Camera dei Deputati Proposta di legge n. 242 del 29/4/2008

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei deputati

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI

Norme sul finanziamento della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose attraverso un’addizionale ecclesiastica all’imposta sul reddito delle persone fisiche

Presentata il 29 aprile 2008


Onorevoli Colleghi! - I finanziamenti statali alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose, che di seguito indichiamo genericamente con il termine «Chiese», violano il principio fondamentale della laicità dello Stato. La cosa è di una tale evidenza che non ci si dovrebbe nemmeno soffermare sul punto.
Piuttosto approfondiamo alcuni pretesti che sono spesso addotti per giustificare il mantenimento dell’imponente trasferimento di fondi che lo Stato italiano destina alle casse delle Chiese.
La prima motivazione, o forse è meglio dire la prima truffa, è quella di chi sostiene che tali trasferimenti di fondi siano una forma di versamento libero e volontario da parte del contribuente, che può scegliere se destinare l’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) alle Chiese o allo Stato. A parte l’ovvia considerazione che il versamento non è libero e volontario, in quanto si tratta di denaro che spetta all’erario e che come tale è ceduto alle Chiese, ancora più truffaldino è il meccanismo di ripartizione.
Infatti ciascuna Chiesa riceve soldi in misura percentuale al numero di persone che firmano per quella Chiesa e, inoltre, si spartisce proporzionalmente anche i soldi dei cittadini che non compiono nessuna scelta, né a favore delle Chiese né dello Stato.

In questo modo coloro che non esprimono alcuna scelta sono automaticamente inclusi nel «montepremi» di finanziamenti delle Chiese (e, in percentuale molto minore, dello Stato).
C’è poi chi sostiene che le Chiese svolgano attività socialmente utili, e come tali vadano finanziate. In realtà già oggi esistono finanziamenti su progetti gestiti da associazioni religiose, al di là dell’otto per mille dell’IRPEF, che invece attribuisce finanziamenti alle Chiese in quanto tali, indipendentemente da ciò che fanno. Sostenere poi, da parte delle Chiese, che quei soldi siano effettivamente utilizzati per realizzare progetti umanitari invece che - come è accaduto e accade sempre più spesso - per finanziare campagne politiche e attività di lobbying (ciò che sarebbe più accettabile se si trattasse non di un’organizzazione religiosa ma di un competitore politico), non è altro che una finzione contabile: i soldi entrano in bilancio, punto e basta.
Il meccanismo dell’otto per mille dell’IRPEF, ideato nel contesto della revisione del Concordato con la Chiesa cattolica operata nel 1984, è stato via via esteso anche ad altre confessioni religiose, soprattutto al fine di legittimarlo e consolidarlo.
La legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», all’articolo 47 stabilisce infatti che:

a) una quota pari all’otto per mille dell’IRPEF sia destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica;

b) le destinazioni dell’otto per mille siano stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi;

c) in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisca in proporzione alle scelte espresse.

Successivamente sono state ammesse alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF le seguenti confessioni religiose:

1) Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, a partire dall’anno 1990 (legge n. 516 del 1988);

2) Assemblee di Dio in Italia, a partire dall’anno 1990 (legge n. 517 del 1988);

3) Tavola valdese, a partire dall’anno 1993 (legge n. 409 del 1993);

4) Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI), a partire dall’anno 1995 (legge n. 520 del 1995);

5) Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI), a partire dall’anno 1996 (legge n. 638 del 1996).

Per espressa richiesta delle Assemblee di Dio in Italia e della Tavola valdese, l’otto per mille dell’IRPEF distribuito in base alle scelte non espresse dai contribuenti e loro spettante è devoluto alla gestione dello Stato.
L’Unione cristiana evangelica battista d’Italia (UCEBI) ha sottoscritto anch’essa un’intesa con lo Stato italiano (legge n. 116 del 1995), che all’articolo 16, tra l’altro, recita: «La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dall’UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie» e, perciò, prevede che le persone fisiche possono «dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire 2.000.000, a favore dell’UCEBI per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell’UCEBI».
Quando interverranno le leggi di approvazione delle intese stipulate il 4 aprile 2007, concorreranno alla ripartizione dell’otto per mille dell’IRPEF, quota non espressa compresa, anche le seguenti confessioni religiose:

1) Chiesa apostolica in Italia;

2) Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia;

3) Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale;

4) Unione buddhista italiana;

5) Unione induista italiana.

