All’att.ne del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara
Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma RM
invio tramite PEC a:
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
urp@postacert.istruzione.it
Oggetto: per ragioni di coscienza è sempre possibile interrompere la frequenza dell’Insegnamento della Religione Cattolica - richiesta di comunicazione alle scuole
Egregio Ministro,
la scelta di avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) può essere revocata per ragioni di coscienza in qualsiasi momento, anche nel corso dell’anno scolastico. La Giustizia amministrativa lo ha stabilito in maniera inequivocabile, con varie sentenze di Tribunali amministrativi regionali e la sentenza 4634/2018 del Consiglio di Stato (*).
Ciononostante gli organi di informazione e numerose segnalazioni da noi ricevute riportano di dirigenti scolastici che negano la possibilità di interrompere la frequenza dell’IRC, in quanto ritengono termine ultimo utile per la revoca la data di scadenza delle iscrizioni. Tale interpretazione è errata, come stabilito dal Consiglio di Stato, che sottolinea inoltre che il termine è solo funzionale a esigenze organizzative interne della scuola ma «non può ritenersi preclusivo di una scelta diversa successiva, anche nel corso dell’anno scolastico».
Esprimiamo stupore e preoccupazione per le lacune normative che possono avere alcuni dirigenti scolastici, i quali dovrebbero sempre mettere al primo posto i diritti di studenti e famiglie, tra i quali il diritto alla libertà religiosa. Come richiamato dal Consiglio di Stato, infatti, dovendo l’IRC essere «impartito in conformità alla dottrina della Chiesa» si pone «un problema di libertà di coscienza e di religione […] insuscettibili di essere sottoposte a condizione o a termini».
Le chiediamo di conseguenza di inviare una tempestiva comunicazione agli istituti scolastici per chiarire che il termine indicato dal Ministero entro il quale esprimere la scelta di non avvalersi dell’IRC ha meramente carattere ordinatorio, che per personali e insindacabili ragioni di coscienza la scelta di avvalersi dell’IRC può essere revocata anche in corso d’anno e che in tale caso i dirigenti scolastici devono impegnarsi a garantire agli studenti le possibilità previste dal “Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica”.
Certi di un Suo pronto interessamento, porgiamo distinti saluti.
Roma, 18 settembre 2024
Roberto Grendene
Segretario nazionale Uaar Aps
(*)
Tar Molise, 22 giugno 2012: «l’indisponibilità del diritto e la revocabilità del consenso inducono a ritenere che, anche nel corso dell’anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l’ora di religione, senza alcun pregiudizio sul profitto scolastico».
Consiglio di Stato, 15 marzo 2018: «il termine ancorato all’atto dell’iscrizione al singolo anno scolastico, funzionale alle esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti di religione, non può ritenersi preclusivo di una scelta diversa successiva, anche nel corso dell’anno scolastico. Infatti, tale scelta costituisce una forma di esercizio della libertà di religione riconosciuta al singolo, rispettivamente della libertà di coscienza e delle responsabilità educative dei genitori, implicanti il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, quale esplicazione delle menzionate libertà fondamentali di rango costituzionale insuscettibili di essere sottoposti a condizione o a termini che ne impediscano l’esercizio pieno e senza discriminazione tra gli aderenti alla religione cattolica, gli aderenti ad altre confessioni e/o i non credenti».
Tar Lombardia, 3 dicembre 2022: «il termine normativo per la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (all’atto di iscrizione) non può essere inteso come decadenziale».
Tar Toscana, 28 luglio 2023: «i termini in questione sono derogabili, e non possono limitare con esiti esiziali il diritto di scelta dello studente, il quale potrà sempre esprimere la propria volontà di non proseguire la fruizione dell’IRC, in modo vincolante per la scuola, anche dopo la scadenza della data ultima fissata per l’iscrizione».