TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
MEMORIA DI REPLICA
MEMORIA DI REPLICA
per L.S., difesa dall’avv. Luigi Ficarra,
IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, difeso dalla Avvocatura distrettuale dello Stato.
L’Avvocatura ha eccepito in via preliminare (rectius pregiudiziale) la nullità del ricorso perché proposto per i figli minori dalla loro madre, mentre - afferma - avrebbe dovuto essere proposto dai due genitori congiuntamente a norma dell’art. 320 c.c.
L’eccezione è infondata perché l’art. 320 dispone che «gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore»; e la proposizione del ricorso de qua non è un atto di straordinaria amministrazione. In generale la proposizione di una domanda giudiziale, se non è di natura tale da incidere sul patrimonio del minore, non esige di essere proposta congiuntamente da entrambi i genitori. Difatti la giurisprudenza amministrativa ha ammesso la proposizione da parte di un solo genitore di ricorsi proprio avverso provvedimenti dell’amministrazione scolastica, «per la tutela di interessi che ottengano» - come nel caso di specie - «a situazioni di natura personale o personalissima»: vedasi, fra tanti, TAR Abruzzo Pescara 10/5/1984, n. 157; TAR Lombardia 9/6/1986, n. 284; TAR Reggio Calabria 13/12/1984, n. 287; per la giurisprudenza ordinaria vedasi per tutte Cass. n. 8484/99 e Cass. n. 671/89. Non risultano precedenti che confortino la tesi contraria.
Del resto, sostenendo la nullità del ricorso, perché firmato da uno solo dei genitori, l’Avvocatura ignora l’art. 377 c.c. che, dichiarando annullabili (e non nulli) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal tutore o dal curatore del minore, implicitamente esclude che siano nulli gli atti di straordinaria amministrazione compiuti da uno solo dei genitori, ma, ripetesi, il ricorso de quo non rientra certamente fra questi ultimi atti. Ancora in via pregiudiziale l’Avvocatura adombra il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ma anche questa eccezione, proposta del resto in forma problematica, è infondata, perché qui non si contesta che l’amministrazione abbia il potere di provvedere sull’arredamento delle scuole, se ne contesta l’esercizio.
Del resto, a norma dell’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie «riguardanti le attività e le prestazioni rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione…» (lett. e).
La circolare del 3 ottobre 2002 non ha rilevanza in questo caso. È successiva all’atto impugnato e dunque non lo giustifica. È successiva alla proposizione del ricorso e non poteva essere impugnata con motivi aggiunti, come ritiene l’Avvocatura, anche perché non è stata pubblicata né altrimenti portata a conoscenza della ricorrente, né depositata in giudizio.
La emanazione della predetta circolare non determina la carenza di interesse al ricorso, perché l’annullamento della deliberazione del consiglio di istituto che ha respinto la richiesta di rimozione del crocifisso obbliga lo stesso consiglio a deliberare nuovamente alla stregua dei principî che il TAR stabilirà. In tale sede il consiglio valuterà il carattere obbligante o meno della circolare di cui ora l’Avvocatura ci informa.
Richiamato, in merito alle altre questioni sollevate dall’Avvocatura, quanto già dedotto nella memoria conclusiva, si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Padova-Venezia 2/11/2003
(avv. Luigi Ficarra)