Anche la Tavola valdese, una volta approvata con legge l’intesa di modifica di quella attuale, concorrerà alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF distribuita in base alle scelte non espresse dai contribuenti.
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, anch’essa firmataria di un’intesa nella medesima data, ha invece dichiarato che non intende partecipare alla ripartizione dell’otto per mille dell’IRPEF (né per la quota espressa, né per la quota inespressa).
Non rileva, ai fini della presente proposta di legge costituzionale, indagare sul rapporto di causalità esistente tra la possibilità di usufruire di un finanziamento pubblico e la nascita ovvero la propagazione di organizzazioni religiose.
Vero è che con il finanziamento pubblico alle Chiese si vuole deliberatamente privilegiare il connotato burocratico e di potere temporale degli apparati delle stesse Chiese, mortificando la religiosità e scoraggiando la scelta volontaria di fare, con i propri soldi e non con quelli destinati alle tasse, un’offerta per l’organizzazione del culto.
È peraltro certo che la legislazione sull’otto per mille dell’IRPEF presenta profili di profondo e insanabile conflitto con i princìpi di trasparenza e di correttezza - e quindi di legalità - che devono ispirare i rapporti dello Stato con i cittadini contribuenti, aderiscano essi o no a un credo religioso.
Esempio emblematico di tale carenza di correttezza e trasparenza è costituito proprio dalla disposizione-cardine della citata legge n. 222 del 1985, contenuta nell’articolo 47, terzo comma, secondo periodo: «In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione [dell’otto per mille] si stabilisce in proporzione alle scelte espresse».
Oltre la metà dell’otto per mille dell’IRPEF è distribuita proprio in base a tale meccanismo di valorizzazione «a contrario» delle scelte inespresse dei contribuenti.
Dagli ultimi dati disponibili risulta infatti che oltre 24 milioni di italiani non esprimono una scelta.
Ciò avviene, oltre che per effetto di alcuni meccanismi fiscali (per esempio, i contribuenti titolari di soli redditi da lavoro dipendente, esentati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, per esprimere la scelta sulla destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF devono compilare una dichiarazione allegata al certificato unico dipendente (CUD), dovendo però rinunciare - almeno parzialmente - al beneficio dell’esonero dall’obbligo di presentazione), soprattutto per disinformazione: alcuni ignorano l’esistenza di questo meccanismo; altri credono che l’otto per mille della loro dichiarazione relativa all’IRPEF, in difetto di scelta, rimanga allo Stato.
Il Governo, cui spetta informare i cittadini in materia fiscale e di libertà religiosa, ha evitato accuratamente di svolgere tale sua funzione, pur avendone i mezzi. Negli anni dal 2004 al 2007 ha infatti realizzato una settantina di campagne di comunicazione su televisione, stampa e radio, praticamente su ogni argomento: non una parola, invece, è stata spesa per informare i 20 milioni di cittadini tassati, che ancora ignorano dove finisce il loro otto per mille.
Paradossalmente, dunque, lo Stato non fa campagna per sé, pur essendo - oltre che soggetto esattore per conto di tutti - uno dei soggetti per cui è possibile firmare, proprio mentre la televisione pubblica trasmette campagne pubblicitarie della Conferenza episcopale italiana (CEI) del valore di milioni di euro.
Grazie soprattutto all’inerzia del Governo italiano e all’intraprendenza commerciale della CEI, la percentuale dei contribuenti che firmano per devolvere allo Stato l’otto per mille dell’IRPEF è così diminuita dal 14,43 per cento delle scelte espresse del 2000 all’8,65 per cento delle scelte espresse del 2005, mentre quella dei contribuenti che si esprimono in favore della Chiesa cattolica è aumentata dal 76,16 per cento delle scelte espresse del 1990 all’88,83 per cento delle scelte espresse del 2005. Sulla base di tali scelte espresse dalla minoranza dei contribuenti è quindi distribuito tra i partecipanti alla spartizione l’otto per mille dell’IRPEF della maggioranza dei cittadini che non hanno espresso alcuna scelta.
L’evidente conseguenza della disinformazione sull’otto per mille dell’IRPEF è la creazione di un surplus di entrate per le Chiese pari a 600 milioni di euro annui, più di 500 dei quali finiscono alla Chiesa cattolica.
Non sarà inutile ricordare che, negli intenti degli autori del Concordato del 1984, i proventi dell’otto per mille dell’IRPEF dovevano sostituire e compensare i finanziamenti erogati alla Chiesa cattolica in base al Concordato del 1929. Compensare, e non raddoppiare o triplicare.
Non a caso, l’articolo 49 della citata legge n. 222 del 1985 prevede letteralmente che: «Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall’autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all’articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche».
Per capire come sia stata disattesa questa disposizione di legge citeremo quanto ha scritto il professor Carlo Cardia, membro della «Commissione governativa avente il compito di procedere alla revisione dell’importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF al fine di predisporre eventuali modifiche» (il professor Cardia è inoltre membro delle seguenti Commissioni di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri: «Commissione consultiva per la libertà religiosa»; «Commissione governativa per l’attuazione delle disposizioni dell’Accordo tra Italia e Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121»; «Commissione governativa per la soluzione di alcune difficoltà interpretative delle disposizioni normative di derivazione concordataria»), in un articolo dal titolo «La legge 222/1985: attuazione, problemi, prospettive» contenuto nel volume «Dall’Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa - Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica» (edito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, nel maggio 2001).
«(…) La terza questione che sta profilandosi è una questione di fatto, di natura squisitamente finanziaria, riassumibile in termini molto semplici: dal flusso finanziario dell’8 per mille del gettito IRPEF derivano alla Chiesa cattolica (recte: alla CEI) delle somme veramente ingenti, che hanno superato ogni più consistente previsione. Si parla ormai di circa 900-1.000 miliardi l’anno [di lire]. Ciò vuol dire che la CEI ha la disponibilità annua di diverse centinaia di miliardi per finalità («esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo»: art. 48 legge 222/85) che sono chiaramente secondarie rispetto a quella primaria del sostentamento del clero; e che, lievitando così il livello del flusso finanziario si potrebbe presto giungere al paradosso per il quale è proprio il sostentamento del clero ad assumere il ruolo di finalità secondaria rispetto alle altre. Tutto ciò porterebbe a vere e proprie distorsioni nell’uso del denaro da parte della Chiesa cattolica, e, più in generale, riaprirebbe il capitolo di un finanziamento pubblico irragionevole che potrebbe raggiungere la soglia della incostituzionalità se riferito al valore della laicità quale principio supremo dell’ordinamento (…)».
Quando il professor Cardia scrisse queste illuminanti parole già oltre la metà del denaro corrisposto alla CEI era destinato a «finalità che sono chiaramente secondarie rispetto a quella primaria del sostentamento del clero», come risulta dalla tabella seguente, i cui dati sono stati reperiti sul sito (www.sovvenire.it) della medesima CEI:

