L’ora alternativa viene negata? Scarica, compila e spedisci la diffida via raccomandata o pec
La scelta di non frequentare l’insegnamento della religione cattolica non deve dare luogo ad alcuna forma di discriminazione. Sono parole ripetute in leggi, sentenze della Corte costituzionale, circolari ministeriali.
Eppure nella scuola italiana il diritto all’ora alternativa è spesso negato, o soggetto a limitazioni arbitrarie, con disagi per le famiglie e trattamenti incivili ai danni dei bambini.
Queste faq sono il risultato di innumerevoli richieste d’aiuto pervenute a info@oraalternativa.it, soslaicita@uaar.it e alle pagine Uaar e Ora di religione ora basta. Vogliono fornire un aiuto concreto per superare gli ostacoli che con maggiore frequenza incontra chi vuole per i propri figli una scuola laica e civile.
Sono alle prese con l’iscrizione online ma non trovo la scelta dell’ora alternativa. Come devo fare?
Durante l’ora alternativa possono essere insegnate materie curricolari?
È vero che alle superiori sceglie lo studente?
La scuola chiede di compilare moduli difformi da quelli ministeriali. Cosa devo fare?
«Mancano i fondi» e l’ora alternativa non si può attivare. È vero? Cosa posso fare?
Come devono procedere le scuole per individuare gli insegnanti per l’attività alternativa?
Studenti di ora alternativa di classi diverse possono essere accorpati?
Il giudizio dell’insegnante di religione cattolica dà vantaggi?
Per chi non fa religione niente crediti all’esame di Stato?
Un insegnante di religione cattolica può fare supplenze?
La scuola può organizzare il concerto di Natale presso la parrocchia?
Gli insegnanti di RC sono “insegnanti specialisti”?
L’insegnante dell’ora alternativa può essere uno dei docenti della classe?
Il docente di religione cattolica partecipa a consigli di classe e scrutini?
Sono un insegnante precario: mi conviene fare supplenze di ora alternativa?
I docenti dell’organico potenziato possono essere impiegati per l’ora alternativa?
Vorrei scegliere «uscita dalla scuola» ma se poi religione è a metà mattina?
Come alternativa ho scelto lo studio individuale. La scuola può imporre l’ora alternativa?
LA SCUOLA NEGA LA POSSIBILITÀ DI ATTIVARE L’ORA ALTERNATIVA, VOGLIO PROTESTARE: CHE DOCUMENTAZIONE DEVO PORTARE CON ME?
Di seguito i passi più significativi dei provvedimenti che affermano chiaramente come l’attivazione dell’attività didattica alternativa alla religione cattolica sia un diritto conclamato e giuridicamente inattaccabile per studenti e loro famiglie, un dovere e un ampliamento dell’offerta formativa per gli istituti scolastici senza oneri a carico dell’istituto stesso:
- Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2749 del 7 maggio 2010, ha stabilito che «la mancata attivazione dell’insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o della famiglia, e di questo aspetto il Ministero … dovrà necessariamente farsi carico».
- La circolare del ministero dell’istruzione n. 59 del 23 luglio 2010, inerente l’Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l’anno 2010/2011, evidenzia la necessità di assicurare «l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati»;
- L’ordinanza del tribunale di Padova n. 1176 del 30 luglio 2010 ha stabilito che l’attivazione dei corsi alternativi costituisce «un obbligo», e che la loro mancata attivazione costituisce «un comportamento discriminatorio illegittimo», fonte di responsabilità risarcitoria per l’Istituto scolastico.
- Il MIUR, con nota del 22 marzo 2011, ha trasmesso alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato sul pagamento delle attività didattiche alternative all’insegnamento della religione cattolica. Il parere, concordato tra il MIUR e il MEF, ribadisce che la scelta di genitori e alunni di avvalersi delle attività didattiche alternative alla religione cattolica rende le stesse un «servizio strutturale obbligatorio», da pagare «a mezzo dei ruoli di spesa fissa». Come anticipato da diversi Uffici Scolastici Regionali, risulta certificato dai due ministeri competenti che i costi dell’ora alterativa sono coperti dallo Stato e non gravano sui singoli istituti scolastici.
Altre basi normative:
- l’art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 121 del 1985, dispone che, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) è garantito a ciascuno e che tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di discriminazione;
- tale garanzia è ribadita, negli identici termini, dall’art. 310 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- il diritto di non avvalersi dell’IRC comprende, come hanno chiarito numerose circolari del Ministero della pubblica istruzione (tra le quali le circolari n. 188 e 189 del 25 e del 29 maggio 1989), anche l’opzione per attività didattiche e formative;
- quindi, l’offerta da parte della scuola di attività didattiche o formative, alternative all’insegnamento della religione cattolica, ha carattere doveroso, ove vi siano alunni che hanno chiesto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica optando per l’ora alternativa;
- la doverosità di tale offerta è espressamente affermata anche dalla circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986, che impegna i Consigli dei docenti a definire le attività alternative, sentiti i genitori interessati, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni.
Se l’anno scolastico è già iniziato e l’ora alternativa non è stata attivata, la forma più efficace di protesta è quella di scaricare, compilare e spedire alla scuola con raccomandata il facsimile di diffida che l’UAAR mette appositamente a disposizione delle famiglie.
SONO ALLE PRESE CON L’ISCRIZIONE ONLINE MA NON TROVO LA SCELTA DELL’ORA ALTERNATIVA. COME DEVO FARE?
Grazie al ricorso vinto dall’Uaar al Tar Lazio, il Ministero dell’istruzione è stato costretto a rivedere il discriminatorio sistema con il quale raccoglieva solamente ad anno scolastico avviato le scelte per le attività alternative all’IRC (si vedano ad es. le vecchie circolari del 2019 e del 2018).
La circolare per le iscrizioni prevede che «la scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)». La vittoria a favore dei diritti degli alunni e delle loro famiglie fu messa in ombra dalla ministra Azzolina che fece un favore alle pretese dei vescovi e complicò la vita al sistema scolastico con l’inutile aggiunta di un nuovo iter burocratico da svolgere nel mese di giugno. Sarebbe stato semplice e rispettoso dei diritti dei non avvalentesi che la scelta delle attività alternative fosse parte integrante del procedimento delle iscrizioni che termina a gennaio.
Chi non intende subire l’IRC si trova quindi costretto a completare l’iscrizione dal 31 maggio al 30 giugno, ricollegandosi al sistema «Iscrizioni on line».
Un enorme passo avanti rispetto agli anni precedenti, quando tale scelta avveniva nei mesi di settembre/ottobre e solo con modelli cartacei, modalità che comportava inevitabili e inaccettabili smistamenti in altre classi o permanenza in classe mentre si svolge la lezione di religione cattolica in attesa che la scuola organizzasse e rendesse fruibili gli insegnamenti alternativi.
A chi si trova alle prese con l’iscrizione online consigliamo di rispondere «No» alla domanda «lo studente intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica» e di indicare nello spazio dedicato alla richieste da trasmettere alla scuola la scelta alternativa che si intende compiere (attività didattica, studio individuale con o senza assistenza di personale docente, uscita dalla scuola). Invitiamo inoltre a stampare e compilare la scheda C, trasmettendolo alla scuola anche per posta elettronica. Alcune scuole, più attente ai diritti di famiglie e studenti nonostante le discriminatorie direttive ministeriali, hanno personalizzato il modello di iscrizione online aggiungendo la possibilità di indicare quale alternativa all’IRC si preferisce.
A chi sta iscrivendo il proprio figlio alla scuola dell’infanzia e non usa il sistema «Iscrizioni on line», oppure a chi frequenta l’IRC e deve semplicemente passare all’anno scolastico successivo rimanendo nella stessa scuola, consigliamo di fare la scelta migliore sul piano educativo, presentando subito in segreteria la scheda B compilata con l’opzione «Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica» e presentando congiuntamento la scheda C con l’opzione di proprio gradimento.
DURANTE L’ORA ALTERNATIVA POSSONO ESSERE INSEGNATE MATERIE CURRICOLARI?
Sì. Non è possibile svolgere il programma di una materia curricolare, in quanto determinerebbe una discriminazione per chi frequenta IRC. Ma approfondire aspetti di una materia curricolare esterni al programma o trattare la materia con obiettivi didattici diversi non lede in alcun modo la scelta di chi si avvale dell’IRC, ed è dunque ammesso ed anzi indicato da circolari ministeriali.
La Circolare ministeriale n. 368 del 20 dicembre 1985, all’art. 2 dice “[…] La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non deve quindi dar luogo a nessuna forma diretta o indiretta di discriminazione […] Il rispetto dell’anzidetto principio implica che la scuola, e per essa il capo di istituto e il collegio dei docenti ai quali compete la responsabilità complessiva della programmazione educativa e didattica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1974, n. 416, assicura agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica ogni opportuna attività culturale e di studio, con l’assistenza degli insegnanti, escluse le attività curriculari comuni a tutti gli allievi.”
Capita spesso che l’ultima frase venga riportata in modo altamente scorretto. Per attività culturali comuni a tutti gli allievi si deve considerare il programma previsto, ad esempio, nella materia «lingua inglese», ma non tutto ciò che riguarda la lingua inglese.
Programmi per l’ora alternativa come “giochi di gruppo in inglese” oppure “giornalino della scuola con articoli in inglese” oppure “studio delle culture europee con analisi di articoli sulla stampa anglosassone” non essendo attività curricolari comuni a tutti gli allievi sono perfettamente leciti.
La Circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986, nell’allegato B, dice: “Agli studenti delle scuole secondarie superiori che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività culturali e di studio programmate dal Collegio dei docenti, tenuto conto delle proposte degli studenti stessi. Al fine di rendere possibile l’acquisizione di tali proposte, il Collegio dei docenti programma lo svolgimento di tali attività entro il primo mese dall’inizio delle lezioni. Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e dell’esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.”
Per le scuole superiori è quindi data espressa indicazione di svolgere approfondimenti di attività curricolari, lasciando comunque spazio alla libera programmazione.
Riportiamo anche il parere Scuola e Costituzione Bologna:
“le attività per i non avvalentisi non possono essere condizionate in alcun modo (la Corte non pone preclusioni e fa riferimento esplicito alle richieste dei genitori): l’esclusione di attività attinenti a materie curricolari, a corsi di informatica o inglese, a corsi di sostegno o recupero, ecc. è illegittima. Le circolari del 1985-86 sono totalmente superate dal regime di piena facoltatività dell’IRC. L’attività di chi non si avvale non ha nulla a che fare con quella di chi ha scelto l’IRC, «quando, dinanzi a questo insegnamento si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà ed impegnatività di coscienza, ad opzioni fra equivalenti discipline scolastiche”.
