Sbattezzarsi è semplice e rapido: basta inviare una raccomandata A/R alla parrocchia di battesimo, e dopo poche settimane si riceve dalla parrocchia la conferma dell’avvenuta annotazione. Migliaia di italiani e italiane si sono sbattezzati senza alcun problema. In una minoranza di casi, tuttavia, sono insorte delle difficoltà, per risolvere le quali è stato contattato il servizio S.O.S. Laicità offerto gratuitamente dall’UAAR. Da questa casistica abbiamo tratto una raccolta delle domande (più o meno ricorrenti) e delle risposte che sono state fornite.
Si può chiedere di cancellare il battesimo?
Non so dove fui battezzato: cosa devo fare?
La parrocchia dove fui battezzato non esiste più: cosa devo fare?
Fui battezzato in ospedale: cosa devo fare?
Fui battezzato all’estero: cosa devo fare?
Fui battezzato a San Pietro: cosa devo fare?
Sono minorenne: cosa devo fare?
Vivo all’estero: cosa devo fare?
Non voglio inviare la mia richiesta al parroco, ma al vescovo: è possibile?
Mi sono sposato in chiesa: che conseguenze può avere lo sbattezzo?
Devo per forza utilizzare il testo pubblicato sul sito UAAR?
Posso presentare di persona la richiesta alla parrocchia?
Devo inviare la richiesta anche alla parrocchia dove mi hanno comunicato / cresimato?
La raccomandata è tornata indietro: cosa devo fare?
Il parroco si rifiuta di sbattezzarmi: cosa devo fare?
Sono passati quindici giorni e la parrocchia non mi ha risposto: cosa devo fare?
È passato un mese e la parrocchia non mi ha risposto: cosa devo fare?
In cosa consiste il ricorso al Garante? Costa molto?
Quando posso dirmi sbattezzato?
Il parroco ha spifferato tutto alla mia famiglia: può farlo?
La lettera con cui la parrocchia mi comunica l’avvenuto sbattezzo non è firmata: cosa devo fare?
Chi mi garantisce che il parroco abbia effettivamente annotato le mie volontà?
Esiste un elenco degli sbattezzati?
Si conosce il numero degli sbattezzati?
Il parroco mi risponde che devo rivolgere la richiesta alla diocesi: cosa devo fare?
Si può chiedere di cancellare il battesimo?
No. Sia il Garante della Privacy, sia il Tribunale di Padova hanno stabilito che il battesimo, essendo un evento “storico” effettivamente avvenuto, non può essere cancellato: possono essere cancellate solo le conseguenze giuridiche di quell’atto, ovvero l’appartenenza, vita natural durante, alla Chiesa cattolica.
L’UAAR continua a ritenere incostituzionale che i genitori possano “arruolare” in una confessione religiosa i propri figli quando questi sono ancora in fasce: esattamente come non possono iscriverli a un partito politico o a un sindacato (dati sensibili anch’essi).
Non so dove fui battezzato: cosa devo fare?
Se non fosse possibile reperire l’informazione da parenti o conoscenti, si può provare con una ricerca sul portale della Cei scegliendo la parrocchia che per ragioni di distanza dal luogo di residenza dovrebbe essere quella in cui si subì il battesimo.
Qualora l’esito fosse infruttuoso, bisogna inviare una richiesta al parroco dove si è subìta la prima comunione (a partire dal 1984) o la cresima (a prescindere dall’anno), chiedendogli di provvedere all’annotazione della richiesta sui documenti che attestano l’appartenenza alla chiesa cattolica in quanto soggetti a cui vennero somministrati tali sacramenti. Questa procedura è legittimata dal provvedimento del Garante della Privacy del 28 settembre 2006 e dall’autorevole assenso del cardinal Camillo Ruini.
In alternativa, se ci si è sposati con il rito concordatario, si può anche inviare una richiesta alla parrocchia delle nozze, chiedendo di conoscere la parrocchia di battesimo.
Se l’unico sacramento ricevuto è stato il battesimo, e non si conosce la parrocchia di battesimo, non è al momento possibile richiedere lo sbattezzo. Il nostro consiglio è comunque di inviare una e-mail a soslaicita@uaar.it segnalando la propria situazione: l’UAAR sta infatti lavorando per risolvere anche questo problema, e se la cosa andasse a buon fine vi informerebbe immediatamente della novità.
La parrocchia dove fui battezzato non esiste più: cosa devo fare?
Benché una situazione di questo tipo non sia mai stata esaminata dal Garante, è invalsa la prassi di spedire un documento ad hoc al vescovo competente territorialmente.
Fui battezzato in ospedale: cosa devo fare?