Anno di riferimento

Ammontare totale dell’8 per mille (in euro)

% per il sostentamento
del clero rispetto al
totale in favore della CEI

in favore della CEI

di cui per il sostentamento del clero

1990

210

145

69

1991

210

108

51

1992

210

103

49

1993

303

177

58

1994

363

212

58

1995

449

201

45

1996

751

287

38

1997

714

241

34

1998

686

249

36

1999

755

250

33

2000

643

284

44

2001

763

290

38

2002

910

308

34

2003

1016

330

32

2004

952

320

34

2005

984

315

32

2006

929

336

36

Eppure, il professor Carlo Cardia, come ricordato, è uno dei tre membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana nella Commissione governativa avente il compito di procedere alla revisione dell’importo deducibile e alla valutazione del gettito della quota IRPEF al fine di predisporre eventuali modifiche: Commissione che, nonostante la gravità delle affermazioni di un suo autorevole membro, non ha mai ritenuto di dover svolgere le proprie funzioni.
Ora, che i tre membri della Commissione paritetica di nomina della CEI non avessero alcuna voglia di rinunciare «ad un simile bottino» è comprensibile; molto meno comprensibile è il fatto che i tre rappresentanti del Governo italiano non abbiano avuto la volontà o la forza di far prevalere le ragioni dell’Italia alla luce di «un finanziamento pubblico irragionevole [alla Chiesa cattolica] che potrebbe raggiungere la soglia della incostituzionalità se riferito al valore della laicità quale principio supremo dell’ordinamento».
Ma qual è il fondamento del finanziamento erogato dallo Stato italiano alla Chiesa cattolica?
La migliore dottrina si è profusa nello studio delle norme positive nel tentativo di dare risposta a tale quesito, senza giungere ad alcuna conclusione che non si fondasse sul mero positivismo giuridico. Ci si è posti solo la domanda sul «quanto» e non quella sul «se».

È nota la posizione che portò Alfredo Rocco, il Guardasigilli che siglò il Concordato dello Stato fascista con lo Stato della Città del Vaticano: la religione cattolica doveva essere religione di Stato per garantire la coesione del popolo attorno al regime attraverso la religione maggioritaria nel Paese; la Chiesa cattolica, perseguendo tale fine pubblico, doveva dunque essere sovvenzionata dallo Stato.
Nell’ottica del regime autoritario, la religione era pertanto considerata un bene pubblico di carattere primario e per tale ragione sovvenzionata con fondi pubblici, in piena armonia con le teorie dello Stato interventista care ai governanti dell’epoca, benché il materiale perseguimento di tale bene pubblico fosse delegato ad apparati non statali.
Nel contesto di un regime politico democratico e liberale, le religioni (e non più una sola, stante la libertà di condividerne una a scelta o anche nessuna), pur soddisfacendo i bisogni spirituali di una parte della popolazione, non possono essere degradate a mere esecutrici di finalità pubblicistiche. Parimenti, lo Stato laico - concetto peraltro sempre più spesso evocato anche da eminenti esponenti della gerarchia cattolica - non può proporsi quale fine il perseguimento di fini ultraterreni.
Lo Stato deve perciò limitarsi a garantire la libertà religiosa in forma individuale o associata, al pari di ogni altra libertà civica, garantendo inoltre la libertà dei cittadini credenti di poter liberamente finanziare gli enti rappresentanti il culto professato.
Ora, la Costituzione enuncia:

a) all’articolo 7, il principio di reciproca indipendenza e sovranità dello Stato italiano e della Chiesa cattolica;

b) all’articolo 8, il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge.