IL DOCENTE DI IRC FA LEZIONE A TUTTI, ANCHE A MIA FIGLIA CHE NON SE NE AVVALE, PERCHÉ DICE CHE È EDUCAZIONE CIVICA? PUÒ FARLO?
È illegittimo.
L’insegnamento di Educazione civica, introdotto dalla legge 92/2019 a partire dall’anno scolastico 2020/21, non può certo trasformarsi in un’ora di religione cattolica obbligatoria.
Prima di tutto, dovendo l’Educazione civica essere svolta nell’ambito del monte orario obbligatorio, non può essere svolta all’interno di una materia non obbligatoria come l’Insegnamento della religione cattolica.
Non è inoltre in alcun modo accettabile che venga imposta la partecipazione dei non avvalentesi alle lezioni tenute dal docente di religione cattolica, anche se quest’ultimo dichiara di svolgere insegnamento di educazione civica. Alle violazioni del diritto all’istruzione si aggiungerebbe un’evidente violazione dell’esercizio della libertà religiosa.
È inoltre palese la non opportunità di tale scelta, non fosse altro che per il fatto che gli insegnanti di religione cattolica sono sì pagati dallo Stato ma scelti dal vescovo. L’educazione civica si configurerebbe come un’ora di religione cattolica, per di più obbligatoria e imposta dunque anche a chi all’ora di religione ha detto no.
Per maggiori dettagli e per i riferimenti normativi vedere la lettera tipo che l’Uaar ha inviato a numerose scuole. Se anche la vostra scuola impone l’Irc «trasformata» in Educazione civica anche a vostro figlio che non si avvale dell’Irc, scrivete a soslaicita@uaar.it per spedire analoga lettera via pec.
È VERO CHE ALLE SUPERIORI SCEGLIE LO STUDENTE?
È vero.
La legge 281/1986, «Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori», al comma 1 dice chiaramente che «gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica». La scheda B allegata alla circolare ministeriale sulle iscrizioni richiede la firma del genitore ma solo per le scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di primo grado, non per le scuole secondarie di secondo grado. La stessa scheda precisa che «Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori». Quindi la firma la appone lo studente, condividendo la scelta con i propri genitori.
Sempre la legge 281/1986, al comma 3, riporta che «le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente». Spetta quindi allo studente delle superiori anche la scelta delle alternative all’Irc. Lo conferma anche la scheda C allegata alla circolare ministeriale sulle iscrizioni alle scuole, che prevede obbligatoriamente la firma dello studente, mentre la controfirma dei gentori è necessaria solo per autorizzare l’eventuale uscita dall’istituto.
Le scuole secondarie di secondo grado che chiedono la firma dei genitori per non frequentare l’ora di religione cattolica aggiungono una incombenza non richiesta e si espongono a giuste proteste studentesche. Invitiamo gli studenti a compilare personalmente i modelli ministeriali scheda B e scheda C, scegliendo di non subire l’insegnamento dottrinale della religione cattolica, informando i genitori di questa loro scelta di coscienza e optando per l’alternativa che preferiscono tra quelle previste: attività didattiche, studio assistito, studio individuale e uscita dalla scuola.
LA SCUOLA CHIEDE DI COMPILARE MODULI DIFFORMI DA QUELLI MINISTERIALI. COSA DEVO FARE?
Non firmate moduli che vi obbligano a scelte che limitano i vostri diritti.
In caso di dubbi:
- ritirate tali moduli e spediteli in forma elettronica a info@oraalternativa.it
- compilate i moduli ministeriali «B» e «C» (allegati alla circolare Min. istruzione per le iscrizioni) e consegnate quelli, chiedendo ricevuta, oppure inviandoli per raccomandata o posta elettronica certificata
Sono ad esempio illegittimi moduli che:
- condizionano l’attivazione dell’ora alternativa alla presenza di un numero minimo di richieste;
- chiedono cosa fare quando non sia possibile attivare l’ora alternativa (smistamento in altre classi, stazionamento silenzioso nella classe dove di svolge insegnamento della religione cattolica, ecc.);
- omettono la scelta “ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE” proponendo solo attività di studio individuale.
Anche se avete firmato moduli con scelte vessatorie e in base a indicazioni illegittime forinite dall’istituto, nulla è perduto: la scuola ha compiuto una grave violazione, che lede libertà di coscienza e il diritto all’istruzione, dunque deve porre rimedio garantendovi il diritto che non vi ha messo in condizione di esprimere.
VORREI CAMBIARE LA SCELTA E NON FREQUENTARE IRC, MA LA SCUOLA MI HA RISPOSTO CHE SONO SCADUTI I TERMINI. NON C’È PIÙ NULLA DA FARE?
Niente affatto: il nuovo Concordato (come da legge 121/1985) prevede purtroppo che sia assicurato l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane, ma di certo non prevede che sia imposto contro la propria coscienza. Invitiamo quindi a compilare i moduli ministeriali «B» e «C» e a spedirli alla scuola con raccomandata a.r. oppure via pec, o a consegnali in segreteria chiedendo una ricevuta. Non dovete dare alcuna spiegazione sulle ragioni che vi hanno portato al cambio della vostra precedente scelta: sono ragioni di coscienza personali e insindacabili. Se in seguito alla comunicazione formale del cambio della scelta la scuola nega questo diritto e costringe ancora a frequentare l’IRC invitiamo a scrivere una mail dettagliata a soslaicita@uaar.it per ricevere assistenza ed eventualmente una diffida ad hoc da spedire alla scuola.
