Legge numero 85 del 24 febbraio 2006

«Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione»

(Estratto)

Articolo 7

  1. L’articolo 403 del codice penale è sostituito dal seguente:
  2. «Art. 403 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
    Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto».

Articolo 8

  1. L’articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente:
  2. «Art. 404 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose). Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
    Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».

Articolo 9

  1. All’articolo 4051 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al primo comma, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa»;
    2. alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa».

Articolo 10

  1. L’articolo 406 del codice penale é abrogato.
  2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE».

Note

  1. La formulazione attuale dell’articolo 405 del codice penale è la seguente:
  2. «Articolo 405 (Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa). Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, é punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni».