PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
SANTELLI, ALLAM
Istituzione di un registro degli imam in Italia
Presentata il 25 luglio 2007
Onorevoli Colleghi! - La questione degli imam è al centro delle problematiche legate alla costruzione di un islam italiano ed europeo. Si tratta di una questione complessa e delicata per vari motivi.
Nella storia del nostro Paese e dell’Europa, la costruzione di un islam nazionale rappresenta un fenomeno inedito che obbliga l’islam a riformularsi e il nostro Paese a trovare nuovi strumenti giuridici in grado di costruire tale riformulazione: per la prima volta nella storia si assiste alla costruzione di un islam al di fuori della sua territorialità ancestrale. Il celebre dar al-islam scompare, mentre sempre più si affermano importanti comunità musulmane i cui membri divengono cittadini del Paese d’accoglienza. Strutturalmente l’islam sunnita, componente maggioritaria nell’islam dell’immigrazione, non ha una gerarchia religiosa; alcuni esperti affermano che ogni musulmano è sacerdote di se stesso.
Ma nella complessa costruzione di un islam italiano (e di un islam europeo) assistiamo a fenomeni e mutamenti che richiedono l’intervento del legislatore. Per aiutare questo passaggio, è importante tenere conto del fatto che storicamente le prescrizioni in materia di diritto musulmano non hanno mai avuto carattere assoluto, e che la shari’a (legge coranica) ha sempre avuto interpretazioni diverse in funzione dei periodi storici e del potere politico che ne definiva l’attuazione. La shari’a non è una norma assoluta poiché essa ha bisogno di una interpretazione e di una traduzione nella sfera spazio-temporale. Lo storico del diritto può rilevare tali differenze interpretative ad esempio nelle diverse culture su cui l’islam si è innestato e nei diversi periodi storici (omayyade, abbaside, eccetera).
La figura dell’imam ha dunque subìto grandi variazioni nella funzione e nei poteri, e ciò rappresenta il prodotto della storia dell’islam e delle interpretazioni che i musulmani hanno dato a tale figura. Storicamente, per garantire la legittimità interpretativa i giuristi dell’islam hanno utilizzato un metodo del diritto musulmano chiamato igtihad (sforzo interpretativo): l’igtihad rappresenta la capacità di formulare nuove regole in funzione dell’evoluzione della società, ispirandosi però sempre agli usul, i princìpi generali della religione e del diritto.
L’imam in Europa, collocandosi in una società culturalmente e strutturalmente diversa da quella d’origine, assume nuove funzioni: ad esempio quelle di mediatore culturale, visitatore di carcerati, interlocutore fra le istituzioni e la società. Tali funzioni sono state messe in luce alcuni anni fa da un giurista dell’università di Al Azhar, che affermava la necessità di ripensare la formazione e il modello dell’imam.
Ora, il nostro Paese si trova di fronte a un vuoto giuridico e sociologico. Da un lato assistiamo alla crescita del ruolo dell’imam in quanto interlocutore delle istituzioni: sono molti gli enti locali - comuni, regioni, eccetera - che in vari modi interloquiscono con gli imam. Da un altro lato, il nostro Paese si trova del tutto sprovvisto di una tracciabilità curricolare di questi imam, di cui è talvolta difficile conoscere provenienza e formazione.
L’idea di istituire un registro degli imam rappresenta un primo passo verso una razionalizzazione di questa corporazione sociologica; se ad esempio i Ministeri interessati alla questione - pubblica istruzione, giustizia, interno - volessero organizzare per essi un corso di formazione sul nostro diritto costituzionale o sulla didattica, non avremmo alcuno strumento organico per individuare i destinatari. L’iscrizione a un registro degli imam, tenuto dal Ministero dell’interno, favorirebbe una maggiore trasparenza nelle relazioni tra comunità musulmane e istituzioni.
L’articolo 1 della presente proposta di legge prevede quindi l’obbligatorietà dell’iscrizione al registro degli imam e disciplina i requisiti minimi per l’iscrizione, demandando al Ministero dell’interno la competenza a definire ulteriori modalità e norme applicative. Si ritiene, infatti, che l’iscrizione obbligatoria sia un elemento fondamentale per le collaborazioni tra istituzioni locali e imam; su un piano più generale, essa favorirebbe un nuovo percorso nella relazione complessa tra islam e società italiana.
L’articolo 2 provvede per gli oneri finanziari relativi alla tenuta del registro e la copertura finanziaria della presente proposta di legge.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli imam devono iscriversi in un apposito registro tenuto presso il Ministero dell’interno.
2. L’iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza legale in Italia;
b) maggiore età;
c) possesso di un diploma di scuola media superiore o di un titolo di studio equipollente;
d) non aver riportato condanne penali.
3. Gli iscritti nel registro di cui al comma 1 sono autorizzati a svolgere attività di mediazione culturale, formazione ed educazione linguistica, a fornire assistenza ai ricoverati in strutture di cura e agli internati negli istituti di pena che la domandino e a svolgere attività volte a favorire il rapporto fra le comunità musulmane in Italia e le pubbliche amministrazioni.
4. Gli iscritti nel registro istituito a norma del comma 1 esercitano le attività indicate nel comma 3 del presente articolo presso strutture tenute all’approvazione del bilancio a norma dell’articolo 20 del codice civile.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’iscrizione nel registro di cui al comma 1 nonché le ulteriori norme per l’attuazione della presente legge.
Art. 2.
1. Agli oneri per la tenuta del registro, valutati in euro 600.000 annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.