Atto Camera
Mozione 1-00030
presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
martedì 22 luglio 2008 nella seduta n.040
La Camera,
premesso che:
l’articolo 32 della Costituzione sancisce che: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»;
l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, sul diritto all’integrità della persona, dispone che:
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica;
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
il divieto della donazione riproduttiva degli esseri umani;
la Convenzione di Oviedo all’articolo 9 statuisce che «I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione»;
attualmente è ricoverata presso la casa di cura «Monsignor Luigi Telamoni» di Lecco, Eluana Englaro, che si trova in uno stato vegetativo a seguito di un incidente automobilistico avvenuto il 18 gennaio 1992, quando aveva venti anni, che è alimentata esclusivamente da un sondino nasogastrico e che, quando era nel pieno possesso delle sue facoltà, come accertato dalla Corte di appello di Milano, aveva chiaramente e palesemente espresso le proprie volontà in occasione di circostanze specifiche;
lo stato vegetativo è una patologia che comporta la soppressione dello stato di coscienza a causa di un danno irreversibile della corteccia cerebrale, mentre permangono alcune funzioni vegetative;
ciò è la conseguenza delle tecniche rianimatorie, quando hanno successo nel recuperare le funzioni vegetative, ma falliscono nel fare riacquistare quelle cognitive e, allo stato attuale dell’evoluzione della scienza, è da considerarsi irreversibile a causa della sopravvenuta atrofia della corteccia cerebrale, non essendo mai stato documentato un recupero di coscienza dopo 2-3 anni;
Eluana Englaro è il paradigma di tante altre persone che, come lei, sono vittime di decisioni imposte e non volute, non essendo accettabile alcuna discriminazione per effetto della loro attuale incapacità a pronunciarsi e del mancato riconoscimento di volontà precedentemente espresse sulla base di prove,
impegna il Governo:
a far sì che siano adottate in tempi brevi iniziative normative volte al riconoscimento legale dello strumento della dichiarazione anticipata di volontà in ambito sanitario (conosciuto come testamento biologico) con la nomina di un rappresentante fiduciario, in caso di incapacità, a tutela della volontà e della libertà di scelta della persona;
ad attivarsi nell’ambito delle sue competenze affinché non siano frapposti ostacoli al rispetto della volontà di Eluana Englaro come indicato nella sentenza della Corte di appello di Milano.
(1-00030)
«Farina Coscioni, Giachetti, Murer, Sbrollini, Bersani, Zamparutti, Bernardini, Melis, Mecacci, Maurizio Turco, Beltrandi, Concia, Codurelli, Corsini, De Biasi, Ghizzoni, Coscia, Rossa, Pollastrini, Cuperlo, Garavini, Trappolino, Cenni, D’Incecco, Livia Turco, Boccuzzi, Sani, Samperi, Gnecchi».