Com’è evidente, a parere dei proponenti, lo Stato non dovrebbe intromettersi nei rapporti, anche finanziari, intercorrenti tra i credenti e le rispettive organizzazioni religiose.
L’attuale forma di finanziamento delle Chiese a carico della fiscalità generale, e soprattutto a carico degli indifferenti, è abominevole e deve essere superata.
Occorre, in altri termini, «restituire a Cesare quel che è di Cesare» e ristabilire il principio per cui ogni credente deve farsi carico del finanziamento della propria confessione religiosa.
È proprio seguendo gli ispiratori princìpi di libertà che si è arrivati a redigere la presente proposta di legge costituzionale, che si basa su quella libertà che è il frutto di una lunga elaborazione teorica e del sacrificio di chi si è battuto per conquistarla, custodirla, insegnarla e trasmetterla. Le lotte per la libertà religiosa in Europa hanno fondato i diritti di libertà e la loro costituzionalizzazione nei nostri ordinamenti. Ognuno di noi ha, però, la consapevolezza che si è liberi se e in quanto sia stata raggiunta la libertà dal bisogno e come quest’ultima sia divenuta nel tempo una delle caratteristiche materiali che la libertà, intesa nella sua accezione più ampia, assume: la libertà dal bisogno è l’ineluttabile condizione affinché la libertà tout court divenga effettiva.
Non da oggi è aperto nella nostra società un dibattito che deve poter trovare la sua naturale collocazione all’interno dell’Istituzione di cui siamo parte. Il confronto politico, sempre più spesso sfociato in polemica tra esponenti del mondo politico e rappresentanti in Italia dello Stato della Città del Vaticano, deve non più essere taciuto in questo Parlamento.
Si deve poter essere liberi, ma ogni libertà ha il proprio corrispettivo: la responsabilità delle proprie libere scelte.
Se la libertà e l’indipendenza della Chiesa cattolica non sono mai state poste in discussione dal legislatore italiano, quest’ultimo non sempre ha garantito a se stesso e alla collettività di cui è espressione analogo trattamento.
La Repubblica ha finito per divenire più realista del Re, concedendo alla Chiesa cattolica privilegi, forse non sempre sollecitati ma di certo ottenuti.
Eppure, la democrazia rappresentativa parlamentare crebbe e si fortificò al grido di «no taxation without representation». Una monarchia assoluta, qual è lo Stato della Città del Vaticano, non può concedere tali libertà ma non può impedire ai propri fedeli di far valere la regola ricordata nei propri rapporti con lo Stato italiano.
In mancanza di rappresentanza le scelte sulla tassazione non possono essere delegate a nessun altro che a se stessi. In ciò risiede la rilevante novità della presente proposta di legge costituzionale.
La sola libertà - null’altro - diviene quindi il fondamento del finanziamento alla Chiesa, accompagnata dalla responsabilità, che è la simmetrica rappresentazione della prima, il Giano bifronte della civiltà.
Solo il cittadino credente è, infatti, il fondamento della fede e delle istituzioni che la incarnano, poiché solo egli può in questo ambito dirsi «superiorem non recognoscens». Lui solo, perciò, fonda la legittimità del finanziamento pubblico alla propria Chiesa.
Una Repubblica laica e democratica, proprio in quanto tale, non può trascurare il libero volere degli uomini e la libertà di scelta che deve potersi esplicare in ogni forma del proprio agire responsabile.
Ecco perché si propone l’introduzione di un’addizionale ecclesiastica a carico dei soli cittadini che aderiscono a una religione.
L’introduzione dell’addizionale ecclesiastica avrebbe quale immediata conseguenza l’emancipazione delle organizzazioni religiose dallo Stato.
Per quanto riguarda la più diffusa in Italia, la Chiesa cattolica - che, tramite la CEI, riceve ormai una cifra annuale di circa un miliardo di euro - potremmo invero parlare di una vera e propria corruzione da parte dello Stato attraverso il finanziamento pubblico.
La migliore rappresentazione di questa corruzione ci è data da un credente cattolico, Roberto Beretta, giornalista che scrive sul quotidiano cattolico della CEI «Avvenire», che nel libro «Chiesa padrona» (Piemme, 2006) ha scritto un efficace capitolo, dal titolo «L’altra faccia dell’otto per mille»: «La Trinità ha quattro persone? Si può discutere. Gesù Cristo non è veramente risorto? Parliamone. Però al vero clericale non toccare l’otto per mille: quello è diventato ormai più sicuro di un dogma, più intangibile di un precetto del catechismo. E non per gretta avidità di denaro: perché trattasi di uno dei principali ingranaggi su cui si fonda il macchinoso castello della «Chiesa padrona».
Del resto, discutere della divinità di Gesù Cristo - finché non sboccia in aperta eresia - interessa al massimo una minoranza di colti, e comunque ammette un sacco di sfumature magari lecite. Invece sollevare obiezioni «dall’interno» su tattiche contingenti e discutibili come l’otto per mille (ma anche l’ora di religione nella scuola, il finanziamento alle scuole cattoliche, il riconoscimento civile delle coppie di fatto…), sia pur in linea teorica o ipotetica, rischia di creare una crepa nella quale «i nemici» potrebbero infilarsi per scardinare l’intero sistema. Così in casa cattolica si finisce paradossalmente per creare un fronte assai più monolitico e compatto intorno - che so? - al «progetto culturale» anziché sulla storicità dei Vangeli, ricadendo nell’errore metodologico che più oltre si rimarcherà: ritenere un aut aut ciò che è solo e inevitabilmente un et et.
Proprio il meccanismo dell’otto per mille, pur avendo dischiuso grandi risorse e prospettive alla Chiesa, mostra un sacco di effetti collaterali di cui tra credenti ed ecclesiastici non si parla mai. Cominciamo dalle prime. Anzitutto, il denaro corrisposto dai contribuenti italiani (attraverso una firma sulla dichiarazione dei redditi) alla CEI - oppure ad altre realtà confessionali ammesse al sistema - non fa che riconoscere almeno in parte il servizio sociale, educativo, assistenziale oltre che religioso svolto dalla Chiesa per i cittadini italiani, non credenti inclusi.
Si tratta dunque di un sacrosanto e probabilmente sottostimato «stipendio» per una categoria, il clero, che oltre ai suoi doveri di culto compie moltissimo lavoro «pubblico» e civile; e che, anche quando adempie a un ministero puramente spirituale, risponde alla domanda di gran parte della popolazione. Dunque ha diritto a sentirsi garantito di un minimo vitale.

