DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore MALABARBA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006
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Disposizioni in materia di interruzione volontaria
della sopravvivenza
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Onorevoli Senatori. – La presente proposta di legge prende spunto dall’iniziativa promossa dall’associazione Exit per l’affermazione del diritto ad una morte dignitosa, del diritto cioè di ciascun individuo di scegliere le modalità dell’interruzione della propria sopravvivenza, nel caso di patologie non curabili e pervenute alla fase terminale.
Non sfuggono al proponente le delicate implicazioni di carattere etico, filosofico e religioso che un tema di questo genere porta inevitabilmente con sé, a fronte delle quali lo strumento normativo rivela tutti i propri limiti. Non si può e non si vuole dare una risposta a dilemmi etici e filosofici: si intende soltanto porre il problema all’attenzione del Parlamento per impedire che esso, anzichè affrontato, sia puramente e semplicemente rimosso.
L’ottica nella quale si pone la presente proposta di legge è quella del riconoscimento di una sorta di possibilità di scegliere le modalità della fine della propria esistenza, nel caso di patologie non curabili e in fase terminale, quale aspetto del diritto a non essere sottoposti a trattamenti sanitari senza il proprio consenso, sancito dall’articolo 32 della Costituzione (e ribadito dal codice di deontologia medica e dalla Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145).
Essa prevede il diritto di ciascun individuo di scegliere di interrompere la propria sopravvivenza nel caso di malattie con prognosi infausta e in fase terminale, mediante un’apposita dichiarazione di volontà, revocabile in qualunque momento. Conseguentemente viene introdotta una specifica ipotesi di non punibilità per i delitti di omicidio del consenziente e di aiuto al suicidio.
La presente proposta di legge intende dunque essere un punto di partenza, non certo un punto di arrivo. Non si pretende di dare per legge una risposta a domande alle quali non può che rispondere la coscienza di ciascuno, sulla base dei propri convincimenti etici, filosofici e religiosi, ma soltanto offrire un contributo al confronto e alla discussione.
DISEGNO DI LEGGE
1. Ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di scegliere di interrompere volontariamente la propria sopravvivenza nel caso di malattia con prognosi infausta e pervenuta alla fase terminale.
1. La scelta prevista dall’articolo 1 deve risultare da una dichiarazione scritta avente data certa e con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, che diviene vincolante e rimane valida anche nel caso in cui il firmatario abbia perso la propria capacità di intendere e di volere.
2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione è allegata alla cartella clinica. Se la dichiarazione è resa durante il ricovero, la sottoscrizione è autenticata dal direttore sanitario dell’azienda ospedaliera.
3. Nella dichiarazione deve essere indicato un fiduciario incaricato di dare attuazione alle disposizioni in essa contenute nel caso di sopravvenuta incapacità del dichiarante. Se il fiduciario per qualsiasi motivo non adempie all’incarico, il giudice tutelare, su segnalazione di chiunque abbia conoscenza della situazione, provvede alla nomina di un nuovo fiduciario.
4. La dichiarazione è revocabile in qualunque tempo, anche oralmente.
1. Non è punibile per i delitti previsti dagli articoli 579 e 580 del codice penale chi attua le disposizioni contenute nella dichiarazione di cui all’articolo 2 della presente legge.