Divorzio

UN PODI STORIA
L’INTRODUZIONE DEL DIVORZIO IN ITALIA
LA NORMATIVA
LE TESI CATTOLICHE
LA SACRA ROTA
STATISTICHE
CHI LOTTA PER L’ABROGAZIONE DEL DIVORZIO
PROPOSTE DI LEGGE
PERCORSI D’APPROFONDIMENTO

UN PODI STORIA

La separazione era già in uso nell’antichità presso i greci e i romani, nonché nei primi secoli della cristianità: il Codice di Giustiniano ancora consentiva il divorzio.

Solo in seguito il cattolicesimo imperante impose l’indissolubilità del matrimonio: la riforma protestante, nelle regioni in cui si impose, ripristinò la possibilità del suo scioglimento, mentre per quanto riguarda quella parte di Europa rimasta sotto l’influenza del Vaticano si dovette attendere fino a tempi relativamente recenti. In Italia, fino al 1970.

L’assurdità di costringere a vivere insieme persone che non hanno più nulla da dirsi ha dunque richiesto oltre un millennio per essere dichiarata nuovamente tale.

L’INTRODUZIONE DEL DIVORZIO IN ITALIA

L’art. 34 del Concordato del 1929 («Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che é a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili…») dava alla Chiesa Cattolica un ampio potere in materia matrimoniale. Ragion per cui, quando l’Assemblea Costituente decise di inserire i Patti Lateranensi nella Costituzione, all’art. 7, ci furono legittime perplessità da parte laica: questa inclusione non avrebbe leso la potestà dello Stato di legiferare, eventualmente, sul divorzio?

A dissipare i dubbi furono gli stessi cattolici: pretendendo che, nella Costituzione, il matrimonio fosse dichiarato indissolubile. Un emendamento del deputato Grilli (PSDI), con soli tre voti di maggioranza, respinse questa richiesta, aprendo un varco che sarebbe tornato utile qualche decennio dopo.

L’introduzione del divorzio nell’ordinamento giudiziario italiano dovette aspettare infatti il 1970: grazie alla tenace battaglia dell’onorevole Loris Fortuna (PSI), a cui in seguito si aggiunse l’onorevole Antonio Baslini (PLI), e con il determinante supporto della LID (Lega per l’Istituzione del Divorzio), il cui segretario era Marco Pannella.

La legge 898 (c.d. Fortuna-Baslini) fu approvata in via definitiva dalla Camera il primo dicembre 1970, con 319 voti favorevoli e 286 contrari: curiosamente, nel testo la parola «divorzio» non compare mai, sostituita dal più neutro «scioglimento del matrimonio».

Contro questa legge il Vaticano impose un referendum, convinto di stravincerlo. Il 12 e 13 maggio 1974 33 milioni di italiani dovettero recarsi alle urne, e diedero alle gerarchie cattoliche un sonoro schiaffo: quasi il 60 per cento della popolazione votò contro l’abrogazione della legge (in testa la Val d’Aosta col 75,1%, in coda il Molise con il 40%).

Successivamente, la normativa fu modificata, ampliata e migliorata dalle leggi 436/1978 e 74/1987. In particolare, con quest’ultima si snellirono i tempi e si diede al giudice la facoltà di pronunciare la sentenza di divorzio separatamente dalla discussione sulle condizioni accessorie (assegni, figli, etc).

Nel maggio 2015 è entrata in vigore la modifica della normativa sul divorzio, il cosiddetto “divorzio breve” (Legge 6 maggio 2015, n. 55): i tempi si sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale e a 12 mesi nella separazione personale.

LA NORMATIVA

Le cause di scioglimento del matrimonio possono essere diverse e sono definite dalla legge. Nella stragrande maggioranza dei casi, però, il divorzio segue la separazione personale dei coniugi: questa può essere consensuale o giudiziale. Nel primo caso è un semplice accordo tra i coniugi omologato dal giudice, nel secondo invece il giudice deve intervenire in una situazione di conflitto non sanabile.

Trascorsi sei mesi se consensuale, un anno se non lo è (inizialmente erano cinque anni, poi tre) dalla comparizione delle parti in tribunale, può partire la richiesta di divorzio in tribunale. A disposizione degli ex coniugi vi sono altre due strade: il Comune (se non ci sono figli e senza accordi economici) o tramite la negoziazione assistita da avvocati (se non si sono problemi in merito all’affidamento dei figli minori).

