Camera dei Deputati Proposta di legge n. 245 del 28/4/2006

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ZANELLA

Disposizioni per il divieto delle macellazioni effettuate secondo riti religiosi

Presentata il 28 aprile 2006


Onorevoli Colleghi!

L’abbattimento e la macellazione di animali effettuati secondo particolari riti religiosi spesso avvengono tramite operazioni che non rispettano le minime norme anticrudeltà verso i medesimi, ma anzi hanno il chiaro scopo di arrecare sofferenze e stati fisici di eccitazione certo evitabili. Queste assurde atrocità non sono più ammissibili in uno Stato avanzato e civile quale è il nostro ed è anacronistico e assurdo che proprio sul nostro territorio, che può rappresentare il luogo simbolo della cultura e dell’ingentilimento dell’animo delle persone, ancora sia consentito praticare riti che si potrebbero definire primitivi e incivili.
La materia delle macellazioni rituali ha trovato ampio dibattito durante l’esame dello schema di decreto legislativo concernente l’attuazione della direttiva 93/119/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento, che si è svolto durante il mese di luglio 1998 presso la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati (decreto legislativo n. 333 del 1998). Anche nella XIV legislatura la stessa Commissione ha affrontato la materia, avviando l’esame di alcune proposte di legge.
L’esame di questi provvedimenti ha permesso a tutte le forze politiche di esprimere la loro visione sulla delicata materia; ne è scaturita una fase di confronto spesso accesa e vivace da cui è emersa la tendenza a ritenere che tali pratiche rituali debbano essere meglio disciplinate e limitate o addirittura abolite entro brevissimo tempo, pur nel rispetto dei diritti e delle consuetudini delle comunità religiose che le praticano.
Si ritiene che i tempi siano più che maturi perché in Italia le macellazioni rituali che non garantiscono la protezione degli animali siano proibite e pertanto si è deciso di ripresentare la proposta di legge già presentata nella precedente legislatura (atto Camera n. 3620). In essa tra l’altro sono individuate le autorità incaricate del controllo dell’applicazione delle norme e stabilite le pene da applicare qualora le disposizioni ivi recate non siano rispettate.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono vietati su tutto il territorio dello Stato italiano l’abbattimento e la macellazione di animali effettuati secondo particolari riti religiosi, quando si attuano con operazioni che comportano per gli animali eccitazioni, dolori e sofferenze.
2. Le macellazioni devono essere inderogabilmente precedute da stordimento degli animali e avvenire esclusivamente nei luoghi autorizzati dalle autorità competenti.
3. Il Ministro della salute, sentiti le associazioni, gli organismi e le comunità religiose che operano a difesa dei diritti degli animali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto disciplina i casi in cui possono avvenire le macellazioni e gli abbattimenti di animali effettuati secondo riti religiosi ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Le autorità di controllo e di vigilanza dei Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali provvedono a vigilare sul rispetto delle norme recate dalla presente legge.

Art. 2.

1. Chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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