Idem come sopra: il Garante non è mai intervenuto sulla materia, tuttavia è invalsa la prassi di spedire un documento ad hoc al vescovo competente territorialmente.
Fui battezzato all’estero: cosa devo fare?
Se la prima comunione o la cresima sono avvenute in Italia, bisogna inviare una richiesta al parroco dove si è subìta la prima comunione (a partire dal 1984) o la cresima (a prescindere dall’anno), chiedendogli di provvedere all’annotazione della richiesta sui rispettivi documenti. Ricordiamo ancora una volta che tale procedura è legittimata dal provvedimento del Garante della Privacy del 28 settembre 2006.
Se invece tutto l’iter sacramentale si è compiuto all’estero, oppure se non si è cittadini italiani, la giurisdizione non è più della legge italiana ma di quella del Paese di provenienza. Vi sono nazioni, come quelle dell’Europa del Nord, che hanno una proceduta codificata per legge, e vi sono nazioni dove non esiste alcuna legge a tutela.
Fui battezzato a San Pietro: cosa devo fare?
Si deve seguire la prassi normale, inviando il facsimile per il parroco alla “Parrocchia della patriarcale basilica di San Pietro in Vaticano – Piazza San Pietro – 00120 Città del Vaticano”. Il Vicario generale del papa per la Città del Vaticano ha infatti riconosciuto la legittimità di tale richiesta.
Sono minorenne: cosa devo fare?
Secondo il Garante, al quale è stato sottoposto il caso di un quattordicenne che si è vista respinta dalla parrocchia la sua richiesta, per poter esercitare in autonomia il diritto di richiedere l’uscita formale dalla Chiesa cattolica occorre aver raggiunto l’età di 16 anni. Al di sotto di tale soglia la richiesta può comunque essere formulata con l’approvazione dei genitori se questi concordano.
Vivo all’estero: cosa devo fare?
Nessun problema. E’ sufficiente utilizzare l’omologo estero della raccomandata A/R.
Non voglio inviare la mia richiesta al parroco, ma al vescovo: è possibile?
Tecnicamente sì, ma poi il vescovo deve comunque autorizzare il parroco ad apporre l’annotazione, per cui un passaggio del genere non ha molto senso.
Mi sono sposato in chiesa: che conseguenze può avere lo sbattezzo?
Nessuna. La Rota Romana (ex Sacra Rota) può sancire la nullità di un matrimonio solo se esisteva un “vizio” (di forma, di consenso, di capacità di riprodurre) al momento della celebrazione delle nozze. Per cui: o uno dei due coniugi ha pubblicamente preso le distanze dalla Chiesa cattolica prima del matrimonio (e il matrimonio può quindi essere considerato nullo a prescindere dallo sbattezzo), oppure l’allontanamento è successivo (e il matrimonio non può comunque essere considerato nullo a prescindere dallo sbattezzo). Questo genere di inconvenienti costituisce sempre un buon motivo per non sposarsi in chiesa…
Devo per forza utilizzare il testo pubblicato sul sito UAAR?
Il testo diffuso dall’UAAR è un facsimile che contiene i dati essenziali per il buon esito della richiesta. Nulla vieta, tuttavia, che il richiedente esponga gli stessi concetti in una forma a lui più gradita, oppure che aggiunga delle frasi di suo pugno (ad esempio, le motivazioni che l’hanno spinto a questo gesto).
Posso presentare di persona la richiesta alla parrocchia?
Sì. In questo caso è tuttavia consigliabile farsi firmare e timbrare dal parroco, per ricevuta, una copia della propria richiesta.
Devo inviare la richiesta anche alla parrocchia dove mi hanno comunicato / cresimato?
No, a meno che, per qualsivoglia ragione, non si senta la necessità di informare dell’avvenuto sbattezzo la parrocchia dove si risiede, qualora il luogo di battesimo sia molto distante da quello di residenza. Possiamo infatti dare quasi per sicuro che una parrocchia non avvisa l’altra.
La raccomandata è tornata indietro: cosa devo fare?
Segnalare l’accaduto al vescovo, ribadendogli nel contempo la propria volontà di uscire dalla Chiesa cattolica. Si consiglia altresì di darne notizia all’UAAR, inviando un’e-mail a soslaicita@uaar.it.
La parrocchia mi ha risposto che la competenza è del vescovo, e che devo rivolgere la richiesta a quest’ultimo: cosa devo fare?
Scrivere nuovamente al parroco, spiegandogli che, anche se la disciplina canonica prescrive l’autorizzazione del vescovo, secondo la legge e la giurisprudenza italiana la responsabilità della risposta spetta al parroco. Diversi provvedimenti del Garante si sono già espressi in tal senso, e, qualora il parroco si rivelasse inamovibile dalle sue posizioni, sarebbe corretto rammentargli i rischi a cui si sta esponendo con il suo comportamento.
