PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
CAPEZZONE, BELTRANDI, D’ELIA, MELLANO, PORETTI, TURCO
Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di unione civile
Presentata il 29 giugno 2006
Onorevoli Colleghi! - Con la modifica al libro I del codice civile che istituisce il registro delle unioni civili tra persone di diverso o dello stesso sesso e la corrispondente disciplina normativa si intende dare forma e sostanza giuridica alla vita di decine di migliaia di «coppie di fatto».
L’articolo 2 della Costituzione, nel garantire il massimo di tutela e di riconoscimento alle realtà affettive e sociali, in cui si esplica la personalità nel tessuto sociale, ha, da sempre, richiesto al legislatore un compito preciso e perentorio: garantire la pienezza e l’esaustività della tutela di tutti gli ambiti di relazione sociale in cui queste realtà si affermano, al fine di riconoscere diritti, evitare ingiustificate discriminazioni, affermare valori costituzionali.
La puntuale codificazione delle unioni civili, la regolamentazione delle posizioni delle parti che le costituiscono, delle dinamiche sociali, contrattuali, di vita di relazione nonché, quando capita, anche delle dinamiche penali, rappresenta, pertanto, in primo luogo, il momento di cessazione di quell’assurda situazione di inesistenza del diritto, di spazio giuridicamente vuoto che lascia da decine di anni senza il necessario contributo normativo migliaia di formazioni sociali, privandole, di fatto e di diritto, della necessaria presenza di quel sussidio normativo atto a riconoscere diritti, doveri e possibilità concrete di vita sociale.
Una compiuta disciplina della materia rappresenta, altresì, l’ineludibile punto di arrivo di un lungo percorso politico e giuridico di intenso dibattito, che ha visto negli anni accumularsi «materiali» confermativi, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e le pronunce del Parlamento europeo e della Corte costituzionale, in ordine alla rilevanza sociale della coppia di fatto, indipendentemente dal suo orientamento sessuale, nonché dell’esigenza che ad essa sia assicurato un riconoscimento vero, formale e sostanziale.
Oltre a istituire il registro delle unioni civili e a regolamentare i passaggi della formale costituzione del rapporto, la presente proposta di legge mira a dare «copertura» normativa a tutti quegli ambiti di espressione e di svolgimento della personalità finora lasciati giuridicamente inespressi, che negli anni hanno determinato ingiustificabili discriminazioni e inaccettabili incertezze sul piano della coltivazione degli affetti, del lavoro, delle questioni a carattere sanitario o successorio. Con la codificazione contenuta nella presente proposta di legge ogni momento della vita sociale dell’unione civile confluisce in un precetto regolativo che ne determina le fattive possibilità espressive e ne regolamenta nell’interezza facoltà, poteri e doveri.
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
INTRODUZIONE DEL TITOLO XIV-BIS DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
Art. 1.
(Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile).
1. Dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è aggiunto il seguente:
« TITOLO XIV-bis
DELL’UNIONE CIVILE
Art. 455-bis. - (Unione civile). - Due persone maggiorenni, di diverso o dello stesso sesso, di seguito denominate «parti dell’unione civile», che intendano legarsi o siano legate da comunione di vita materiale e spirituale, possono contrarre un’unione civile per organizzare la loro vita comune.
Art. 455-ter. - (Istituzione del registro delle unioni civili). - Presso l’ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili.
L’ufficiale dello stato civile provvede alle registrazioni, alle annotazioni e alle variazioni delle unioni nel registro di cui al primo comma con la procedura di cui all’articolo 455-quater e nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.
Art. 455-quater. - (Procedura). - Due persone che intendano contrarre un’unione civile devono presentare una dichiarazione congiunta presso l’ufficio dello stato civile del comune nel quale le parti dell’unione civile fissano la propria residenza comune.
L’unione civile è certificata dall’ufficiale dello stato civile, il quale è tenuto a tale accertamento previo mero controllo formale della validità della dichiarazione congiunta, dell’assenza delle cause impeditive di cui agli articoli 86, 87 e 88, del possesso del requisito di cui all’articolo 455-bis nonché del rispetto delle norme di legge riguardanti i cittadini stranieri.
