PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato PORETTI
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni
Presentata il 4 settembre 2006
Onorevoli Colleghi!
La presente proposta di legge è stata elaborata in collaborazione con l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC).
L’articolo 6 della legge n. 184 del 1983 indica i requisiti necessari per adottare un minore. Il primo di essi si identifica nell’esistenza di una coppia matrimoniale e nella stabilità della stessa.
Il legislatore, anche con le modifiche del 2001, volendo continuare a realizzare, con l’adozione, il modello di rapporto naturale che pone il minore in relazione con un padre e con una madre, a sua volta uniti tra loro da un vincolo forte e chiaramente identificabile, ha ritenuto indispensabile la presenza di una coppia unita in matrimonio.
Questo indirizzo va contro l’orientamento, oggetto in passato di ampio dibattito e recepito da convenzioni internazionali, secondo cui l’adozione dovrebbe essere consentita anche ai singoli. Il riferimento, in particolare, riguarda l’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, resa esecutiva in Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, che prevedeva l’illimitata possibilità della persona singola di adottare un minore.
L’argomento fu oggetto di una celebre causa, promossa dall’attrice Dalila Di Lazzaro, che si svolse in più fasi, con intervento della Corte costituzionale e decisione finale, negativa per l’istante, della Corte di cassazione (21 luglio 1995, n. 7950).
In occasione della riforma del 2001, la discussione in sede parlamentare, piuttosto che il diritto dei singoli, ha avuto ad oggetto la possibilità di adozione per le coppie di fatto.
La tesi secondo cui le più ampie garanzie per il minore adottando sono fornite da una coppia che abbia assunto pienamente gli obblighi e le responsabilità familiari, contraendo matrimonio, è risultata ancora prevalente.
Si è detto che la coppia matrimoniale è quella che fornisce le maggiori garanzie di stabilità e che la Costituzione, affermando che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio, continua a indicare una netta preferenza per tale modello, con la conseguenza che esso deve essere preferito anche in sede di adozione, dovendo essere perseguito, nell’ambito di tale istituto, il fine di dare al minore privo di assistenza morale e materiale la sistemazione migliore possibile.
A nostro avviso, occorre tener presenti due obiettivi, entrambi riconducibili all’interesse del minore. Da un lato è necessario ampliare la platea dei possibili adottanti, specie in relazione ai minori di età superiore a sei anni o afflitti da handicap, dall’altro è opportuno porre fine ai pregiudizi e alle prese di posizione astratte.
Se il tribunale deve vagliare i requisiti di coloro i quali si propongono come adottanti e, secondo la previsione dell’articolo 22, comma 5, della legge n. 184 del 1983, deve scegliere quanti appaiono maggiormente in grado di corrispondere a esigenze del minore, non sembra opportuno porre ostacoli pregiudiziali sulla via di tale indagine.
L’esame da svolgere in concreto costituisce la migliore garanzia, e ogni prerequisito è potenzialmente idoneo a diminuire la capacità di realizzare al meglio l’interesse del minore.
Può esservi un singolo in grado di dare al minore un apporto affettivo ed educativo maggiore di quello che può normalmente fornire una coppia.
Ciò che si sostiene è che, se si reputa che i tribunali abbiano la competenza per individuare, nel caso concreto, l’interesse del minore, è opportuno lasciare che compiano la propria attività senza l’imposizione di pregiudiziali ideologiche, quale quella secondo cui il doppio riferimento paterno e materno è, ad imitazione della natura, non solo la soluzione migliore, ma l’unica possibile, tanto da affermare che è meglio una «non adozione», cioè lasciare il minore in istituto o presso una comunità e comunque non garantirgli i diritti e il senso definitivo di identità che l’adozione comporta, piuttosto che consentire che il rapporto adottivo sia costruito con un singolo.
La Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 18 marzo 2006, n. 6078, nel rigettare la richiesta di adozione di una madre romena, avente la doppia cittadinanza, nei confronti di una bambina già da lei adottata secondo la legge di quel Paese, ha affermato che il legislatore «ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione da parte di una singola persona, anche qualificandola con gli effetti dell’adozione legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente per l’interesse del minore».
In data 20 aprile 2006, gli organi di stampa hanno dato atto di un intervento del cardinale Martini. In particolare, il Corriere della Sera l’ha così riportato: «Single e adozioni. Semaforo verde per i single in campo di adozioni: in mancanza di una famiglia «composta da un uomo e una donna che abbiano saggezza e maturità», anche «altre persone, al limite anche i single, potrebbero dar di fatto alcune garanzie essenziali. Non mi chiuderei perciò a una sola possibilità, ma lascerei ai responsabili di vedere quale è la migliore soluzione di fatto, qui e adesso, per questo bambino o bambina. Lo scopo è di assicurare al massimo le condizioni favorevoli concretamente possibili. Perciò quando è data la possibilità di scegliere occorre scegliere il meglio»».
