Norme sull’informazione e sull’educazione sessuale nelle scuole
XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE
MANIERI e CREMA
Modifica della legge 29 luglio 1975, n. 405, concernente l’istituzione di consultori familiari
Comunicato alla Presidenza il 13 giugno 2001
Onorevoli Senatori.
Presentiamo oggi al Senato questo disegno di legge, già proposto nelle passate legislature, augurandoci che possa venire presto esaminato, vista l’importanza dell’argomento.
Il consultorio, istituito con la legge 29 luglio 1975, n. 405, ha costituito il primo concreto esempio di un nuovo indirizzo politico dei servizi sociali e della struttura sanitaria e socio-assistenziale, organizzato sul territorio.
Il consultorio è stato il risultato di una lunga battaglia delle donne negli anni ‘70, che chiedevano la realizzazione sul territorio di luoghi dove poter affrontare problemi legati alla sessualità della donna e della coppia, anche in ordine alla procreazione responsabile.
A distanza di anni si è costretti a rilevare da un lato la scarsa presenza di tale servizio in molte regioni, dall’altro, il ruolo riduttivo che il consultorio ha assunto.
Infatti in alcune regioni, soprattutto al sud, i consultori sono stati realizzati in numero assolutamente insufficiente a far fronte alla potenziale richiesta e laddove esistono spesso funzionano male per le carenze di strutture e di personale.
D’altra parte il consultorio ha assunto in questi anni, soprattutto a seguito della riforma sanitaria (legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni), la struttura di servizio meramente sanitario, in cui si sono privilegiati gli interventi di tipo ginecologico e pediatrico.
La sanitarizzazione del servizio ha portato ad affrontare il problema della contraccezione, dell’aborto, della salute della donna e del bambino, in termini di pura prestazione medica, emarginando così ogni intervento di tipo preventivo e culturale.
Non è un caso che in alcune regioni la legge che ridistribuisce le funzioni delle unità sanitarie locali abbia soppresso ogni riferimento al sociale. Lo stesso problema relativo ai finanziamenti a favore dei consultori, certamente insufficienti a coprire le necessità di intervento di questi, e alla loro distribuzione, affonda le sue radici nella scissione della sanità dall’assistenza.
La costruzione di un servizio consultoriale completo non è oggi più rinviabile.
È necessario che, all’interno del consultorio, oltre ad un servizio sanitario qualificato, si costruiscano interventi di tipo sociale, psicologico, giuridico, che nella loro interazione continua possano costituire un valido riferimento per la donna e la coppia.
I consultori devono oggi svolgere soprattutto azioni preventive mediante interventi informativi e formativi sulle tematiche attinenti le relazioni di coppia e i rapporti tra genitori e figli; sulla promozione e la prevenzione della gravidanza, al fine di una procreazione responsabile; sulla salute della donna, dell’uomo e del bambino.
Nella presente proposta di legge si è riformulato l’articolo 1 della citata legge n. 405 del 1975, rivedendo le priorità di intervento del consultorio, e ampliando i suoi compiti.
In particolare, oltre agli interventi informativi e formativi di cui si è detto sopra, sono stati inseriti come scopi dei consultori la tutela della salute della donna e dell’uomo, con particolare riferimento alla prevenzione e cura dei fattori patologici connessi alla sessualità, la consulenza di genetica medica per la prevenzione delle malattie ereditarie, la diagnosi precoce delle malattie veneree e dell’AIDS.
Sono state inoltre previste l’accoglienza e la consulenza per le donne e i minori vittime di maltrattamenti all’interno della famiglia; la consulenza stragiudiziale e giudiziale, a carico dei comuni laddove sussistano condizioni di bisogno economico, in materia di diritto di famiglia; la consulenza stragiudiziale in materia legislativa sulla maternità, il lavoro, la parità tra uomo e donna.
All’articolo 2 si è previsto un intervento di promozione e sostegno da parte delle regioni per il potenziamento degli interventi psico-sociali e legali riferiti alle problematiche delle relazioni di coppia e dei rapporti tra genitori e figli nonché per l’aggiornamento del personale.
Si è altresì sottolineato il compito delle unità sanitarie locali di qualificare e sviluppare gli interventi psico-sociali e legali previsti dall’articolo 1.
All’articolo 3 si è ampliata la composizione del personale del consultorio, prevedendovi anche la figura dell’avvocato.
DISEGNO DI LEGGE
Articolo 1
- L’articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è sostituito dal seguente:
- la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire le gravidanze consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso;
- la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalle coppie e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile;
- l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e paternità responsabili;
- la tutela della salute del bambino;
- la tutela della salute della donna e dell’uomo, con particolare riferimento alla prevenzione e cura dei fattori patologici connessi alla sessualità, alla consulenza di genetica medica per la prevenzione delle malattie ereditarie, alla diagnosi precoce delle malattie veneree e dell’AIDS;
- la realizzazione di interventi informativi e formativi sulle tematiche attinenti le relazioni di coppia e i rapporti tra genitori e figli;
- l’accoglienza e la consulenza per le donne e i minori vittime di violenza e di maltrattamenti subiti nell’ambito della famiglia, con l’avvio ai servizi competenti per il pronto intervento;
- la consulenza giuridica stragiudiziale in materia di diritto di famiglia, con possibilità di assistenza nella fase giudiziale, i cui oneri nel caso di persone non abbienti ed escluse dal gratuito patrocinio ai sensi del testo di legge approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 e successive modificazioni, devono essere sostenuti dai comuni;
- l’informazione sulla normativa in materia di famiglia, maternità, lavoro e parità tra uomo e donna».
«Art. 1. - 1. Il servizio di assistenza alle famiglie, ivi compresi i nuclei monoparentali, ha come scopi:
Articolo 2
- Dopo l’articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è inserito il seguente:
- Le regioni promuovono e sostengono il potenziamento degli interventi psico-sociali e legali riferiti alle problematiche delle relazioni di coppia e dei rapporti tra genitori e figli, attuati nell’ambito dei consultori familiari.
- Le regioni promuovono l’aggiornamento del personale sanitario e sociale delle unità sanitarie locali impegnato nell’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, anche mediante incentivi ai progetti di aggiornamento.
- Le unità sanitarie locali nell’ambito dei servizi consultoriali, prevedono la qualificazione e lo sviluppo degli interventi psico-sociali e legali, con particolare riferimento alle lettere f), g), h) e i) del comma 1 dell’articolo 1 della presente legge».
«Art. 2-bis.
Articolo 3
- L’articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia, giurisprudenza, assistenza sociale, nonché dell’abilitazione, ove prescritta, all’esercizio professionale».