PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
BUEMI, ANTINUCCI, BELTRANDI, BOSELLI, BUGLIO, CAPEZZONE, CREMA, D’ELIA, DI GIOIA, MANCINI, ANGELO PIAZZA, PORETTI, SCHIETROMA, TURCI, TURCO
Modifiche alla legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di accelerazione delle procedure per lo scioglimento del matrimonio in caso di domanda congiunta dei coniugi
Presentata l’8 maggio 2006
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 1o dicembre 1970, n. 898, è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del divorzio, ovvero la possibilità di conseguire pronuncia giudiziale di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso. L’introduzione di questa legge creò nel Paese un’ampia spaccatura, con alcuni settori politici che cercarono di farne una battaglia a difesa della famiglia, ritenendo che l’introduzione di questo diritto potesse ledere la solidità dell’istituto del matrimonio. Con il referendum abrogativo della citata legge n. 898 del 1970, celebrato nel 1975, e con il trionfo dei «no» alla sua abrogazione vi fu nel Paese un passaggio epocale e culturale. Nel corso degli anni si è ampiamente dimostrato che questa legge non solo non ha distrutto la concezione della famiglia, ma ha rappresentato solamente una soluzione civile per risolvere situazioni di crisi coniugale senza più alcuna via d’uscita.
Le statistiche elaborate nel corso degli anni hanno dimostrato che, in sostanza, il numero di coppie che è ricorso all’istituto della separazione e del divorzio è rimasta in percentuale abbastanza costante e, se pur ne è aumentato il numero, nel corso degli anni, a ciò ha corrisposto un maggior numero di coppie che hanno scelto di contrarre il matrimonio.
Già in passato per il legislatore si pose, partendo anche da queste considerazioni, la necessità di semplificare le procedure affinché, una volta scelto questo percorso, fosse più rapido arrivare allo scioglimento del matrimonio. Con la legge 6 marzo 1987, n. 74, si abbreviò il tempo intercorrente dalla separazione dei coniugi all’ottenimento del divorzio, portandolo da cinque a tre anni, consentendo cosi, a chi lo desiderava, di contrarre un nuovo matrimonio o, comunque, in ogni caso, di semplificare i rapporti tra i separati.
A parere dei presentatori di questa proposta di legge, è necessario in questo momento nuovamente intervenire per facilitare ulteriormente le procedure di separazione e di divorzio, tenuto conto che non è certo allungando i tempi della procedura che si può sperare di rinsaldare un vincolo coniugale che si è ormai, nei fatti, disciolto e che, al contrario, il prolungamento dei tempi rischia di determinare ulteriori problemi senza, per altro, risolverne alcuno.
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PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1
1. Il comma 16 dell’articolo 4 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«16. La domanda congiunta dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificato che, anche indipendentemente dai casi di cui all’articolo 3, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo».
Articolo 2
1. All’articolo 4 della legge 1o dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:
«16-bis. Nel caso previsto dal comma 16 non ha luogo il tentativo di conciliazione dei coniugi».
Articolo 3
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
«1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l’intervento del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all’articolo 3 o del caso di cui all’articolo 4, comma
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16, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all’ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza».
Articolo 4
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
«2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi previsti dagli articoli 1, 2 e 4, comma 16, della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti civili dal giorno dell’annotazione della sentenza».