In pratica, la nostra legge, dovendo adeguarsi alla Convenzione di Strasburgo e ad altre convenzioni internazionali, dopo averle ratificate e rese esecutive in Italia, ha adottato questo stratagemma: l’adozione dei single è da noi consentita, ma nelle limitate forme dell’adozione in casi particolari, di cui agli articoli 44 e seguenti della legge n. 184 del 1983.
Ma tali previsioni, se pure storicamente hanno il pregio di aver costituito un primo passo nell’ampliamento delle categorie degli adottanti, devono esser superate integralmente per dare spazio all’equiparazione integrale e non discriminatoria delle coppie coniugate rispetto a un single, o del minore sano piuttosto che di quello handicappato. Il permanere di queste estinzioni, infatti, non ha ad oggi alcun motivo di essere, e costituirebbe una diabolica adozione «di serie B» per questo non ulteriormente accettabile nell’interesse del minore. Si tratta, infatti, dell’adozione possibile per minori colpiti da handicap o comunque minori difficili, che nessuno vuole.
Per costoro è stata proposta un’adozione non dignitosa, diversa da quella ordinaria e, addirittura, revocabile!
Costituisce un atto di civiltà abolire tale tipo di adozione e, se si ritiene che i single possano dare il loro contributo, adottando anche i casi difficili, consentire ad essi di farlo in modo chiaro e pieno, con un’adozione non diversa da quella applicabile alle coppie «normali» e ai bambini «normali».
Dunque, la nostra proposta abroga definitivamente (articolo 19) ogni distinzione fra adozione di minore sano piuttosto che di minore affetto da handicap, estende la possibilità di adozione per le persone singole, così come anche per le coppie di fatto che convivono stabilmente e continuativamente da almeno tre anni e che fanno parte del medesimo nucleo familiare. Quest’ultima previsione (articolo 2) si rende del resto agevole con la precedente riforma che ha consentito alle coppie intenzionate all’adozione (che si trovano nella condizione appena descritta) di sposarsi anche poco prima delle pratiche. Così facendo il legislatore ci consente oggi di intervenire con la nostra proposta a giochi già fatti, dal momento che è già pienamente riconosciuta la validità legale dello status di coppia di fatto. Non riteniamo che ci siano ragioni per pretendere, nella medesima situazione, a parità degli impegni assunti, la celebrazione del matrimonio come presupposto giuridico necessario all’adozione.
La nostra proposta tenta anche di snellire i tempi del procedimento di adozione, dimezzando (articolo 5 e 10) i termini previsti per il compimento delle indagini sulla idoneità adottiva e l’eventuale sua proroga, così come alcuni tempi di trasmissione delle relazioni degli assistenti sociali al tribunale per i minorenni. All’articolo 7, si propone la modifica da sessanta a trenta giorni del termine per la fissazione delle udienze di discussione degli eventuali appelli e ricorsi per cassazione.
Una ulteriore modifica è proposta all’articolo 9, laddove si consente all’adottato divenuto maggiorenne di prendere visione degli incartamenti relativi alla sua famiglia d’origine, salvi gli effetti del diniego di autorizzazione da parte del genitore biologico. Attualmente, infatti è consentito solo al maggiore di anni venticinque.
Infine, si propone di abrogare l’iniqua e incostituzionale differenza fra uomo e donna nel trasmettere il proprio cognome al figlio adottivo. È previsto, infatti, all’articolo 21, in caso di adozione disposta nei confronti di una coppia, indipendentemente dal fatto che sia unita in matrimonio o meno, che la stessa, di comune accordo, dichiari al tribunale per i minorenni ovvero all’ufficiale di stato civile quale dei due cognomi intende trasmettere all’adottato, ovvero se intenda trasmetterli entrambi e in quale ordine. In caso di disaccordo fra i genitori adottivi, l’adottante acquista il cognome di entrambi in ordine alfabetico.
I restanti articoli della proposta mirano solo ad adeguare il corpo della normativa già esistente alla scelta di estensione dell’adozione per i single e per le coppie di fatto, prevista all’articolo 2.
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1.
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, di seguito denominata «legge n. 184 del 1983», è sostituito dal seguente:
«1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, a una persona singola o a una coppia di fatto aventi i requisiti di cui all’articolo 6, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno».
2. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:
«4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento a una famiglia, a una persona singola o a una coppia di fatto aventi i requisiti di cui all’articolo 6 e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia».
Articolo 2.
