Estratti dal codice penale del 1889
Articolo 140
Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, impedisce o turba l’esercizio di funzioni o cerimonie religiose è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.
Se il fatto sia accompagnato da violenza, minaccia o contumelia, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a millecinquecento.
Articolo 141
Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, pubblicamente vilipende chi lo professa, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa da lire cento a lire tremila.
Articolo 142
Chiunque, per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato, distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero usa violenza contro il ministro di un culto o lo vilipende, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.
Qualora si tratti di altro delitto commesso contro il ministro di un culto nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, la pena stabilita per tale delitto è aumentata di un sesto.
Articolo 143
Chiunque, nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa monumenti, statue e dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa sino a lire cinquecento.