L’ufficiale dello stato civile provvede, nel termine di cui al quarto comma, a registrare l’unione civile nell’apposito registro di cui all’articolo 455-ter.
L’ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni e le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro delle unioni civili entro dieci giorni dalla loro ricezione.
A richiesta dell’interessato, l’ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili.
Art. 455-quinquies. - (Certificazione dello stato di unione civile). - L’unione civile è certificata dal relativo documento attestante lo stato di unione civile. Tale documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell’unione civile, l’indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici degli eventuali figli minori delle parti dell’unione civile, indipendentemente dalla durata della stessa.
Art. 455-sexies. - (Stipulazione di convenzione). - Con convenzione stipulata ai sensi delle disposizioni del presente codice e delle leggi speciali vigenti in materia di contratti, le parti dell’unione civile possono disciplinare gli aspetti patrimoniali della stessa, nonché i termini per la cessazione unilaterale di cui al terzo comma dell’articolo 455-octies e le conseguenze patrimoniali di tale cessazione.
La convenzione è opponibile ai terzi se fatta per atto pubblico.
La convenzione può essere modificata in qualunque momento nel corso dell’unione civile con atto stipulato nella medesima forma.
In assenza di convenzione, si applicano le norme previste dal presente codice in materia di unione civile.
Art. 455-septies. - (Equiparazione allo stato di membro di una famiglia). - Lo stato di parte di un’unione civile è equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
Art. 455-octies. - (Cessazione dell’unione civile). - L’unione civile cessa con la morte di una delle parti o mediante conversione dell’unione civile in matrimonio ai sensi degli articoli 93 e seguenti.
L’unione civile può inoltre cessare a tutti gli effetti mediante una dichiarazione consensuale di scioglimento che le parti presentano all’ufficiale dello stato civile.
L’unione civile può altresì cessare nel caso di richiesta di scioglimento presentata solo da una delle parti all’ufficiale dello stato civile e notificata all’altra parte entro cinque giorni. In tale ipotesi tutti gli effetti dell’unione civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di scioglimento, salvo che non sia diversamente stabilito per convenzione ai sensi dell’articolo 455-sexies. Nel corso di tale anno la richiesta unilaterale può essere ritirata e la situazione di unione civile è ripristinata automaticamente.
Nel caso di scioglimento, e in assenza di convenzione ai sensi dell’articolo 455-sexies, le parti procedono di comune accordo alla divisione del patrimonio comune. Nel caso in cui l’accordo non sia possibile, il giudice, indipendentemente dalla titolarità o dal possesso dei beni, tenuto conto della consistenza del patrimonio costituito dalle parti con apporti di lavoro professionale e casalingo ai sensi degli articoli 177, 178 e 179, decide sulle conseguenze patrimoniali procedendo alla divisione del patrimonio ai sensi dell’articolo 194. È fatta salva la possibilità per le parti di agire per il risarcimento del danno eventualmente subìto.
La parte dell’unione civile che si trova in stato di necessità può ricorrere al giudice che decide ai sensi dell’articolo 156. L’obbligo di mantenimento e di prestare gli alimenti decade dopo due anni dallo scioglimento dell’unione civile, ovvero nel caso in cui la parte beneficiaria abbia contratto matrimonio o una nuova unione civile.
Nell’anno intercorrente tra la presentazione della richiesta di scioglimento di cui al terzo comma e lo scioglimento dell’unione civile, le parti sono tenute agli obblighi di cui al titolo XIII del presente libro.
Della cessazione dell’unione civile ai sensi del presente articolo è dato atto dall’ufficiale dello stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni civili.
Art. 455-nonies. - (Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all’unione civile). - All’unione civile sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge, secondo criteri di parità di trattamento, assicurando uguale incidenza in presenza di uguali circostanze in ordine, in particolare, alle condizioni economiche e di salute e all’esistenza di figli.
Art. 455-decies. - (Diritti dei figli e concorso all’adozione o all’affidamento). - I figli delle parti dell’unione civile, nati in costanza di essa o da presumere concepiti in costanza di essa secondo i criteri stabiliti dall’articolo 232, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.
Le parti dell’unione civile possono chiedere l’adozione o l’affidamento di minori, ai sensi della legislazione vigente in materia, a parità di condizione con le coppie di coniugi.