La circolare sulle iscrizioni specifica che «La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati». Ciò non significa affatto che la scuola possa rifiutare le richieste della famiglia o dello studente oltre tale scadenza. Per il rispetto della loro libertà di coscienza la scuola ha anzi il dovere di soddisfare tali richieste, anche ad anno scolastico avviato. Dopo il termine delle iscrizioni (30 gennaio 2023 per l’a.s. 2023/24) potrebbero sorgere impedimenti di ordine organizzativo per garantire tutti i tipi di alternativa all’IRC, derivanti ad esempio dalla richiesta di passaggio all’Ora Alternativa nel caso non esistano altri studenti che la frequentano e la scuola abbia già definito l’organico e predisposto gli orari. L’argomento che passati i termini non si possa sottrarsi all’IRC può essere smontato anche ricordando come valga la prassi del cambio di scuola oltre il termine delle iscrizioni, a patto che la nuova scuola abbia posto.
La sentenza TAR Molise del 12 giugno 2012 ha stabilito che è «possibile scegliere di non avvalersi dell’ora di religione anche durante l’anno scolastico» in quanto «seppure per motivi organizzativi (per la determinazione gli orari dei corsi, per l’individuazione della disponibilità dei docenti, ecc…) le scelte devono essere raccolte prima dell’inizio dell’anno accademico; l’indisponibilità del diritto e la revocabilità del consenso inducono a ritenere che, anche nel corso dell’anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l’ora di religione, senza alcun pregiudizio sul profitto scolastico.»
Una definitiva conferma è arrivata con la sentenza 4634/2018 del Consiglio di Stato, che ha confermato la citata decisione del Tar Molise 289/2012, stabilendo che ai genitori spetta il diritto di cambiare la scelta sulla frequenza o meno dell’IRC anche ad anno scolastico avviato, modificando quella effettuata in precedenza. Prevale infatti il diritto costituzionale alla libertà di coscienza sulle esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche. Per approfondimenti si vedano Un overruling del Consiglio di Stato in materia di ora di religione? e La frequenza dell’ora di religione è sempre revocabile: cronaca di un contenzioso trentennale, note sulla sentenza del ricercatore in Diritto ecclesiastico dott. Marco Croce, e il commento dell’avvocato Vittorio Fiasconaro.
Tale orientamento viene ribadito con la sentenza n. 1232 del 3 dicembre 2022 del TAR della Lombardia (Brescia, Sezione II), che ha annullato il diniego di un dirigente scolastico alla scelta di non avvalersi dell’IRC effettuata oltre i termini previsti; la Corte chiarisce infatti che «il termine normativo per la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (all’atto di iscrizione) non può essere inteso come decadenziale» poiché in tal caso «risulterebbe eccessivamente sacrificato il diritto alla libertà di culto», che «subirebbe una irragionevole compressione». Nella sentenza n.792 del 28 luglio 2023 il Tar Toscana ha condannato la dirigente scolastica che aveva negato il diritto di lasciare l’insegnamento religioso perché la richiesta sarebbe stata presentata oltre i termini deliberati su una circolare di istituto; per la Corte «le circolari o i provvedimenti amministrativi provenienti dal Ministero o dal singolo dirigente scolastico» non possono comprimere il diritto di scelta in merito a frequentare o non frequentare l’IRC.
«MANCANO I FONDI» E L’ORA ALTERNATIVA NON SI PUÒ ATTIVARE. È VERO? COSA POSSO FARE?
Consigliamo di scaricare, compilare e spedire alla scuola con raccomandata il facsimile di diffida che l’UAAR mette appositamente a disposizione delle famiglie.
Quella della carenza di fondi è una delle scuse più frequenti. Oltre ad essere completamente falsa, tenta di colpevolizzare chi sceglie l’ora alternativa, quasi che esercitare questo diritto fondamentale tolga risorse alla scuola. È vero l’opposto. Attivare l’ora alternativa aumenta l’offerta didattica e si possono assumere nuovi insegnanti: aggiunge quindi risorse e attività alla scuola, evitando la discriminazione degli studenti.
I fondi per i docenti di attività alternative sono stanziati nel bilancio dello stato: il dirigente scolastico, in mancanza di insegnanti con ore eccedenti o disponibili per ore aggiuntive, deve nominare dalle graduatorie di istituto un supplente annuale, che come tale sarà retribuito con i fondi ministeriali. A ribadire questi concetti, che dovrebbero essere chiarissimi a chi di mestiere fa il dirigente scolastico, sono intervenuti MIUR e MEF con una nota congiunta. Sono intervenuti con istruzioni operative rivolte ai presidi anche gli Uffici Scolastici Regionali: si vedano ad esempio le note del 1.10.2021 dell’USR Veneto e del 23.9.2021 dell’USR Piemonte.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON HA INSEGNANTI PER L’ORA ALTERNATIVA PERCHÉ DICE DI ATTENDERE RISPOSTE DAL PROVVEDITORATO. COSA DEVO FARE?