Ho ricevuto una lettera dalla diocesi con cui mi danno 15 giorni di tempo per ripensarci. Non voglio ripensarci: cosa devo fare?
È, questa, una prassi molto discutibile dal punto di vista legale inventata recentemente dalla Conferenza Episcopale Italiana. Non occorre rispondere: nella stragrande maggioranza dei casi, passati i quindici giorni danno corso alla richiesta, inviando la relativa lettera al richiedente. Qualora però sia passato più di un mese dalla prima risposta della diocesi senza che sia giunta la seconda lettera, è opportuno inviarle un sollecito o, se si preferisce, ci si può rivolgere al Garante. In tal caso, invitiamo a contattare soslaicita@uaar.it.
Ho ricevuto una lettera dalla diocesi con cui mi invitano a passare presso i loro uffici per confermare la mia richiesta: cosa devo fare?
È questa una politica tipica del Vicariato di Roma, ma non solo. Contro questo atteggiamento l’UAAR ha, anche in questo caso, attivato un ricorso presso il Garante della Privacy: quest’ultimo, con un provvedimento del 5 novembre 2003, ha stabilito che «la disciplina in materia di protezione dei dati personali non prevede che il mittente della nota raccomandata debba anche recarsi personalmente e necessariamente presso il destinatario». Non è quindi per nulla necessario doversi recare in diocesi.
Il parroco si rifiuta di sbattezzarmi: cosa devo fare?
L’età media del clero italiano è molto alta, e tende per di più ad alzarsi ulteriormente. Per questo motivo può accadere che il parroco anatematizzi il richiedente, oppure che risponda che il battesimo è «un sigillo indelebile». Il nostro consiglio, oltre che di mantenere un doveroso rispetto nei confronti delle persone anziane, è di scrivere al vescovo allegando la risposta del parroco, ribadendo nel contempo la propria volontà di non far più parte della Chiesa cattolica.
Sono passati quindici giorni e la parrocchia non mi ha risposto: cosa devo fare?
Sebbene la legge stabilisca che la risposta debba pervenire al richiedente entro quindici giorni, è abbastanza raro che la tempistica venga rispettata. Il ritardo è in parte dovuto alla lentezza del servizio postale, e in parte all’autorizzazione che i parroci, ai sensi della legge canonica, devono ottenere dal proprio vescovo. Il consiglio dell’UAAR è di attendere un mese prima di ritornare sull’argomento.
È passato un mese e la parrocchia non mi ha risposto: cosa devo fare?
Passato un mese dall’invio della raccomandata, è plausibile supporre che il parroco non voglia dar corso alla richiesta. È quindi già possibile rivolgersi al Garante, anche se l’UAAR invita sempre i richiedenti a valutare l’opportunità di inviare un sollecito, da inviare per conoscenza alla diocesi territorialmente competente, rammentando al parroco i rischi legali a cui si sta esponendo con il suo comportamento.
Per presentare una comunicazione al Garante occorre inviare una e-mail a soslaicita@uaar.it: in risposta si riceverà un messaggio con le modalità da seguire.
In cosa consiste il ricorso al Garante? Costa molto?
Con il Regolamento UE 679/2016 il Garante ha istituito due nuovi strumenti di tutela, che prendono il posto del ricorso, entrambi gratuiti. Uno strumento è il reclamo, ovvero un atto circostanziato per segnalare possibili violazioni della disciplina. Prevede un modello da compilare, firmare e inviare al Garante tramite raccomandata A/R o PEC, ove non sia possibile la consegna a mano. Al reclamo segue una istruttoria preliminare e un eventuale successivo procedimento amministrativo formale. Il secondo strumento è la segnalazione, che ha un carattere meno formale ma che il Garante può valutare per l’emanazione dei relativi provvedimenti.
In precedenza era previsto il ricorso al Garante. Una procedura molto semplice: occorreva compilare un facsimile e inviarlo, seguendo le istruzioni ricevute dall’UAAR, con raccomandata A/R al Garante. Il ricorso aveva un costo di 150 euro (oggi come allora, la consulenza UAAR è invece gratuita). Le spese sostenute venivano poi rimborsate dal parroco una volta conclusosi l’iter con il provvedimento del Garante (ovviamente, solo se la parrocchia a cui era stata inviata la richiesta era corretta). Dal momento della presentazione del ricorso al termine del procedimento passavano sessanta giorni (ma dal 1° agosto al 15 settembre l’ufficio del Garante è chiuso, e i termini venivano sospesi). Per ottenere il rimborso era necessario scrivere al parroco specificando come si desiderava ricevere l’importo dovuto.
