Bestemmia

UN PODI STORIA
L’ARTICOLO 724 DEL CODICE PENALE
I “REQUISITIDELLA BESTEMMIA
L’ANACRONISMO DELLA TUTELA LEGALE CONTRO LA BESTEMMIA
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO

UN PODI STORIA

Praticamente tutte le società hanno severamente punito la derisione pubblica delle proprie divinità. Quelle la cui religione era il cristianesimo non sono state da meno, anzi: l’Inquisizione riempiva le proprie carceri proprio con coloro che erano accusati di aver bestemmiato, e le pene previste erano sia religiose, sia civili. La secolarizzazione degli Stati europei ha migliorato solo lentamente questo stato di cose, ma ancora oggi la bestemmia è considerata reato in molti Paesi.

In Italia, in età liberale il codice penale del 1889 (c.d. «Zanardelli») tutelò la libertà religiosa da un punto di vista individuale.

Il Codice penale vigente, datato 1930 (cosiddetto “Codice Rocco”, dal nome del suo estensore), contempla, nella sezione delle contravvenzioni «concernenti la polizia dei costumi» il reato di bestemmia, riferito esclusivamente alla religione cattolica: per le altre religioni venne ritenuto sufficiente il reato di turpiloquio.

L’introduzione della Costituzione repubblicana nel 1948 fece pensare alla sua abrogazione; tuttavia diverse sentenze della Corte Costituzionale ribadirono la legittimità della norma, con riferimento alla necessità di tutelare la fede della stragrande maggioranza degli italiani.

La firma del nuovo Concordato, nel 1984, portò all’abolizione del principio che vedeva nella religione cattolica «la sola religione dello Stato».

Inizialmente venne auspicato un intervento legislativo atto a eliminare la discriminazione e ad adeguare la norma alla nuova situazione creatasi. Tuttavia, vista l’inerzia del legislatore, il 18 ottobre 1995, con sentenza n. 440, la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo il riferimento a «i Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato», mantenendo il riferimento alla “Divinità”, ora allargato alle altre religioni: venne quindi applicato il principio dell’eguaglianza tra le fedi, pur ribadendo come la norma tuteli «un bene che è comune a tutte le religioni».

In seguito, con la Legge n. 205 del 25 giugno 1999, nell’ambito di un progetto più vasto di depenalizzazione dei reati minori il Parlamento delegava il governo a legiferare entro sei mesi sulla materia, in base alle indicazioni dettate dalle camere.

Il Decreto Legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 ha quindi finalmente depenalizzato il reato, trasformandolo in un “illecito amministrativo”.

L’ARTICOLO 724 DEL CODICE PENALE

Comma primo, versione originale (1930):

«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila».

Comma primo, come modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 440 (1995):

«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila».

Comma primo, come modificato dal Decreto Legislativo n. 507 (1999, versione vigente, con sanzioni successivamente trasformate in euro):

«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa da lire centomila a seicentomila».

I “REQUISITIDELLA BESTEMMIA

  • l’autore della bestemmia può essere chiunque, anche un ateo;
  • si concretizza nella sua semplice attuazione, indipendentemente dalle reali intenzioni dell’autore;
  • il fatto che sia diventata una consuetudine, o che lo sia in certi ambienti, è irrilevante;
  • devono essere chiaramente individuate le parole profferite;
  • deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico; non è illecito quindi bestemmiare nella propria abitazione;
  • devono essere presenti almeno due persone;
  • non rientrano nella fattispecie le rappresentazioni figurate, i gesti, gli atti offensivi;
  • è illecito bestemmiare contro Dio, non contro la Madonna e i santi.

L’ANACRONISMO DELLA TUTELA LEGALE CONTRO LA BESTEMMIA

Gli interventi della Corte Costituzionale, del Parlamento e del Governo non hanno risolto l’assurdità di una tutela contro la bestemmia. Oltre a essere diventata, in alcuni casi, quasi un intercalare, va riaffermato con forza che la sanzione della bestemmia, al giorno d’oggi, non rappresenta altro che la tutela giuridica di “persone” la cui esistenza è indimostrabile. Nel 2014, persino dall’Onu sono emerse richieste di abrogare ogni legislazione anti-blasfemia. L’Irlanda, un paese molto più «cattolico» dell’Italia, l’ha fatto nel 2018 con un referendum, vinto con oltre il 70% dei voti.

Nei fatti, l’allargamento della fattispecie a tutte le divinità ha in realtà ulteriormente minato la libertà di pensiero e di critica, come è stato fatto notare da più parti. L’anacronismo è reso ancora più stridente dalla volontà, da parte delle confessioni religiose di minoranza sottoscrittrici di intese con lo Stato, di vedersi tutelate in materia penale esclusivamente in base ai diritti di libertà sanciti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso. La permanenza della bestemmia nel Codice penale — anche se come illecito amministrativo — resta così, ancora oggi, legata a una precisa volontà egemonica della Chiesa Cattolica. A riprova, ancora oggi si può essere sanzionati per aver bestemmiato anche in situazioni limite: è capitato ad alcuni automobilisti in coda così come alla Rai, per una bestemmia scappata al conduttore Tiberio Timperi. Nel 2016 il Comune di Trieste ha indicato una nuova strada: punire la bestemmia (fino a 450 euro) attraverso il regolamento di polizia urbana. Nel 2018 una bestemmia andata in onda tredici anni prima durante il reality («La fattoria») è stata sanzionata on 20.000 euro dal Tar del Lazio, che ha sostenuto che “la pronuncia di una bestemmia risulta, per il suo contenuto, di per sé evidentemente idonea a pregiudicare lo sviluppo morale e psichico dei minori in ragione dell’offesa al sentimento religioso insita in essa” - anche se l’episodio è avvenuto fuori dalla fascia protetta.

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO

  • «La bestemmia», di Paolo Bonetti, da MicroMega n. 4/2000.
  • Blasphemy in the Christian World. A History, di David Nash (Oxford, 2007).
  • (EN) A Brief History of Blasphemy: Liberalism, Censorship and the “Satanic Verses”, di Richard Webster (Orwell Press, 1990).
  • (EN) Prisoner for Blasphemy, di George William Foote (1886).
  • Turpia. Sociologia del turpiloquio e della bestemmia, di Romolo G. Capuano (Costa & Nolan, 2007).
  • La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza, di Maria Cristina Ivaldi (Giuffrè, 2004).