Consigliamo di scaricare, compilare e spedire alla scuola con raccomandata il facsimile di diffida che l’UAAR mette appositamente a disposizione delle famiglie.
Il dirigente scolastico è infatti il responsabile della gestione della scuola: se per l’ora alternativa non possono essere utilizzati docenti con ore eccedenti o non ve ne sono di disponibili per ore aggiuntive, deve immediatamente procedere alla nomina di un supplente annuale, senza bisogno di attendere l’arrivo dell’autorizzazione degli uffici provinciali: se non lo facesse sarebbe responsabile della lesione del diritto all’istruzione e alla libertà di religione, avendo nei fatti ostacolato l’attivazione dell’ora alternativa all’ora di religione cattolica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO SA CHE PUÒ ASSUMERE SUPPLENTI PER L’ORA ALTERNATIVA, MA NON PUÒ PROCEDERE PERCHÉ MANCANO LE GRADUATORIE SPECIFICHE. È VERO?
No.
Non esistono graduatorie per insegnanti di ora alternativa, il dirigente deve semplicemente procedere alla nomina di un supplente annuale utilizzando le normali graduatorie di istituto.
Come in tutti gli altri casi in cui vengono riportate scuse fantasiose per negare il diritto all’ora alternativa, consigliamo di scaricare, compilare e spedire alla scuola con raccomandata il facsimile di diffida che l’UAAR mette appositamente a disposizione delle famiglie.
COME DEVONO PROCEDERE LE SCUOLE PER INDIVIDUARE GLI INSEGNANTI PER L’ATTIVITÀ ALTERNATIVA?
Devono seguire la procedura indicata dalla circolare n.17336 del 1.10.2021 dell’USR del Veneto:
- il personale docente a cui affidare lo svolgimento delle attività alternative deve essere individuato prioritariamente tra il personale in servizio con orario inferiore all’orario cattedra con ore a completamento;
- nel caso in cui non si possa così procedere, i dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative all’IRC come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore; come previsto dal comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28.12.2001 n. 448, l’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità; l’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica come previsto dalla nota 7181 del 7.5.2014 del MEF. Tale invito non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell’infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;
- qualora non sia possibile procedere nemmeno in questa maniera, i dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell’orario, e quindi stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto.
Le risorse economiche per il pagamento delle competenze dei docenti impegnati nelle attività sopraindicate, individuati dalle graduatorie di circolo e d’istituto, non sono a carico del fondo per le supplenze brevi e saltuarie ma, ai sensi della nota MEF 26482 del 7/3/2011, sono inviate dal MEF tramite le proprie direzioni provinciali, su appositi capitoli di spesa.
Tutto ciò considerato, in sintesi, emerge quanto segue:
Nella scuola dell’Infanzia e in quella primaria si deve affidare l’insegnamento delle attività alternative all’IRC prioritariamente a docenti interni con orario cattedra incompleto e/o a docenti supplenti, non essendo possibile richiedere disponibilità per ore eccedenti ai docenti interni. Nella scuola secondaria di 1° e 2° grado si devono prioritariamente portare a 18 ore le eventuali cattedre incomplete assegnando loro l’insegnamento delle attività alternative. Se ciò non bastasse a garantire lo svolgimento delle attività alternative per tutti i richiedenti, tutti i docenti senza distinzione con orario cattedra completo possono, su base volontaria, rendersi disponibili a svolgere detto insegnamento per un massimo di 6 ore settimanali.
STUDENTI DI ORA ALTERNATIVA DI CLASSI DIVERSE POSSONO ESSERE ACCORPATI?
Sì.
Ciò non deve comunque scoraggiare: svolgere la lezione di ora alternativa con un insegnante e alunni provenienti da classi diverse può essere una esperienza didattica anche più proficua. E questo anche nel caso in cui gli alunni provengano da ordini di classi diversi e abbiano quindi età diverse. È consigliabile parlare con l’insegnante dell’ora alternativa che potrà illustrare come intende svolgere il programma di attività didattica in questi casi.
Per l’IRC, invece, l’autorità ecclesiastica può imporre un insegnante per classe anche per un solo studente e anche se fosse possibile l’accorpamento tra classi distinte. Questa pretesa contraria al buon senso, da un lato mostra un privilegio per la religione cattolica, dall’altro mette in luce come l’ora alternativa sia didatticamente più elastica e salvaguardi l’economia della scuola.
IL GIUDIZIO DELL’INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA DÀ VANTAGGI?
Circola la voce secondo la quale l’Insegnamento di Religione Cattolica “fa media”. È falso: il voto dell’insegnante di religione non si esprime in termini numerici e non concorre neanche alla determinazione della media di profitto finale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sentenza 15 novembre 2010, n. 33433).
L’esame di maturità prevede che al punteggio massimo di 100 concorrano fino a 40 punti di Credito Scolastico (CS), attribuito secondo l’art. 15 e relative tabelle allegate del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62. L’IRC non rientra nel calcolo del CS. Il CS è attribuito per gli ultimi 3 anni delle superiori, anno per anno in base alla media dei voti secondo criteri tabellari. Il massimo di 40 punti si ottiene con 12 (in terza) + 13 (in quarta) + 15 (in quinta).