Nel caso di matrimonio cattolico il vincolo resta indissolubile per la Chiesa, mentre per lo Stato cessano tutti gli effetti prodotti dall’unione concordataria e si applica la stessa normativa prevista per i matrimoni civili o di altre confessioni religiose.

Essendo materia introdotta in tempi recenti, la giurisprudenza si aggiorna continuamente in seguito alle più disparate sentenze: negli ultimi anni la Cassazione si è pronunciata per la validità di accordi negoziali prematrimoniali, o la possibilità di divorziare anche se durante il periodo di separazione i coniugi hanno convissuto nello stesso appartamento, senza che ciò significasse però una riconciliazione nella coppia.

Ancora, il Parlamento italiano si è impegnato a ratificare la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, che contempla la necessità di acquisire il parere dei minori nelle cause di separazione.

LE TESI CATTOLICHE

Per il Codice di Diritto Canonico «il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento» (ricordiamo che i protestanti non sono della stessa opinione).

La Chiesa cattolica motiva quindi la sua opposizione al divorzio con le parole del Vangelo («ciò che Dio ha congiunto, l’uomo non separi», Mt 19,6). Peccato che lo stesso Gesù, solo tre versetti dopo, lo ammetta in caso di adulterio della donna.

Ancora recentemente il Vaticano ha ribadito che i divorziati risposati non possono accostarsi all’eucaristia. A meno che non abbiano assunto l’impegno «di vivere in piena continenza, astenendosi dagli atti propri dei coniugi».

Nella realtà, mentre in Italia si moltiplicano i casi di fedeli esclusi dalla comunità per via della loro situazione di divorziati (e quindi, in molti casi, nella loro accezione, di concubini), altrove vescovi più malleabili ammettono regolarmente i divorziati ai sacramenti.

LA SACRA ROTA

Non bisogna pensare che il Vaticano sia contrario a prescindere al divorzio: da sette secoli è infatti attivo il Tribunale della Rota Romana (ex Sacra Rota), sorta di collegio giudicante divorzista che sancisce la nullità di matrimoni (generalmente di coniugi assai facoltosi e importanti) per le ragioni più impensabili. Attenzione: la Chiesa parla di «nullità» e non di «scioglimento», quindi per essa (e per la legge civile) il matrimonio celebrato in Chiesa deve considerarsi nullo in quanto viziato all’origine.

Sentenze di nullità sono state proclamate in presenza di coniugi ninfomani, depressi, omosessuali, narcisisti, immaturi, mammoni, e da ultimo anche atei. Esiste poi il caso famoso del matrimonio mai consumato (ci piacerebbe conoscere quali prove vengano addotte per corroborare questa tesi), annullabile con dispensa pontificia: situazione talmente assurda che la stessa Corte di Cassazione ha stabilito che una sentenza di annullamento così motivata non ha effetti civili. Il fenomeno è talmente diffuso che, nel luglio 2014, la stessa Cassazione si è sentita in dovere di cominciare a fissare paletti. Al mantenimento delle strutture di questi “tribunali” (la Rota Romana è solo il terzo grado di giudizio) la Conferenza Episcopale Italiana destina una quota del gettito dell’Otto per Mille.

La vicenda è così scandalosa, e il comportamento vaticano così ipocrita, che lo anche Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno dovuto “richiamare all’ordine” i suoi giudici troppo permissivi. Sforzo inutile. Secondo quanto reso noto nel gennaio 2006, su 46.060 sentenze di prima istanza, 42.920 sono state favorevoli alla nullità. La trasmissione Report, trasmessa dai RaiTre il 20 aprile 2003, ha portato alla luce le vere ragioni alla base dell’aumento del numero di richieste di nullità. Che consistono, prosaicamente, nel conseguente mancato riconoscimento dell’assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole: se il matrimonio non è valido all’origine non esiste alcun obbligo nei suoi confronti, neanche dopo 30 anni di vita in comune. Il tutto, ovviamente, nell’inerzia del legislatore italiano e nel “silenzio” degli esponenti ecclesiastici. Nel 2018 la Cassazione ha autorevolmente legittimato l’andazzo, sostenendo che l’assegno di mantenimento viene meno anche quando la proclamazione di nullità è successiva a una separazione in cui il giudice aveva stabilito l’erogazione di un assegno.

Lo stesso papa e i suoi predecessori, però, non si sono minimamente preoccupati di sciogliere matrimoni celebrati presso altre confessioni religiose: cominciò Leone XIII nel 1894, annullando il matrimonio tra due ebrei. Pio XI sciolse in seguito il matrimonio tra due protestanti celebrato da un vescovo protestante. Nel 1950 Pio XII sciolse il matrimonio tra una parte cattolica e una non cattolica, su richiesta della parte cattolica, e sette anni più tardi sciolse il matrimonio tra due islamici.