Però proprio questa «garanzia» dovrebbe fare un po’ di problemi, ai cattolici e ai preti stessi. Per esempio, per la mancata responsabilizzazione dei laici cristiani sul mantenimento del «loro» clero: se in Italia vigesse il sistema tedesco delle decime, o quello americano delle tasse sul culto, c’è da credere che i nostri preti farebbero la fame e che la Penisola sarebbe abitata al 99 per cento da un popolo di agnostici «fiscali». Eppure, sarebbe più rispondente allo spirito del Vangelo che i credenti stessi provvedessero fraternamente ai loro preti (ammesso che questi ultimi si fidassero a mettersi nelle mani dei fedeli…). Utopia? I mormoni - spesso guardati dall’alto in basso per certi costumi «stravaganti» quali la poligamia - fanno esattamente questo: versano il 10 per cento di tutti gli introiti alla loro Chiesa, anche in Italia. I cattolici avrebbero una fede sufficiente per fare lo stesso?
Troppo «garantismo» sulle risorse, inoltre, non favorisce lo sviluppo nemmeno di chi usufruisce di tali fondi: è una legge della logica assistenziale. In altre parole: che lavorino o no, che lo facciano molto o poco, i preti il piatto in tavola sono sicuri di avercelo (a differenza di molte altre categorie di persone) e anche qualcosina in più; perché dovrebbero affaticarsi a guadagnarselo? Certo, si suppone che la loro coscienza sia più scrupolosa di quella - per esempio - di un «normale» e vituperato dipendente statale: ma anche loro sono uomini, no? Perché non potrebbero cadere in qualche caso in una mentalità assistenziale?
Anche per la Chiesa nel suo complesso, il fatto di godere ogni anno di centinaia di milioni più o meno «sicuri» non stimola certo la fiducia nella Provvidenza, per non dire lo spirito di povertà francescana. Anzi, pone semmai problemi di effettiva libertà nei confronti dello Stato o del suo governo, che potrebbero anche esercitare un sottile ricatto politico. E se cambiasse sistema di erogazione dei fondi per il culto, costringendo, a precipitose contromisure? O se ancora i cittadini, magari per reagire a una presa di posizione sgradita della Chiesa, scegliessero di diminuire drasticamente il gettito dell’otto per mille a favore della CEI: se ne farebbero influenzare, i cattolici, magari ammorbidendo le loro scelte?
Eventualità solo teoriche per il momento, ma non da escludere in assoluto.
L’otto per mille è assai comodo, solleva da un sacco di problemi e permette persino di togliersi certi sfizi o di abbondare in qualche investimento; ma pone pure qualche problema, e qualche domanda scomoda. Per esempio, basta navigare nel bellissimo sito Internet dedicato al cosiddetto «Sovvenire» oppure guardare in tv i periodici spot mandati in onda prima del periodo delle dichiarazioni dei redditi per rendersi conto di quali e quante risorse professionali vi siano state profuse. Giustamente, forse; ma uno spot simile - poniamo - su Gesù Cristo, quando mai la CEI lo ha commissionato e fatto trasmettere?
C’è un’altra questione ben più capitale, tuttavia, ed è l’enorme potere attribuito a chi gestisce i proventi dell’otto per mille e delle altre offerte del «Sovvenire»; un potere che non deriva «dal basso», da una democratica elezione, né deve rendere conto del suo operato (al di là di bilanci generali), a chi ha versato il suo contributo; un potere che pure ha importantissimi risvolti ecclesiali e teologici. Quale vescovo per esempio - sapendo che poi dovrà ricorrere alla CEI per il denaro che gli occorre a sistemare un seminario o riparare la cattedrale o costruire qualche canonica - alzerà mai la mano in assemblea generale per contestare le posizioni della presidenza? In assenza di separazione dei poteri, come tra Parlamento e magistratura per esempio, il rischio è quello di far coincidere i controllori con i controllati: un regime che - anche se (lo speriamo vivamente) di fatto non si verificano abusi né irregolarità - alimenta il clericalismo, cioè nel caso specifico una gestione discrezionale del denaro.
Certo, esistono alcune norme per favorire un’equanime distribuzione dei fondi. Nel 2005, per esempio, la Chiesa cattolica ha ottenuto dal ministero delle Finanze 984 milioni di euro, dei quali 315 sono andati al sostentamento dei quasi 39 mila sacerdoti italiani, 155 per le esigenze del culto e della pastorale e 85 a interventi caritativi (questi ultimi due fondi vengono ripartiti per metà in parti uguali tra tutte le 226 diocesi italiane e per l’altra metà sulla base del numero dei loro abitanti). E fin qui si tratta di meccanismi di divisione automatici e dunque senza possibilità di sperequazioni. Ma il resto, che poi corrisponde a quasi metà del totale, una somma comunque enorme?
Una parte, per esempio quella relativa alla costruzione di nuove chiese o alla tutela dei beni artistici e agli interventi a favore del terzo mondo, dipende dai progetti presentati alla CEI - ed è bello pensare che non ci siano margini discrezionali o favoritismi per le diocesi «amiche» -; un’altra finisce a pioggia sopra vari enti cattolici, compresi alcuni magari benemeriti ma del tutto sconosciuti se non agli addetti ai lavori - e anche qui è difficile credere che i destinatari si sentano poi liberi, se fosse il caso, di presentare obiezioni sull’operato di chi fornisce aiuti tanto preziosi -; un’altra ancora confluisce in fondi come quello intitolato alla catechesi e all’educazione cristiana, che sarebbe curioso sapere che cosa ne faccia dei ben 60 milioni di euro erogatigli ogni anno.
Insomma, senza voler prospettare il peggio - e cioè fenomeni di corruzione o cattiva gestione -, è inevitabile che cifre così rilevanti «riservate» (lo dice il sito Internet ufficiale) «alla Presidenza della CEI» per «attività di rilievo nazionale» creino nei confronti della stessa CEI e in specie della sua dirigenza una fastidiosa posizione di sudditanza almeno psicologica e morale da parte dei confratelli vescovi e della maggior parte delle istituzioni ecclesiali o laicali.
Il denaro, soprattutto quando è molto, significa potere; anche nella Chiesa. Qualcuno si scandalizzerà: succedono queste cose persino tra i preti? Be’ forse meno che in politica: ma perché dare spazio ai sospetti maligni, perché obbligare il prossimo a credere sulla fiducia? Proprio in quanto la Chiesa non è un sistema democratico, dotato dunque di meccanismi di controllo ben precisi, dovrebbe mettersi al riparo da ogni illazione di parzialità distinguendo l’indirizzo «politico» dalla gestione dei fondi e garantendo che essi arrivino anche a un eventuale gruppo di dissenzienti dalla linea della dirigenza.