In caso di scioglimento dell’unione civile, con riguardo ai figli si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155.
Art. 455-undecies. - (Regime patrimoniale dell’unione civile). - All’atto di costituzione dell’unione civile le parti possono scegliere mediante convenzione ai sensi dell’articolo 455-sexies il regime patrimoniale della stessa.
Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare la convenzione di cui al primo comma, si presume scelto il regime di separazione legale».
Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIONE CIVILE
Art. 2.
(Acquisto della cittadinanza da parte del cittadino straniero).
1. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il coniuge o la parte dell’unione civile, straniero o apolide, del cittadino italiano acquista la cittadinanza quando risiede da almeno due anni dalla data del matrimonio o della stipulazione dell’unione civile, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e, nel caso del matrimonio, se non sussiste separazione legale».
Art. 3.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria).
1. Alle parti dell’unione civile sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge relativi all’assistenza sanitaria e penitenziaria.
Art. 4.
(Forma della domanda dell’interdizione e dell’inabilitazione).
1. All’articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché della parte di un’unione civile».
2. Ciascuna delle parti dell’unione civile può, ove sussistano le condizioni richieste dalla legge, assumere la tutela o la curatela dell’altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti in materia.
Art. 5.
(Incapacità o decesso della parte di un’unione civile).
1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte di un’unione civile o indicata nella convenzione di cui all’articolo 455-sexies del codice civile, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, nell’ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l’eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale e morale e concernenti le celebrazioni funerarie, sono effettuate dall’altra parte dell’unione civile.
Art. 6.
(Partecipazione lavorativa all’impresa della parte dell’unione civile).
1. All’articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ciascuna delle parti di un’unione civile che ha prestato attività lavorativa continuativa nell’impresa di cui è titolare l’altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell’impresa. Il giudice si pronuncia ai sensi del primo, secondo e terzo comma».
Art. 7.
(Diritti di successione fra le parti dell’unione civile).
1. La condizione di parte dell’unione civile è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.
2. Al libro II del codice civile, recante norme in materia di successioni, ogni riferimento al coniuge o ai coniugi si considera esteso anche alla parte di un’unione civile o alle parti di un’unione civile.
3. Nell’eventualità che una delle parti dell’unione civile succeda all’altra per causa di morte a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.
Art. 8.
(Conseguenze fiscali dell’unione civile).
1. Le conseguenze fiscali che derivano dall’appartenenza a un determinato nucleo familiare sono estese alle parti dell’unione civile, sia in relazione alle agevolazioni sia in relazione agli oneri.
Art. 9.
(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell’unione civile).
1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compreso il diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità a favore della parte superstite, che derivano dall’appartenenza a un determinato nucleo familiare sono estese alle parti dell’unione civile, sia in relazione alle agevolazioni sia in relazione agli oneri.
2. In caso di morte di una parte dell’unione civile nel corso dell’anno intercorrente tra la presentazione della richiesta di scioglimento e lo scioglimento dell’unione civile, di cui all’articolo 455-octies del codice civile, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, la parte superstite ha diritto all’erogazione della pensione di reversibilità fino allo scioglimento stesso.
Art. 10.
(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti dell’unione civile).
1. In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile derivante da fatto illecito, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
Art. 11.
(Esoneri, dispense e agevolazioni connessi al servizio militare volontario e al servizio civile).
1. Gli esoneri, le dispense e le agevolazioni relativi al servizio militare volontario, al servizio civile o all’impiego nelle Forze armate, connessi con l’appartenenza a un nucleo familiare, sono estesi, senza limite alcuno, alle parti dell’unione civile.
Art. 12.
(Modifica all’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la successione nel contratto di locazione).
1. Il primo comma dell’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dai seguenti:
«In caso di morte del conduttore, gli succede nel contratto la parte superstite convivente al momento del decesso.
Nell’eventualità che il conduttore abbia contratto un matrimonio o un’unione civile ovvero abbia dichiarato una convivenza di fatto in seguito all’instaurarsi del rapporto locativo, gli è fatto onere di darne comunicazione al locatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento».
Art. 13.
(Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare).
