Senato della Repubblica Disegno di legge n. 18 del 28/4/2006

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FRANCO Vittoria, ANGIUS, MONTINO, AMATI, BASSOLI, CALVI, CARLONI, CASSON, DONATI, FONTANA, GALARDI, GARRAFFA, LEGNINI, LIVI BACCI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PISA, RAME, ROSSA, SERAFINI, VILLECCO CALIPARI e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

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Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge riproduce solo parzialmente il testo dell’atto Senato n.  3534 presentato nella XIV legislatura.

Esso fornisce alle coppie che non intendano impostare la propria vita sulla base della regolamentazione civilistica tipizzata dalle norme sul matrimonio la possibilità di optare per uno strumento regolativo pattizio più snello e leggero. La scelta di convivenza costituisce un fenomeno che ha ormai acquistato dimensioni socialmente imponenti ed è certo anche largamente sottostimato dalle statistiche, perché tende a sottrarsi ad ogni rilevazione, data l’assenza di qualunque vantaggio a manifestarsi per le attuali famiglie non tradizionali. Il presente disegno di legge non intende imporre autoritativamente il nuovo istituto alle coppie di fatto che vogliano rifuggire da ogni vincolo giuridico, ma soltanto offrire una possibilità di scelta in più a chi desidererà usufruirne. Si tratta in sostanza di prendere atto che il pluralismo della nostra società non consente più, se non al prezzo di gravi e inutili costi sociali, di imporre alle famiglie non tradizionali una drastica scelta fra due sole opzioni: il matrimonio tradizionale da una parte, l’assenza assoluta di qualsiasi riconoscimento giuridico e perfino di tutela in caso di eventi imprevisti dall’altra.
Non deve più accadere, a parere dei proponenti, che a chi ha convissuto con una persona, magari per trent’anni, possa essere negato perfino il diritto di assistere il proprio partner morente in ospedale e che le famiglie di origine possano addirittura impedire al partner l’accesso al luogo di cura e lo escludano da ogni decisione riguardante il partner malato e incapace di agire; non deve più accadere che, attraverso l’istituto della riserva a favore dei legittimari, sia vietato al testatore di lasciare in eredità il proprio patrimonio alla persona con cui ha condiviso l’esistenza, e, anche in assenza di eredi legittimari, che tale eredità venga falcidiata dalla stessa tassazione prevista per i lasciti a persone del tutto estranee al defunto, discriminazione aggravata dalla recente modifica del regime fiscale delle successioni.
Il presente disegno di legge, se offre ai cittadini eterosessuali una possibilità di scelta in più, mira pure a garantire almeno nella pratica anche ai cittadini omosessuali un’opportunità di risolvere molti drammatici problemi concreti e una prima forma di regolamentazione e di riconoscimento giuridico delle proprie unioni che non le confini obbligatoriamente, come ora, nell’impossibilità di fruire di ogni minima forma di tutela e di garanzia.
Il presente disegno di legge non riguarda le famiglie di fatto che intendano effettivamente rimanere tali, perché decise non solo a non applicare alla propria vita lo strumento della vigente legislazione matrimoniale, ma anche a non attribuire alla propria unione alcun carattere giuridicamente vincolante.
Infine, il presente disegno di legge non ha lo scopo di modificare in alcun modo lo status giuridico dei figli delle parti dell’unione civile: si è voluto così togliere ogni pretesto alle campagne demagogiche da tempo in atto che brandiscono tale argomento come giustificazione al diniego di ogni riconoscimento giuridico delle famiglie non tradizionali. Resta ovviamente il fatto che assicurare alle famiglie non tradizionali un nuovo strumento regolativo pattizio significa anche assicurare loro prospettive di maggiore stabilità e consistenza anche formali, a tutto vantaggio della condizione giuridica ed esistenziale di tutti i membri di tali famiglie, inclusi gli eventuali figli delle parti.
Dal punto di vista della posizione costituzionale delle famiglie non tradizionali, il primo comma dell’articolo 29 della Costituzione non pone alcun ostacolo a tale riconoscimento. Tale disposizione afferma che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», ma nulla afferma e nulla vieta circa il riconoscimento di altre forme di convivenza famigliare: e ciò per il semplice fatto che un tale riconoscimento non sarebbe suscettibile di modificare, limitare, compromettere o intaccare in nessun modo e in nessuna misura i diritti o la sfera di autonomia delle famiglie tradizionali, che non ne sarebbero neppure sfiorati. L’articolo 29, primo comma, stabilisce infatti soltanto che lo Stato non può fare a meno di garantire «i diritti» delle famiglie fondate sul matrimonio, alle quali viene così assicurata una relativa sfera di autonomia rispetto al potere regolativo dello Stato: di qui l’illegittimità costituzionale di una legge ordinaria che mirasse a disconoscere i diritti di tali famiglie. Una norma cardine dell’intero ordinamento costituzionale italiano, come l’articolo 3, primo comma, nell’imporre l’uguaglianza formale fra i cittadini come parametro fondamentale di legittimità della legge ordinaria, impone inoltre che situazioni giuridiche uguali siano trattate in modo uguale. Nella misura in cui situazioni giuridiche attinenti alle famiglie tradizionali siano identiche a quelle attinenti a famiglie non tradizionali, queste ultime devono essere trattate in modo identico. Non solo quindi l’articolo 29, primo comma, non impone un trattamento differenziato, ma la Costituzione vigente nel suo complesso – e in alcuni casi gli impegni internazionali dell’Italia – impongono al contrario parità di trattamento e parità di diritti.
E ancora: si è detto che l’articolo 29, primo comma, colloca la tutela della famiglia nel quadro del sistema delle autonomie riconosciute alle «formazioni sociali intermedie». Tali «formazioni sociali», che dunque ricomprendono anche la famiglia (tradizionale e matrimoniale), come caso speciale, rivestono il ruolo essenziale di luoghi «ove si svolge la personalità» del singolo individuo, come recita l’articolo 2. Come tali, esse sono i luoghi all’interno dei quali «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo». Che fra tali «formazioni sociali» possano riconoscersi anche le «famiglie di fatto» comincia ad essere abbastanza pacificamente riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Ed è altrettanto chiaro, dalla lettura complessiva delle disposizioni costituzionali riguardanti le «formazioni sociali» e la famiglia, che il loro fine comune è il pieno e libero sviluppo della personalità e dei diritti umani fondamentali degli individui che le compongono (tanto che non ha mai avuto successo il tentativo di attribuire alla famiglia – neppure alla famiglia tradizionale e matrimoniale – il carattere di persona giuridica, titolare di situazioni giuridiche soggettive distinte e sovraordinate rispetto a quelle dei singoli componenti): è evidente che, a questi effetti, qualunque discriminazione non potrebbe che ritenersi del tutto illegittima.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge garantisce l’attuazione del diritto inviolabile di ciascuna persona alla sua piena realizzazione nell’ambito di una relazione affettiva di coppia, quale formazione sociale ove si svolge la sua personalità in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per «unione civile» l’accordo tra due persone, anche dello stesso sesso, stipulato al fine di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Capo II