Spesso la Chiesa ricorda di non essere una democrazia. Ma, se è per questo, non è nemmeno una monarchia («Essere Chiesa di comunione», ha scritto il giornalista Giancarlo Zizola, «significa essere più di una democrazia, non meno») e comunque dovrebbe aver presenti le anomalie che il suo regime comporta, e cercare di ovviarvi. Soprattutto quando norme delegate da un sistema democratico (quali i contributi dell’otto per mille) finiscono per interagire con un sistema oligarchico e non elettivo qual è quello ecclesiastico.
La struttura cattolica, infatti, vede lo spirituale e il temporale talmente sovrapposti che un corto circuito è quasi inevitabile; l’abuso di potere spesso è inavvertito persino da chi lo esercita, in quanto costui è convinto di compierlo a fin di bene; la commistione dei livelli, la mancata distinzione degli ambiti (in altri contesti si direbbe il conflitto d’interessi) non vengono neppure presi in considerazione. Così avviene che, come succede spessissimo negli ambienti «laici», grazie all’attuale sistema, anche nella Chiesa, quanti reggono i cordoni della borsa tengano sotto controllo ben più di ciò che effettivamente gestiscono, ed esercitino un potere ricattatorio che non ha nemmeno bisogno di essere espresso perché i soggetti lo percepiscano.
È doloroso ammetterlo: il clericalismo possiede una capacità di ricatto subdola ma influentissima, ben al di là dei suoi reticoli visibili, e naturalmente dei suoi legittimi diritti.
Basta fare una prova: si troveranno fior di case editrici cattoliche o riviste espressione di ordini religiosi disposte a ospitare le più estrose e dubitosamente ortodosse dottrine teologiche; e nessuno o quasi, nella gerarchia, muoverà un dito. Ma guai a chi si arrischi a esprimere un semplice dubbio sul meccanismo che garantisce il sostentamento del clero (e tanto altro assieme): lì la burocrazia clericale agisce senza pietà. Questo stesso libro ha provato la ventura di essere stato rifiutato, dopo una lettura dei primi capitoli, dalla pur ottima e ben intenzionata casa editrice cattolica che ne aveva accolto volentieri il progetto, e non perché il testo sostenesse a parere del responsabile cose inaccettabili: solo perché la casa «non poteva permettersi» di indisporre chi nelle alte gerarchie ha poi il potere di esercitare le sue ritorsioni in tanti e pesanti modi, che magari riguardano la casa editrice stessa, le sue strutture o la congregazione religiosa che ne è proprietaria.
L’otto per mille come ricatto morale, quindi. Già adesso è d’uso tappar la bocca a chiunque nella Chiesa non sia d’accordo con la linea dominante, rinfacciandogli il fatto che pure lui intasca i frutti della convenzione con lo Stato. Non sei d’accordo? Rinuncia ai finanziamenti per la tua parrocchia, alla congrua, allo stipendio da giornalista nel quotidiano cattolico… Altrimenti taci e ringrazia la Provvidenza (e il concordato) che ti danno da mangiare! La libertà dei figli di Dio scambiata con il biblico piatto di lenticchie…
In fondo, tutta la faccenda posa su un equivoco assai più vecchio dell’otto per mille: quello che i soldi dei preti siano proprio dei preti. Non è così, invece, o almeno non sempre. Non tutte le proprietà ecclesiastiche sono ascrivibili infatti al lavoro e al risparmio di sacerdoti e religiosi, i quali - come noto - mettono in comune i frutti del loro impiego oppure reinvestono anche gli averi personali nell’opera cui collaborano. Spesso i beni e le case derivano da donazioni, lasciti, legati di benefattori vivi o defunti, che li danno alla Chiesa sia per le sue necessità, sia per soccorrere i poveri. In questo caso, benché gli intestatari siano formalmente parrocchie o istituti religiosi, è evidente che il clero ne è solo amministratore e non proprietario (almeno moralmente parlando e soprattutto poi se si considera la ricchezza nel contesto più ampio del possesso secondo i precetti evangelici).
Quanto all’otto per mille, è vero che - si diceva sopra - esso è meritato anche dalle fatiche e dall’impegno dei singoli sacerdoti. Però non si deve dimenticare come derivi dalle tasse di tutti i cittadini, non cattolici compresi; dunque esiste il dovere morale che quel cespite non solo non vada sprecato e corrisponda ai fini per cui è devoluto, ma che venga distribuito davvero a tutti (persino a coloro che eventualmente hanno idee differenti da quelle dominanti nelle strutture ecclesiastiche, e che comunque sono rappresentati nella base dei contribuenti) e che non serva a perpetuare un meccanismo scarsamente pluralistico e clericale, di per sé dannoso alla Chiesa - nella quale in genere crede colui che ha firmato a suo favore sul modulo fiscale - nonché alla diffusione di valori evangelici nella società. La CEI (e tanto meno la sua dirigenza pro tempore) non può considerarsi «padrona» nemmeno dell’otto per mille».
La presente proposta di legge costituzionale si compone di cinque articoli.
L’articolo 1 si prefigge di garantire ai contribuenti un finanziamento diretto e consapevole della confessione religiosa professata, a condizione che sia stato stipulato tra lo Stato italiano e le autorità rappresentanti la confessione stessa un concordato o un’intesa ai sensi degli articoli 7 o 8 della Costituzione.
L’articolo 2 istituisce un meccanismo in grado di garantire l’effettiva realizzazione di quanto deciso dal contribuente, mediante l’istituzione dei registri delle persone legalmente appartenenti a una confessione religiosa, ai fini dell’esigibilità dell’addizionale ecclesiastica all’IRPEF.
L’articolo 3 stabilisce che la nuova disciplina si applichi a decorrere dall’anno finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della legge costituzionale, e inoltre fissa i criteri di ripartizione del gettito monetario proveniente dall’addizionale ecclesiastica all’IRPEF.
L’articolo 4 prevede le modalità per l’adozione del regolamento di attuazione delle disposizioni della legge costituzionale.
L’articolo 5 elenca le norme che si abrogano.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Istituzione dell’addizionale ecclesiastica all’imposta sul reddito delle persone fisiche legalmente appartenenti alla Chiesa cattolica o alle altre confessioni religiose).