1. Nel caso in cui l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, a parità di condizioni, di tale causa di preferenza o titolo possono godere anche le parti dell’unione civile.
Art. 14.
(Inserimento nelle graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati).
1. Nel caso in cui l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l’inserimento in graduatorie occupazionali o per l’inserimento in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche alle parti dell’unione civile.
Art. 15.
(Diritti derivanti dalla condizione lavorativa).
1. Le parti dell’unione civile godono di tutti i diritti, le facoltà e i benefìci previdenziali e assistenziali o comunque connessi alle diverse tipologie di contratto di lavoro subordinato o atipico, di formazione o di tirocinio, ovvero alla sussistenza di un’attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni legislative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva e dai contratti individuali.
Art. 16.
(Norme penali).
1. Il terzo comma dell’articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o della parte dell’unione civile».
2. Il primo comma dell’articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto o la parte dell’unione civile da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore».
Art. 17.
(Norme di procedura penale).
1. All’articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti o la parte di un’unione civile dell’imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle parti dell’unione civile».
Art. 18.
(Forma scritta della convenzione di unione civile).
1. Dopo il numero 12) dell’articolo 1350 del codice civile è inserito il seguente:
«12-bis) le convenzioni tra le parti dell’unione civile di cui all’articolo 455-sexies».
Art. 19.
(Modifica alle disposizioni sulla libertà di stato).
1. All’articolo 86 del codice civile, le parole: «da un matrimonio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «da un matrimonio o da un’unione civile precedenti».
Art. 20.
(Modifiche all’articolo 9 della legge 1o dicembre 1970, n. 898).
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, dopo le parole: «assenza di un coniuge» sono inserite le seguenti: «o di una parte dell’unione civile».
2. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «Qualora esista un coniuge superstite» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora esista un coniuge o una parte dell’unione civile superstite» e, dopo le parole: «al coniuge» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alla parte dell’unione civile».
Art. 21.
(Concorso di coniuge separato e parte dell’unione civile in caso di successione).
1. L’articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 548. - Concorso di coniuge separato e parte dell’unione civile. - Se chi muore lascia il coniuge separato con sentenza passata in giudicato e la parte dell’unione civile, a quest’ultima è riservato un quarto del patrimonio, al coniuge separato la metà.
Quando chi muore lascia altresì un figlio legittimo o naturale, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 542, alla parte dell’unione civile è riservato un quinto del patrimonio.
Se i figli sono più di uno, un ottavo del patrimonio spetta alla parte dell’unione civile».
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22.
(Divieto di discriminazione).
1. Lo stato di coniuge o di parte di un’unione civile non può essere per la persona interessata motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica o privata.
2. La Repubblica tutela la piena dignità e il carattere di libera scelta di ogni forma di convivenza e di famiglia in quanto luoghi ove si svolge la personalità dell’individuo e ne promuove il pubblico rispetto.
Art. 23.
(Riconoscimento degli istituti analoghi o equivalenti e applicazione delle norme e delle convenzioni di diritto internazionale privato).
1. La Repubblica riconosce le unioni civili o gli istituti equivalenti contratti all’estero dal cittadino italiano o dal cittadino straniero.
2. Gli effetti giuridici prodotti dagli istituti di cui al comma 1 sono opponibili nel territorio italiano tra le parti contraenti e verso terzi, persone fisiche, persone giuridiche o pubblica amministrazione, entro i limiti stabiliti dalla presente legge.
3. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di diritto internazionale privato stabilite dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di matrimonio, diritti di successione e nelle altre materie relative al diritto di famiglia si applicano bilateralmente, ove possibile, previo espresso consenso dell’altro Stato contraente, in relazione all’unione civile.
Art. 24.
(Attuazione della normativa concernente il riconoscimento degli istituti stranieri analoghi o equivalenti e l’applicazione delle norme e delle convenzioni di diritto internazionale privato).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri avvia contatti bilaterali con gli omologhi organi stranieri per il reciproco riconoscimento degli istituti atti a disciplinare le diverse forme familiari e di convivenza e per l’applicazione bilaterale delle convenzioni internazionali in materia di matrimonio, diritti di successione e nelle altre materie relative al diritto di famiglia.