Camera dei Deputati Proposta di legge n. 2054 del 12/12/2006

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

LONGHI, ACERBO, BARATELLA, BELLILLO, BENZONI, BUCCHINO, BURGIO, DE BRASI, DE ZULUETA, DI GIROLAMO, DI SALVO, GIANNI FARINA, FEDI, FIORIO, GIUDITTA, GRASSI, GRILLINI, LOMAGLIO, LOVELLI, MADERLONI, MOTTA, SAMPERI, TUCCI, TURCO, VIOLA

Nuove disposizioni per l’attribuzione delle quote dell’otto per mille dell’IRPEF

Presentata il 12 dicembre 2006

Onorevoli Colleghi! - La disciplina relativa all’otto per mille ha sollevato, fin dalla sua istituzione, ampie discussioni e critiche da parte dei cittadini, in gran parte dovute alla mancata trasparenza delle procedure di ripartizione delle risorse raccolte e assegnate ai soggetti beneficiari e alla discutibile esclusione, tra i soggetti beneficiari stessi, dell’istituzione più vicina ai cittadini, ovvero i comuni.
Come noto, la legge 20 maggio 1985, n. 222, agli articoli 47 e 48, stabilisce che una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Con successive disposizioni di legge, la ripartizione delle risorse derivanti dall’otto per mille è stata estesa anche a scopi di carattere religioso a diretta gestione delle altre confessioni religiose presenti e riconosciute nel nostro Paese, ma non ai comuni di residenza dei contribuenti.
La quota dell’otto per mille dell’IRPEF affidata esplicitamente dal contribuente alla diretta gestione dello Stato è destinata ad interventi straordinari per la fame nel mondo, per interventi a sostegno dei cittadini colpiti da calamità naturali, per l’assistenza ai rifugiati e per la conservazione di beni culturali, mentre la quota destinata esplicitamente alla diretta gestione delle confessioni religiose viene utilizzata per le esigenze di culto della popolazione, per il sostentamento degli apparati religiosi, per interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo e per il recupero del patrimonio delle confessioni religiose.
A fronte dell’elenco di interventi citati, emergono con evidenza la mancata risposta e il mancato sostegno degli interventi di carattere sociale e assistenziali adottati a favore dei propri cittadini dalle istituzioni locali, che necessitano di sempre maggiori risorse.
A rendere ulteriormente discutibile il quadro descritto intervengono, poi, altre due disposizioni. L’articolo 47, terzo comma, ultimo periodo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, infatti, stabilisce che: «In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse». Per effetto di tale disposizione numerosi contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, pur non esprimendo preferenze riguardo alla destinazione della quota a loro carico dell’otto per mille, vedono comunque attribuire le somme da loro versate all’erario a beneficiari scelti da altri contribuenti, sulla base del criterio della proporzionalità delle scelte espresse.
Inoltre, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha la facoltà di definire le procedure della ripartizione annuale dei fondi dell’otto per mille affidati alla diretta gestione statale, consentendo l’accesso alla ripartizione della quota dell’otto per mille a numerosi enti privati e a persone giuridiche non statali. L’esperienza dimostra che una distribuzione a pioggia di risorse, spalmate su una molteplicità di soggetti, pur meritevoli, produce scarsi risultati in termini di assistenza ai cittadini bisognosi e di recupero del patrimonio culturale nazionale, con ciò tradendo uno degli obiettivi originari dell’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
La presente proposta di legge, pertanto, interviene in materia di otto per mille, in primo luogo per inserire i comuni tra i soggetti beneficiari, al fine di valorizzare il lavoro di coloro che meglio di altri sono in grado di provvedere all’assistenza e al sostegno dei cittadini che versano in stato di bisogno. In secondo luogo, si provvede a eliminare le disposizioni con le quali si prevedono l’attribuzione «figurativa» di quote di risorse a beneficiari verso i quali il contribuente non ha espresso alcuna volontà o che sono individuati con discrezionalità dal Governo, stabilendo che tali risorse spettano ai comuni di residenza del contribuente, affinché siano utilizzate per il potenziamento dei servizi sociali locali e per gli interventi sociali e assistenziali in genere, per la promozione di iniziative a sostegno degli anziani e dei disoccupati nonché per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale locale.
Con tali proposte, quindi, si intende ampliare la portata e l’efficacia della disciplina dell’otto per mille, rispettandone lo spirito originario, e si intende garantire il rispetto sostanziale della volontà dei contribuenti.
Per tutti i motivi esposti, si auspica un’approvazione in tempi rapidi del presente provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: «a diretta gestione statale» sono inserite le seguenti: «, in parte, a scopi di interesse sociale a diretta gestione del comune di residenza del contribuente»;

b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «A decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006, in caso di scelta non espressa da parte del contribuente, la relativa quota è destinata agli interventi a diretta gestione del comune di residenza del medesimo contribuente. I comuni utilizzano tali somme, in via prioritaria, per il potenziamento dei servizi sociali locali e per gli interventi sociali e assistenziali in genere, per la promozione di iniziative a sostegno degli anziani e dei disoccupati nonché per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale locale».

2. All’articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.
3. All’articolo 27, comma 2, della legge 29 novembre 1995, n. 520, il secondo periodo è soppresso.
4. All’articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, il secondo periodo è soppresso.
5. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8-bis sono abrogati;

b) il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 8 è soppresso.

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