Proposta di legge n. 2444 del 28 febbraio 2002

«Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio
e della comunione tra i coniugi»

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 2444

d’iniziativa dei deputati

MONTECCHI, ABBONDANZIERI, AMICI, BIELLI, BONITO, CAPITELLI, CARBONI, CHIAROMONTE, CORDONI, DI SERIO, D’ANTONA, FILIPPESCHI, GRIGNAFFINI, LABATE, LEONI, MAGNOLFI, PAOLA MARIANI, PINOTTI, PISA, POLLASTRINI, ZANOTTI

Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

Presentata il 28 febbraio 2002

Onorevoli Colleghi!

La disciplina del divorzio nel nostro Paese appare molto rigida rispetto alle effettive dinamiche sociali e culturali che il legislatore deve saggiamente accompagnare, senza la pretesa di imporre comportamenti né di intralciare oltre il dovuto e il necessario l’autonomia dei soggetti.

La realtà odierna ci dice che il termine di tre anni dall’inizio della separazione per lo scioglimento del matrimonio non serve in alcun modo come deterrente per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate ed invece funziona come intralcio per la formalizzazione delle ulteriori scelte di vita che nel frattempo sono maturate. Anche una parte delle istanze che si riferiscono al riconoscimento giuridico delle coppie di fatto sono legate a queste situazioni necessitate in cui la convivenza di fatto non è una scelta, ma un comportamento obbligato rispetto alle rigidità della legge.

Per questo, pur mantenendo un periodo di tempo tra la separazione e lo scioglimento e il tentativo di conciliazione affidato al giudice, appare opportuno diminuire ad un anno il periodo di durata della separazione ai fini dello scioglimento del matrimonio.

L’articolo 2 intende sanare il fatto che attualmente la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione. Ciò comporta l’anomala conseguenza che tutti i beni acquisiti dai coniugi continuano a ricadere in comunione pur essendo venuta meno la loro convivenza ed essendosi quindi distinte le posizioni personali anche in ordine alla gestione della propria esistenza.

La situazione reale non corrisponde, quindi, alla situazione legale e tale discrasia comporta l’insorgenza di problemi che hanno interessato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

  1. Alla lettera b) del numero 2) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Articolo 2

  1. All’articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  2. «Nel caso di separazione personale, la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».