Tutti i ricorsi presentati al Garante si sono conclusi positivamente, se la parrocchia di battesimo era giusta. Sul sito del Garante sono pubblicati i relativi provvedimenti: cfr. per esempio, relativamente al 2007, quelli del 19 settembre, del 4 ottobre, dell’11 ottobre, del 25 ottobre, del 22 novembre.
Ho ricevuto una lettera della diocesi con cui autorizzano il parroco ad annotare le mie volontà: cosa devo fare?
Attendere la conferma dell’avvenuta annotazione da parte del parroco. Se ciò non accadesse, dopo qualche giorno è consigliabile inviare un sollecito al parroco.
Quando posso dirmi sbattezzato?
Quando si riceve dal parroco o dal vescovo conferma per iscritto del fatto che la vostra volontà è stata effettivamente annotata a margine dei registri.
Ho il diritto di vedere il registro dei battezzati per controllare che sia stata apposta la mia dichirazione?
No. Il Garante per la privacy ha stabilito che non esiste il diritto di visionare direttamente i registri o di riceverne copia. Il documento che attesta l’avvenuto sbattezzo, e che si ha diritto di ricevere, è la lettera del parroco o del vescovo che conferma che la vostra volontà è stata effettivamente annotata a margine dei registri.
Il parroco ha spifferato tutto alla mia famiglia: può farlo?
No, e può essere per questo denunciato al Garante per la protezione dei dati personali. È possibile presentare al Garante un reclamo o una segnalazione. La riservatezza dello sbattezzo viene riconosciuta anche dalla stessa Chiesa cattolica. Ad esempio la diocesi di Salerno, nella sezione FAQ – Domande frequenti del proprio sito, specifica: «Da tenere presente che la richiesta di non far più parte della Chiesa cattolica è un atto protetto dal segreto d’ufficio e pertanto il Parroco non deve farne menzione con altre persone (compresi i familiari del richiedente). Al segreto d’ufficio sono tenuti anche eventuali collaboratori del Parroco».
La lettera con cui la parrocchia mi comunica l’avvenuto sbattezzo non è firmata: cosa devo fare?
Pretendere dal parroco che sia firmata.
Chi mi garantisce che il parroco abbia effettivamente annotato le mie volontà?
Nessuno. Tuttavia il parroco, inviando la risposta firmata di suo pugno, si è assunto davanti alla legge la responsabilità di ciò che ha dichiarato: se avesse sostenuto il falso rischierebbe una denuncia.
Alcuni sbattezzati hanno peraltro chiesto al parroco una fotocopia dell’atto di battesimo debitamente annotato, e in alcuni casi sono anche riusciti a ottenerla. Si tratta comunque di una gentilezza da parte del parroco, e non di un obbligo a suo carico.
Esiste un elenco degli sbattezzati?
No. L’UAAR non ha alcun “registro degli sbattezzati”, né pensa di attivarlo. Anche per rispetto al diritto alla privacy degli sbattezzati. Esiste tuttavia il sito Sbattezzati.it dove è possibile pubblicare in maniera anonima il proprio sbattezzo.
Si conosce il numero degli sbattezzati?
No, perché l’UAAR ha voluto che il facsimile circolasse liberamente attraverso Internet, fotocopie e banchetti, e ciò rende difficile stimare la dimensione del fenomeno. Tuttavia, tenuto conto che in una sola giornata nel 2008 si sbattezzarono oltre mille persone e in base al numero di download dal sito UAAR, è ragionevole presumere che gli sbattezzati abbiamo toccato quota centomila. Da maggio 2021 è inoltre online il nuovo sito Sbattezzati.it dove è possibile caricare in maniera anonima il proprio sbattezzo: una ulteriore risorsa per stiimare a analizzare il fenomeno dell’apostasia nel nostro paese.
Sono stato/a testimone di nozze, padrino/madrina di battesimo o cresima: il mio sbattezzo ha conseguenze per gli altri?
No, lo sbattezzo è un atto del tutto personale e non ha conseguenze su sacramenti subiti da altre persone. In più, il testimone nel matrimonio in chiesa svolge una funzione puramente civile.
Il parroco mi risponde che devo rivolgere la richiesta alla diocesi: cosa devo fare?
Spetta al parroco, se ritiene, ottenere l’autorizzazione dalla diocesi. Puoi contattare soslaicita@uaar.it per assistenza con un sollecito.
Il parroco mi ha risposto chiedendo un contributo in denaro per le spese sostenute: gli devo qualcosa?
Nulla è dovuto.