PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato
MARTELLA
Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di una quota dell’otto per mille del gettito IRPEF a diretta gestione statale al finanziamento di progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico miranti al miglioramento della qualità della vita
Presentata il 23 maggio 2006
Onorevoli Colleghi! - La situazione dei finanziamenti pubblici per la ricerca è notoriamente ed endemicamente insufficiente ed è peggiorata negli ultimi anni.
La legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha previsto, in modo del tutto insufficiente e a solo titolo sperimentale, l’opportunità per il contribuente di sostenere la ricerca e il volontariato destinando a tale attività il cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuto all’erario.
Rimane, tuttavia, assai grave il disimpegno in tutti questi anni di governo di centro-destra nei confronti di uno dei settori strategicamente vitali per lo sviluppo del Paese, a fronte del quale il Consiglio europeo di Barcellona ha determinato l’obiettivo del 3 per cento del prodotto interno lordo (PIL) dedicato alla spesa per ricerca e sviluppo tra investimenti pubblici e privati da raggiungere entro il 2010.
È dunque necessario imprimere ai finanziamenti pubblici per la ricerca un andamento crescente e comunque coerente con le esigenze interne e gli impegni presi con l’Unione europea. È necessario che, attraverso una seria programmazione, i finanziamenti pubblici per il settore non dipendano dalle disponibilità delle singole leggi finanziarie e che siano definiti annualmente gli obiettivi di investimento pubblico da raggiungere in ragione di una percentuale variabile del PIL non inferiore allo 0,75 per cento.
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È chiaro che con obiettivi tanto ambiziosi e tanto superiori a quelli che il Governo di centro-destra si è prefisso in questi anni, il reperimento di fonti di finanziamento aggiuntivo - similmente a quanto accade per i beni culturali - diventa auspicabile.
Tale auspicio è stato anche espresso nell’accordo tra sindacati e Confindustria «Per lo sviluppo, l’occupazione e la competitività del sistema economico nazionale: priorità condivise in materia di politiche per la ricerca, la formazione, le infrastrutture e il mezzogiorno». L’accordo tende a definire una politica di medio e lungo periodo che, attraverso un giusto equilibrio tra ricerca fondamentale e ricerca applicata, assicuri al nostro Paese un’autonoma capacità di innovazione derivante dalle nuove conoscenze scientifiche. Le proposte operative riguardano la fissazione di obiettivi di medio periodo di spesa pubblica per ricerca e sviluppo e le modalità per assicurare risorse adeguate al rilancio del comparto della ricerca e innovazione, attraverso l’elevamento graduale della percentuale sul PIL della spesa per la ricerca e la riattivazione di adeguati finanziamenti delle leggi in materia.
La presente proposta di legge si propone, quindi, di aggiungere al novero delle destinazioni dell’otto per mille del gettito dell’IRPEF assegnato allo Stato anche la ricerca scientifica e, in particolare, quei progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico finalizzati al miglioramento della qualità della vita degli uomini e delle donne.
Non si tratta certamente di un provvedimento risolutivo e tanto meno sostitutivo dell’intervento pubblico ordinario, ma semplicemente di uno strumento di reperimento di risorse complementari per un settore che soffre di una strutturale carenza di investimenti pubblici.
Se il contributo pubblico è imprescindibile, e quello privato è fondamentale per la ricerca scientifica, questa forma di apporto dei singoli potrebbe rappresentare il primo passo per l’avvio di una pratica di partecipazione dal basso al finanziamento di tale comparto. Lo Stato, da parte sua, deve fornirsi di adeguati strumenti legislativi di sostegno e di stimolo al micromecenatismo anche per il settore della ricerca e di una adeguata politica di defiscalizzazione delle erogazioni liberali in questo comparto, strategico per lo sviluppo del Paese e per il miglioramento dei livelli e delle condizioni di vita dei cittadini.
La proposta di legge si prefigge di modificare l’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», nel quale si stabilisce che una quota pari all’otto per mille del gettito dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, sia destinata in parte a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica o, grazie alle successive modifiche, anche a favore di altre confessioni religiose.
La scelta relativa all’effettiva dichiarazione viene effettuata dai contribuenti all’atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
La modifica proposta è finalizzata ad aggiungere al novero delle possibili destinazioni della quota riservata al diretto intervento statale anche «progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico miranti al miglioramento della qualità della vita».
Il provvedimento ha, tra l’altro, il vantaggio di non comportare alcun incremento di spesa a carico del bilancio dello Stato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1
1. Al secondo comma dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario» sono inserite le seguenti: «o scientifico».
2. All’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico miranti al miglioramento della qualità della vita».