1. La presente legge costituzionale disciplina le modalità di partecipazione dei cittadini e dello Stato al finanziamento della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. È istituita un’addizionale ecclesiastica all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a carico dei cittadini legalmente appartenenti alla Chiesa cattolica o alle altre confessioni religiose, a decorrere dall’anno finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. L’aliquota dell’addizionale ecclesiastica è stabilita nella misura dell’8 per cento del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF. Resta ferma la possibilità di stabilire un’aliquota inferiore, sulla base di intese stipulate tra lo Stato e le confessioni religiose interessate diverse dalla Chiesa cattolica.
4. Le intese stipulate tra lo Stato e le confessioni religiose ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, su iniziativa dell’organizzazione religiosa interessata, possono indicare le cause ostative all’iscrizione nei registri di cui all’articolo 2 della presente legge costituzionale.
5. L’addizionale ecclesiastica all’IRPEF si applica ai redditi imponibili ai fini dell’IRPEF dei contribuenti iscritti nei registri di cui all’articolo 2 alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
6. Il gettito dell’addizionale ecclesiastica all’IRPEF, calcolato al netto dei costi di esazione e degli oneri di notifica di cui all’articolo 2, comma 4, è versato dalla Repubblica italiana alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose nei modi stabiliti all’articolo 3.