Visto che il CS di ognuno dei tre anni deve essere numero intero, spetta al consiglio di classe attribuire l’unità inferiore o quella superiore quando la media dei voti porta a un valore intermedio tra due unità. Il pratica se la media dei voti della classe quarta è tra il 7 e l’8, il consiglio di classe deve decidere se attribuire 7 punti oppure 8. Tale decisione potrà tenere conto di un vasto insieme di fattori, dall’impegno mostrato dallo studente, alla effettiva frequenza delle lezioni, alla partecipazione ad attività extrascolastiche (culturali, sportive, artistiche, sociali…). Giudizi positivi nell’IRC o nell’attività alternativa possono essere considerati tra questi fattori. Ma la decisione resta a totale discrezione del consiglio di classe, che può anche ignorare attività esterne a quelle delle materie che hanno determinato la media numerica per le più varie ragioni didattico/disciplinari.
Nel 2010 il Consiglio di Stato decise che l’insegnante di religione cattolica può partecipare alla decisione sull’attribuzione del CS nei casi incerti. Contro tale ipotesi avevano fatto ricorso un lungo elenco di associazioni, comitati e movimenti, tra cui l’UAAR. Da questo fatto è nata la voce, infondata, che frequentare IRC “alzi la media”. Invece, a fronte di una concessione pessima a livello di principio ma marginale nei fatti, ossia l’aggiunta dell’insegnante di religione cattolica agli insegnanti delle materie fondamentali nella decisione se dare 7 o 8 nell’esempio sopra riportato, il Consiglio di Stato ha stabilito che (sentenza n.2749 del 7 maggio 2010):
- anche il docente di Insegnamento Alternativo (IA) ha lo stesso diritto;
- l’IA spesso non è attivato (e su questo ha “strigliato” il MIUR, affermando che «il Ministero […] dovrà necessariamente farsi carico» dell’attivazione dell’IA)
Chi sostiene che frequentare l’IRC negli ultimi tre anni delle superiori fa alzare il punteggio del voto di maturità, deve dunque ricredersi:
- gli stessi “vantaggi” si hanno anche frequentando l’IA: perché scegliere l’IRC?
- occorre avere una media a metà della banda di oscillazione e occorre che il docente di RC riesca a convincere gli altri insegnanti ad attribuire “mezzo punto” in più perché lo studente ha seguito con profitto il suo corso (ma potrebbe anche dire che lo studente frequentava con disinteresse il suo corso!);
- se si riflette un attimo, invece di frequentare l’ora di religione cattolica pensando di avere un “aiutino” che nei fatti è altamente improbabile, è sicuramente più proficuo usare anche solo la metà di quelle ore per studiare o ripassare le materie che fanno media, ottenendo voti più alti e quindi, di diritto, un Credito Scolastico più alto.
PER CHI NON FA RELIGIONE NIENTE CREDITI ALL’ESAME DI STATO?
Le ordinanze ministeriali che ogni anno riportano «istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato» (si veda la O.M. 252/2016) definiscono anche l’attribuzione del punteggio del credito scolastico, in numeri interi, per un massimo di 25 punti. Come indicato nella risposta precedente, questo punteggio è quasi interamente funzione della media dei voti ottenuti nelle materie degli ultimi tre anni delle superiori (l’IRC è esclusa). Solo per l’arrotondamento della media al numero intero possono essere presi in considerazione, assieme a tanti altri fattori, sia la frequenza dell’IRC che dell’attività didattica alternativa.
Non solo. L’ordinanza specifica che possono essere prese in considerazione, per l’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione (arrotondamento all’unità), anche le attività di studio individuale e l’uscita dalla scuola. Si può leggere nell’O.M. 252/2016, all’art. 8 comma 17:
«Sempre ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione, il consiglio di classe tiene conto anche dell’interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola, secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative, in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000».
UN INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA PUÒ FARE SUPPLENZE?
Sì, nel caso non completino l’orario nella scuola di titolarità il contratto ne prevede l’utilizzo per le supplenze.
Resta inteso che l’insegnante di religione cattolica che fa supplenza non può in alcun caso fare lezione di religione cattolica se vi è anche un solo alunno che ha scelto di non frequentarla, perché sarebbe lesa la libertà di coscienza della famiglia e dello studente.
L’ORA ALTERNATIVA SARÀ ATTIVATA UN MESE DOPO L’INIZIO DELLE LEZIONI E NEL FRATTEMPO GLI STUDENTI VENGONO SMISTATI IN ALTRE CLASSI O RESTANO IN FONDO ALL’AULA MENTRE SI INSEGNA LA RELIGIONE CATTOLICA. È LEGITTIMO?
Certamente no.
Un simile trattamento nei confronti di chi ha chiesto l’ora alternativa, oltre ad essere un atto di irresponsabilità educativa, lede il diritto alla libertà religiosa e all’istruzione. Innumerevoli norme e circolari stabiliscono che la scelta di non frequentare l’ora di religione cattolica non deve dal luogo ad alcuna forma di discriminazione: il dirigente scolastico deve quindi obbligatoriamente garantire l’attivazione delle attività alternative sin dal primo giorno di lezione.
