PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato PINOTTI
Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi
Presentata il 28 aprile 2006
Onorevoli Colleghi!
Il 23 ottobre 2003, nel corso della XIV legislatura, la Camera dei deputati, votando un emendamento soppressivo, ha impedito l’approvazione della proposta di legge, atto Camera n. 2444 a firma dell’onorevole Montecchi, volta a ridurre da tre anni a un anno il tempo trascorso dalla separazione dei coniugi necessario per proporre la successiva domanda di divorzio. La presente proposta di legge, mettendo a frutto l’impegno profuso su questa tematica negli scorsi anni, ripropone il testo allora respinto dalla Camera dei deputati, e se ne auspica la rapida approvazione, visto che appare più che mai urgente affrontare un problema che riguarda un’alta percentuale di persone, cui i tempi lunghissimi delle cause di separazione infliggono costi personali ed economici molto alti.
La disciplina del divorzio nel nostro Paese appare molto rigida rispetto alle effettive dinamiche sociali e culturali che il legislatore deve saggiamente accompagnare, senza la pretesa di imporre comportamenti né di intralciare oltre il dovuto e il necessario l’autonomia dei soggetti.
La realtà odierna ci dice che il termine di tre anni dall’inizio della separazione per lo scioglimento del matrimonio non serve in alcun modo come incentivo per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate, ma si risolve in un intralcio per la formalizzazione delle ulteriori scelte di vita che nel frattempo sono maturate. Anche una parte delle istanze che si riferiscono al riconoscimento giuridico delle coppie di fatto sono legate a queste situazioni necessitate, in cui la convivenza di fatto non è una scelta, ma un comportamento obbligato determinato dalle rigidità delle norme vigenti. Per questo, pur mantenendo un periodo di tempo tra la separazione e lo scioglimento e il tentativo di conciliazione affidato al giudice, appare opportuno diminuire a un anno il periodo di durata della separazione ai fini dello scioglimento del matrimonio, come disposto dall’articolo 1 della proposta.
L’articolo 2 intende poi eliminare l’anomalia determinata dal fatto che attualmente la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione con la conseguenza che tutti i beni acquisiti dai coniugi continuano a ricadere in comunione pur essendo venuta meno la loro convivenza ed essendosi quindi distinte le posizioni personali anche in ordine alla gestione della propria esistenza.
La situazione reale non corrisponde, quindi, alla situazione legale e tale discrasia comporta l’insorgenza di problemi che hanno interessato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale.
Per tali ragioni si auspica la rapida approvazione di questo importante provvedimento.
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1
1. Alla lettera b) del numero 2) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Articolo 2
1. All’articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di separazione personale, la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».