Art. 2.

(Registri comunali delle persone fisiche legalmente appartenenti alla Chiesa cattolica o alle altre confessioni religiose).

1. I comuni, nell’ambito dei servizi di anagrafe civile, istituiscono registri, distinti per ciascuna confessione religiosa, delle persone fisiche residenti nel proprio territorio, legalmente appartenenti alla Chiesa cattolica o alle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. Ai fini dell’applicazione dell’addizionale ecclesiastica all’IRPEF, si considerano legalmente appartenenti:

a) alla Chiesa cattolica, i cittadini che hanno ricevuto il battesimo e che risultano iscritti nei registri di cui al comma 1;

b) alle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, i cittadini che vi hanno aderito secondo il rito proprio di ciascuna di esse e che risultino iscritti nei registri di cui al comma 1.

3. Ai fini dell’iscrizione nei registri di cui al comma 1, le organizzazioni religiose interessate comunicano ai comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4, l’elenco dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4, e comunque ogni anno entro il mese di settembre, i comuni, con comunicazione personale e riservata, avvisano i cittadini residenti nel loro territorio della comunicazione ricevuta ai sensi del comma 3 del presente articolo, fornendo loro le informazioni relative alle finalità, al funzionamento e alle conseguenze dell’iscrizione nei registri di cui al comma 1 ai fini dell’applicazione dell’addizionale ecclesiastica all’IRPEF.
5. Tutti i cittadini hanno diritto, in ogni momento, di verificare presso il comune di residenza la propria iscrizione nei registri di cui al comma 1 e di richiederne la cancellazione.
6. La cancellazione da uno dei registri di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta nel quale essa è richiesta dal contribuente. La nuova iscrizione in uno dei registri di cui al citato comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta nel quale essa è richiesta dal contribuente. Fa fede la data del protocollo del comune, indipendentemente dalla data di trascrizione della scelta del contribuente.
7. I cittadini iscritti nei registri di cui al comma 1 hanno l’obbligo di fornire ai comuni di residenza, anche mediante autocertificazione, le informazioni fiscali necessarie alla quantificazione dell’addizionale ecclesiastica all’IRPEF.
8. I comuni inviano annualmente all’Amministrazione finanziaria, anche per via telematica, gli elenchi aggiornati dei registri di cui al comma 1.

Art. 3.

(Versamento del gettito dell’addizionale ecclesiastica all’IRPEF alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose).

1. A decorrere dal secondo anno finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, lo Stato corrisponde annualmente il gettito derivante dall’addizionale ecclesiastica all’IRPEF, al netto dei costi di esazione, alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione:

a) a titolo di acconto, nella misura del 30 per cento dell’ammontare dell’addizionale dell’anno precedente, entro il mese di giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi;

b) a titolo di saldo, la somma effettivamente riscossa dall’Amministrazione finanziaria, al netto dell’acconto versato, entro il mese di gennaio del terzo periodo di imposta successivo.

2. Nel primo anno finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, l’acconto di cui al comma 1 del presente articolo è calcolato sulla base dell’importo versato l’anno precedente ai sensi delle disposizioni citate all’articolo 5.
3. Il gettito derivante dall’addizionale ecclesiastica all’IRPEF, per la parte di spettanza della Chiesa cattolica, è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell’interno, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tra le regioni ecclesiastiche della Chiesa cattolica sulla base dei seguenti parametri:

a) numero dei cittadini di religione cattolica iscritti nei registri di cui all’articolo 2, comma 1, dei comuni ricadenti nel territorio della regione ecclesiastica;

b) numero dei cittadini complessivamente residenti nel territorio della regione ecclesiastica;

c) reddito medio pro capite della popolazione residente nella regione ecclesiastica;

d) numero di diocesi e di parrocchie presenti nella regione ecclesiastica.

4. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il gettito derivante dall’addizionale ecclesiastica all’IRPEF è altresì assegnato a favore delle altre confessioni religiose di cui al comma 1, per la parte di spettanza di ciascuna di esse.

5. Il versamento del gettito derivante dall’addizionale ecclesiastica all’IRPEF ai sensi dei commi 1, 2 e 3 si intende onnicomprensivo e sostitutivo di tutte le forme di finanziamento pubblico statale esistenti a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
6. Per l’amministrazione dell’addizionale ecclesiastica all’IRPEF si applicano le disposizioni di legge dello Stato vigenti in materia.

Art. 4.

(Regolamento di attuazione).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge costituzionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:

a) le modalità per il calcolo dei costi annuali di esazione di cui all’articolo 1, comma 6;

b) le modalità per l’istituzione e la tenuta dei registri di cui all’articolo 2, comma 1;

c) le forme e i modi delle comunicazioni di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 6;

d) le modalità di esercizio dei diritti di cui all’articolo 2, comma 5, e dell’espletamento degli obblighi di cui al medesimo articolo 2, comma 7;

e) i criteri di riparto del gettito dell’addizionale ecclesiastica all’IRPEF a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, commi 3 e 4;

f) le modalità di collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i comuni nonché, eventualmente, le autorità religiose ai fini dell’accertamento e della riscossione dell’addizionale ecclesiastica all’IRPEF, nonché dei relativi controlli;

g) le modalità di versamento dell’addizionale ecclesiastica all’IRPEF per i lavoratori dipendenti, anche mediante sostituto d’imposta;

h) le misure volte a garantire il rispetto delle norme del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, a tutela dei dati personali dei contribuenti.

Art. 5.

(Abrogazioni).

1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 3, comma 2, a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge:

a) alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l’articolo 41 è abrogato;

2) all’articolo 44:

2.1) al primo comma, le parole: «di cui agli articoli 46, 47 e 50» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 46 e 50»;

2.2) al secondo comma, lettera c), le parole: «di cui agli articoli 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 46»;

2.3) il terzo comma è abrogato;

3) gli articoli 47 e 48 sono abrogati;

4) all’articolo 49, le parole: «e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all’articolo 47» sono soppresse;

b) gli articoli 30 e 31 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni, sono abrogati;

c) alla legge 22 novembre 1988, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l’articolo 23 è abrogato;

2) al comma 1 dell’articolo 24, le parole: «e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all’articolo 23» sono soppresse;

d) alla legge 29 novembre 1995, n. 520, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l’articolo 27 è abrogato;

2) al comma 1 dell’articolo 28, le parole: «e dell’aliquota IRPEF di cui all’articolo 27» sono soppresse;

e) gli articoli 2 e 3 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, sono abrogati.

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