Da allora si sono aperte le cataratte: la Chiesa cattolica, la stessa che pretende di vietare il divorzio a tutti per legge, consente tranquillamente la celebrazione delle nozze a chi ha già diverse separazioni alle spalle! Il canone 1143 del Codice di Diritto Canonico è, da questo punto di vista, irresistibile: «Il matrimonio celebrato tra due non battezzati, per il privilegio paolino si scioglie in favore della fede dalla parte che ha ricevuto il battesimo, per lo stesso fatto che questa contrae un nuovo matrimonio, purchè si separi la parte non battezzata».

STATISTICHE

Nel 2015, secondo l’ISTAT, in Italia i divorzi sono stati 82.469: un dato in forte crescita, dovuta lla semplificazione della normativa. L’iter della separazione consensuale è molto veloce e dura in media 156 giorni, contro i 873 di quella giudiziale; per i divorzi le statistiche parlano di 632 giorni per il rito contenzioso, 160 per il consensuale (ma si attendono le statistiche aggiornate in seguito all’entrata in vigore della nuova legge). La regione con il maggior tasso di separazione è la Valle d’Aosta, il Molise è quella dove invece se ne verificano di meno.

Un sondaggio USA del 1999 sul rapporto tra religiosità e divorzio ha evidenziato dati sorprendenti: i soggetti maggiormente a rischio sono i fondamentalisti cristiani (il 34% di essi ha un divorzio alle spalle), seguiti da ebrei, battisti, protestanti, mormoni, cattolici, luterani. Gli atei e gli agnostici arrivano per ultimi con il 21% di casi.

CHI LOTTA PER L’ABROGAZIONE DEL DIVORZIO

La Chiesa cattolica non si arrende, e continua a chiedere di rivedere legislazioni ritenute troppo permissive. Fortunatamente per noi italiani molti leader politici nazionali sono o divorziati o separati (per esempio il pur cattolicissimo Pier Ferdinando Casini): un pericolo di modifica o abrogazione della legge è pertanto da ritenersi improbabile. Altrimenti, in tempi come questi dove il Parlamento sembra ricettivo ad ogni stormir di foglia proveniente dal Vaticano, anche un istituto giuridico voluto e apprezzato dalla maggioranza della popolazione potrebbe essere considerato a rischio.

PROPOSTE DI LEGGE

Nella XIV legislatura il deputato Franco Grillini, con la sua proposta di legge firmata anche da esponenti di diverso orientamento politico, portò in Parlamento il testo di una proposta di legge d’iniziativa popolare promossa dai Radicali Italiani.

Furono inoltre presentate tre proposte di legge volte a snellire l’iter burocratico o a velocizzare i tempi, i cui primi firmatari erano i deputati Montecchi (DS), Buemi (SDI) e Lisi (AN).

La proposta DS di ridurre da tre a un anno il periodo minimo di separazione per poter divorziare fu in seguito edulcorata, subordinandone l’applicabilità all’assenza di figli e alla consensualità della separazione, onde raggiungere l’unanimità di consensi tra i partiti (eccetto l’UDC). Il testo unificato sul cosiddetto “divorzio veloce” fu tuttavia impallinato lo stesso una volta giunto in aula nell’ottobre 2003, con 218 voti contrari e 202 favorevoli.

Nel 2013 il partito radicale ha presentato un referendum che consenta l’introduzione del «divorzio breve»: l’Uaar ha deciso di appoggiarlo. La raccolta firme non ha purtroppo raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni richieste (500.000). Nel maggio 2015 la proposta di legge per il divorzio breve (in realtà limitata a una «separazione breve») è stata infine approvata a larga maggioranza dal parlamento.

 

PERCORSI D’APPROFONDIMENTO

  • La battaglia sul divorzio. Dalla Costituente al referendum, di Diana De Vigili (Franco Angeli, 2000);
  • Così annulla la Sacra Rota: divorzio di classe nell’Italia clericale, di Mauro Mellini (Samonà e Savelli, 1968);
  • Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum, di Giambattista Scirè (Bruno Mondadori, 2007);
  • I fuorilegge del matrimonio, film di Paolo e Vittorio Taviani e Valentino Orsini (1963);
  • Referendum reverendum, di Giorgio Forattini (Feltrinelli, 1974).

Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2018