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:
«1. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, alle coppie di fatto componenti il medesimo nucleo familiare che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo da almeno tre anni e alle persone singole. Tra i coniugi e tra i membri delle coppie di fatto non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto».
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge n. 183 del 1984, le parole: «I coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli adottanti».
3. Al comma 7 dell’articolo 6 della legge n. 183 del 1984, la parola: «coniugi» è sostituita dalle seguenti: «soggetti».
Articolo 3.
1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente: «Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia, una coppia di fatto o persona singola affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi».
Articolo 4.
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge n. 184 del 1983, le parole: «salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell’articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell’esclusivo interesse del minore» sono soppresse.
Articolo 5.
1. Al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 22 della legge n. 184 del 1983, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «soggetti».
2. Al comma 4 dell’articolo 22 della legge n. 184 del 1983, la parola: «centoventi» è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: «sessanta».
3. Al comma 5 dell’articolo 22 della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «tra le coppie» sono inserite le seguenti: «e le persone».
4. Al secondo periodo del comma 6 dell’articolo 22 della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «alla coppia» sono inserite le seguenti: «o alla persona».
Articolo 6.
1. L’articolo 25 della legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:
«1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentita la coppia o la persona adottante, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia o della persona prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da persone che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell’interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda della coppia o persona affidataria, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei membri della coppia richiedente l’adozione muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro membro nei confronti di entrambi, con effetto, per la persona deceduta, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i componenti della coppia affidataria, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora uno di loro o entrambi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al pubblico ministero, alla coppia o alla persona adottante e al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo e il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Articolo 7.
1. Al comma 3 dell’articolo 26 delle legge n. 184 del 1983 la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».
Articolo 8.
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge n. 184 del 1983, le parole: «degli adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «della persona o della coppia adottante».
Articolo 9.
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della legge n. 184 del 1983, le parole: «ed i genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «e la persona o la coppia adottante».
2. Al comma 4 dell’articolo 27 della legge n. 184 del 1983, le parole: «ai genitori adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona o alla coppia adottante».
3. I primi due periodi del comma 5 dell’articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sono sostituiti dal seguente: «L’adottato, raggiunta la maggiore età, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici».
Articolo 10.
1. Al comma 5 dell’articolo 29-bis della legge n. 184 del 1983, le parole: «entro i quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i sessanta giorni».
Articolo 11.
1. Al comma 3 dell’articolo 31 della legge n. 184 del 1983, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) le parole: «agli aspiranti genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «agli aspiranti all’adozione»;
b) alla lettera f) le parole: «ai futuri genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona o alla coppia richiedente l’adozione»;
c) alla lettera h) le parole: «i coniugi affidatari o i genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «la persona o la coppia affidataria o adottiva».
Articolo 12.
1. Al comma 2 dell’articolo 34 della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «gli affidatari» sono inserite le seguenti: «il genitore o».
Articolo 13.
1. Al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35 della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «nella famiglia» sono inserite le seguenti: «o presso la persona».
2. Alla lettera e) del comma 6 dell’articolo 35 della legge n. 183 del 1983, le parole: «nella famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «presso la persona o la famiglia».
Articolo 14.
1. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «può comunicare» sono inserite le seguenti: «al genitore o».
Articolo 15.
1. Al comma 2 dell’articolo 39 della legge n. 184 del 1983, le parole: «dei coniugi interessati» sono sostituite dalle seguenti: «degli interessati».
Articolo 16.
1. Al comma 2 dell’articolo 39-bis della legge n. 184 del 1983, le parole: «per le coppie» sono sostituite dalle seguenti: «per i soggetti».
Articolo 17.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 39-ter della legge n. 184 del 1983, le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti adottanti».
Articolo 18.
1. Al secondo comma dell’articolo 41 della legge n. 184 del 1983, le parole: «nella famiglia dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «presso la persona o la coppia affidataria».
Articolo 19.
1. Il titolo IV della legge n. 184 del 1983 è abrogato. Le sue norme continuano ad applicarsi alle adozioni definitive pronunciate per effetto di esse e ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro definizione.
Articolo 20.
1. Al primo comma dell’articolo 79 della legge n. 184 del 1983, le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti».
Articolo 21.
1. Il secondo comma dell’articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
«In caso di adozione disposta nei confronti di una coppia, coniugata o non coniugata, la coppia stessa dichiara al tribunale per i minorenni ovvero all’ufficiale di stato civile quale dei due cognomi intende trasmettere all’adottato, ovvero se intenda trasmetterli entrambi e in quale ordine. In caso di disaccordo, l’adottante acquista il cognome di entrambi in ordine alfabetico.
2. I commi 3 e 4 dell’articolo 299 del codice civile sono abrogati.