Per giustificare la discriminazione segnalata viene alle volte richiamata, in maniera del tutto arbitraria, la circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986, che impegna i Consigli dei docenti a definire le attività alternative, sentiti i genitori interessati, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni. Questo mese di tempo è il limite massimo entro il quale il programma delle attività alternative sarà definitivamente fissato, consentendo ai genitori interessati di esprimersi, di norma durante la prima assemblea di classe. Non dà certo la libertà di discriminare per diverse settimane chi non frequenta l’IRC: durante le prime lezioni dell’anno scolastico, l’insegnante di alternativa potrà e dovrà svolgere attività didattica e formativa seguendo un programma provvisorio. Ad esempio riprendendo lezioni già svolte nella stessa scuola negli anni precedenti oppure attingendo dal materiale a disposizione degli insegnanti presente su oraalternativa.it.
LA SCUOLA PUÒ ORGANIZZARE IL CONCERTO DI NATALE PRESSO LA PARROCCHIA?
No. Il D.lgsl. 297 del 1994 stabilisce all’art. 311 che «per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l’insegnamento religioso e ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti».
Il dirigente scolastico potrebbe sostenere che non si tratta di pratica o cerimonia religiosa, ma da precedenti casi e per semplice buon senso resta chiaro che una recita per una festività cattolica in una chiesa cattolica è certo un’attività discriminatoria in materia di libertà religiosa, messa in atto in aggiunta con modalità altamente discriminanti.
GLI INSEGNANTI DI RC SONO “INSEGNANTI SPECIALISTI”?
No.
Relativamente alle scuole dell’infanzia e primaria, “specialista” è un termine tecnico specifico, riferito solo al sostegno ai disabili e alle lingue straniere.
L’INSEGNANTE DELL’ORA ALTERNATIVA PUÒ ESSERE UNO DEI DOCENTI DELLA CLASSE?
La Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316, stabilisce:
«La nomina dei docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle speciali norme legislative e regolamentari richiamate con circolari in precedenza emanate alle quali si rimanda, unitamente alle istruzioni applicative ivi contenute.
Relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l’assistenza allo studio o alle attività individuali si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d’obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della «par condicio».»
Questa circolare indica di non utilizzare docenti della stessa classe per l’ora alternativa, per non violare un principio di “par condicio”. Non si capisce in cosa consista tale principio: i danneggiati potrebbero essere al più gli studenti dell’ora alternativa, che in sede di consiglio di classe non avrebbero un insegnante in più che li conosce, al contrario di chi frequenta l’IRC.
Il MIUR, con nota del 22 marzo 2011, ha trasmesso alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado il parere della Ragioneria Generale dello Stato sul pagamento delle attività didattiche alternative all’insegnamento della religione cattolica. Tale parere non esclude dalla scelta dei docenti dell’ora alternativa gli insegnanti impegnati nella stessa classe, mentre specifica tutti i criteri con cui retribuirli, ponendo la massima attenzione ad una gestione oculata di tale spesa che, ricordiamo, grava sul bilancio dello Stato e non del singolo istituto scolastico. Il dirigente che retribuisse insegnati o assumesse supplenti annuali per l’ora alternativa pur avendo personale interamente o parzialmente disposizione nella stessa classe correrebbe il rischio di una ispezione.
In sostanza l’indicazione di non utilizzare per l’ora alternativa insegnanti della stessa classe appare superabile per ragioni organizzative e di spesa, e in ogni caso gli eventuali “danneggiati” sarebbero solo gli stessi studenti dell’ora alternativa per la non rappresentatività nel consiglio di classe.
IL DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA PARTECIPA A CONSIGLI DI CLASSE E SCRUTINI?
Sì, ma gli stessi identici diritti li ha il docente dell’ora alternativa.
Si veda in merito il parere dell’UAAR sulla sentenza del Tar del Lazio sul ricorso di annullamento dell’ordinanza MIUR n.44/2010.
SONO UN INSEGNANTE PRECARIO: MI CONVIENE FARE SUPPLENZE DI ORA ALTERNATIVA?
Oltre alla convenienza economica e all’arricchimento professionale, il servizio prestato come insegnante di ora alternativa ricade tra quelli «non specifici» (non afferendo ad alcuna classe di concorso) e dà punteggio ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto per successive supplenze.
Più precisamente, «per ogni mese (o frazione residua superiore a 15 giorni) di servizio non specifico (prestato per insegnamento diverso da quello a cui si riferisce la graduatoria) si assegna 1 punto fino ad massimo di 6 per anno scolastico.» [fonte: FLC CGIL]
I DOCENTI DELL’ORGANICO POTENZIATO POSSONO ESSERE IMPIEGATI PER L’ORA ALTERNATIVA?
Sì, secondo le procedure indicate dal Ministero dell’istruzione (vedi Faq apposita), perché sono insegnanti di pari condizione degli altri.
Per precisare meglio:
- Le ore di potenziamento non possono essere usate per svolgere Attività Alternativa (nota ministeriale 10 aprile 2020: «Le attività di potenziamento […] sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica»).
- Tutti i docenti interni di una scuola (compresi coloro che svolgono attività di potenziamento) possono ricevere le ore di completamento/eccedenti per svolgere l’Attività Alternativa.
L’equiparazione tra i docenti appare evidente dalla Legge 107/2015. Questa legge ha introdotto l’organico di potenziamento che, insieme a quello di posto comune e quello di sostegno, costituisce l’organico dell’autonomia. In tal senso va ricordato che non esistono «docenti di potenziamento», bensì docenti della scuola che possono essere assegnati, a seconda dei casi, a ore curricolari o a ore di potenziamento ovvero ad entrambe. Tutti i docenti infatti possono essere impegnati in attività di insegnamento e, viceversa, i docenti assunti su posto curricolare possono occuparsi, in tutto o in parte, di attività di potenziamento (meglio definito come organico per il miglioramento e integrazione dell’offerta formativa). Si veda, al riguardo, la nota Ministeriale 2852 del 5 settembre 2016 «organico dell’autonomia».
