Atto Camera
presentata da
FRANCO GRILLINI
giovedì 16 novembre 2006 nella seduta n. 073
GRILLINI, PORETTI, BANDOLI, PETTINARI, POLETTI e TURCO
al Ministro della pubblica istruzione
per sapere - premesso che:
- il progetto “ora alternativa”, recentemente avviato dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti - UAAR, ha cominciato a raccogliere testimonianze in merito all’applicazione della normativa sull’insegnamento della religione cattolica (IRC) e sulle attività alternative da parte di genitori, insegnanti e studenti, testimonianze pubblicate in internet alla pagina www.uaar.it/uaar/campagne/progetto-ora-alternativa/ora-alt-lettere.html;
- da tali testimonianze emergono con chiarezza delle discriminazioni nei confronti di chi non si avvale dell’insegnamento dell’ora di religione cattolica: una Messa organizzata dal dirigente scolastico in orario di lezione e la pretesa impossibilità di non svolgere alcuna attività per chi decide di non avvalersi dell’IRC;
- risulta che in alcune scuole pubbliche la frequentazione dell’ora di religione venga considerata come credito formativo per gli studenti che se ne avvalgono, producendo così un’oggettiva discriminazione fondata sulle convinzioni personali;
- la laicità dello Stato è un supremo principio costituzionale;
- lo svolgimento di atti di culto nei locali scolastici, in orario scolastico, non è consentito, come risulta da molte decisioni dei giudici amministrativi (TAR Emilia Romagna 250/1993, TAR Veneto 489/1995 e 2478/1999);
- è un diritto degli studenti non svolgere alcuna attività, qualora decidano di non avvalersi dell’IRC (Corte cost., sentenze nn. 203/1989 e 13/1991);
- il numero degli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica si aggira intorno a 650.000 -:
se intenda diramare una circolare allo scopo di ribadire, a tutti i livelli dell’ordinamento scolastico, l’illegittimità degli atti di culto del tipo summenzionato;
se intenda confermare il contenuto della direttiva del Ministro, n. 2666 del 3 ottobre 2002, che al punto 2 stabilisce che «ogni istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia e su delibera dei competenti organi collegiali, rende disponibile un apposito ambiente da riservare, fuori dagli obblighi ed orari di servizio, a momenti di raccoglimento e di meditazione dei componenti della comunità scolastica che lo desiderino»; e in caso affermativo, come intenda garantire tale diritto all’universalità degli studenti;
se intenda nel contempo ribadire che l’assenza durante lo svolgimento dell’IRC, senza che si svolga una attività formativa alternativa, non influisce in alcun modo sul monte-ore scolastico obbligatorio;
se intenda esporre la sua opinione sul decreto legislativo n. 59 del 2004, del quale alcune autorità scolastiche hanno dato un’interpretazione palesemente incostituzionale, sancendo de facto l’impossibilità di non svolgere alcuna attività formativa;
se non ritenga che la pratica di attribuire un credito formativo agli studenti che frequentino l’ora di religione, con la possibilità di influenzare per questo il credito scolastico e quindi la valutazione finale degli studenti, non produca un intervento discriminatorio sulla base delle convinzioni personali e quindi contrario all’articolo 3 della Costituzione italiana;
se intenda riaffermare con forza, di fronte a tutto il mondo scolastico, che l’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione, sancita dall’articolo 3 della Costituzione, deve essere applicata in tutte le scuole della Repubblica di ogni ordine e grado. (4-01678)