Così esplicitato appare evidente che non esiste alcuna distinzione contrattuale e funzionale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
Si veda infine la nota USR Veneto del 1 ottobre 2021 che precisa che i docenti dell’organico del potenziamento «al pari degli altri insegnanti in servizio nella scuola, potranno comunque essere tenuti in considerazione per la copertura di ore relative alle citate attività alternative nel caso in cui abbiano manifestato la propria disponibilità ad effettuare ore aggiuntive all’orario d’obbligo».
VORREI SCEGLIERE «USCITA DALLA SCUOLA», MA SE POI RELIGIONE È A METÀ MATTINA?
La sentenza della Corte costituzionale 13/1991 ha stabilito che chi non frequenta l’IRC è in uno «stato di non obbligo». Di conseguenza il modulo per le scelte alternative (scheda C) prevede anche l’opzione:
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLARELIGIONE CATTOLICA
Quando l’IRC non è però alla prima o ultima ora questa scelta può non essere realmente praticabile, perché costringerebbe le famiglie a ritirare bambini di 3-10 anni a metà mattina oppure costringerebbe ragazzini di 11-17 anni a uscire dalla scuola anche in condizioni di maltempo, per poi fare rientro a scuola dopo un’ora.
Non sempre i dirigenti scolastici sono comprensivi e mostrano la dovuta sensibilità per permettere variazioni alla scelta «D» nel caso in cui l’ora di religione cada a metà mattina. Per questo motivo si ritiene opportuno, e a tutela del pieno diritto di non subire forme anche indirette di discriminazione, che la scelta D possa essere espressa aggiungendo sul modulo una postilla, nella quale si dispone che nel caso in cui l’IRC non sia alla prima o ultima ora della giornata scolastica la scelta sarà da tramutare in una delle altre (da specificare).
È CORRETTO CHE L’INSEGNANTE DI ALTERNATIVA VENGA MESSO A FARE SUPPLENZE IN ALTRE CLASSI RIMASTE «SCOPERTE»?
Niente affatto. L’insegnante di alternativa, o l’insegnante che oltre alle lezioni della propria materia curricolare tiene anche lezioni di attività alternativa, è tenuto a rispettare integralmente l’orario di servizio. Se in una determinata ora è prevista la sua lezione di attività alternativa all’Irc, secondo l’orario delle lezioni che è vincolante, non può certo andare a fare supplenze in altre classi. Se porta con sè gli studenti di alternativa rischia poi di creare problemi in ordine alla sicurezza sul lavoro, alla capienza massima che le aule possono avere, al numero massimo di alunni che vi possono essere per classe. Senza contare la mancanza di rispetto e la lesione del diritto all’istruzione nei confronti degli studenti dell’ora alternativa, che sarebbero privati dell’insegnamento pur essendo presente il proprio docente. Nell’attuale periodo di misure sanitarie anti-covid simili comportamenti sono in particolare proibiti dai protocolli dell’Istituto suoeriore di sanità, che i dirigenti scolastici sono tenuti a rispettare in modo prescrittivo.
Si fa presente che le scuole possono chiamare supplenti anche per un solo giorno di assenza di un docente.
Cosa fare in concreto? L’insegnante di alternativa deve fare prontamente una rimostranza scritta nei confronti del dirigente scolastico che dà un tale ordine di servizio. I moduli possono essere recuperati presso i sindacati (esempio dai Cobas, Flc Firenze).
I genitori che vengono a conoscenza di situazioni del genere devono segnalarle per iscritto al dirigente scolastico. Nel caso gli episodi si ripetano, scrivere a soslaicita@uaar.it
COME ALTERNATIVA HO SCELTO LO STUDIO INDIVIDUALE. LA SCUOLA PUÒ IMPORRE L’ORA ALTERNATIVA?
No. La scuola non può obbligare a una scelta non voluta chi ha dato precise disposizioni nel modello «C».
Il caso prospettato è infrequente, di solito i problemi riguardano scuole che negano l’ora alternativa, ossia che consentono solo scelte diverse dalla A nel modello suddetto. Ma può capitare anche il caso di scuole secondarie (di primo o secondo grado, le cosiddette «medie» e «superiori») che avendo programmato un’attività didattica alternativa tentano di imporla anche agli studenti che invece hanno scelto «attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente» (o, per le superiori, senza l’assistenza di personale docente).
Tale imposizione è illegittima. Consigliamo ai genitori di comunicare alla scuola che per il figlio o la figlia hanno disposto che svolga attività di ricerca e studio individuale, che la scuola non ha l’autonomia per imporre una scelta diversa, che accettano al più che la figlia o il figlio stia nella stessa aula in cui si svolge attività alternativa (chiaramente non sarebbe accettabile che rimanga dove si svolge la lezione dottrinale di IRC) ma che non avrà l’obbligo di seguire la lezione e di conseguenza di essere valutato/a. Potrà ad esempio studiare e fare i compiti, chiedendo occasionalmente assistenza al docente che svolge attività alternativa o altro docente che dovesse essere disponibile.