UNIONE CIVILE

Sezione I

Condizioni e modalità di costituzione
dell’unione civile

Art. 3.

(Presupposti)

1. Non può contrarre una unione civile chi è vincolato da un precedente matrimonio o da una unione civile.

2. Non possono contrarre un’unione civile fra loro le persone indicate nei commi primo, secondo e terzo dell’articolo 87 del codice civile.
3. Il divieto previsto dai numeri 3) e 5) del primo comma dell’articolo 87 del codice civile non opera quando i contraenti l’unione civile siano dello stesso sesso.
4. Si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 87 del codice civile nel caso in cui i contraenti l’unione civile siano di sesso diverso.
5. Non possono contrarre un’unione civile le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona alla quale l’altra era legata da un’unione civile.
6. Non possono altresì contrarre un’unione civile persone delle quali l’una è stata rinviata a giudizio ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati di cui al comma 5.
7. La mancanza dei presupposti di cui al presente articolo comporta la nullità dell’unione civile. La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero.

Art. 4.

(Costituzione dell’unione civile)

1. L’unione civile è sottoscritta, a pena di nullità, davanti all’ufficiale dello stato civile.

2. Le parti contraenti, congiuntamente, presentano istanza in carta libera all’ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti chiedendo di essere convocati per la sottoscrizione dell’unione civile.
3. Nell’istanza di cui al comma 2 del presente articolo ciascuno dei contraenti, sotto la propria responsabilità e ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 3 della presente legge.
4. È fatto obbligo all’ufficiale dello stato civile di convocare le parti per la sottoscrizione dell’unione entro e non oltre un mese dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 2.
5. In caso di grave pericolo di vita, l’ufficiale dello stato civile convoca i contraenti nel termine di dodici ore dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 2.
6. L’ufficiale dello stato civile appone la data e la firma su tre esemplari originali dell’unione, trattenendone uno presso di sè e procede immediatamente ad iscriverlo nel registro dello stato civile.
7. L’unione civile è opponibile ai terzi dal momento dell’iscrizione nei registri dello stato civile e fino all’annotazione dell’avvenuto scioglimento.
8. L’ufficiale dello stato civile non può ricevere o iscrivere l’unione civile qualora manchi la dichiarazione di cui al comma 3.
9. Sono esenti da tributo tutti gli atti necessari alla costituzione, modificazione e cancellazione dell’unione civile.

Art. 5.

(Rifiuto di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere l’unione civile)

1. L’ufficiale dello stato civile non può rifiutarsi di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere l’unione civile nel registro dello stato civile.

2. Contro l’eventuale rifiuto di cui al comma 1, da motivare per iscritto, è ammesso ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio entro un mese dal deposito.
3. Il tribunale, ove accerti la sussistenza dei requisiti, con sentenza ordina all’ufficiale dello stato civile di presiedere alla sottoscrizione dell’unione civile e alla sua iscrizione nel registro dello stato civile.
4. Nella stessa sentenza di cui al comma 3 il tribunale, su istanza di parte, pone a carico dell’amministrazione comunale le spese del giudizio e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali da liquidare anche in separato giudizio.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV del titolo II del capo VI del codice di procedura civile.

Sezione II

Effetti e modifiche dell’unione civile

Art. 6.

(Norme applicabili all’unione civile)

1. All’unione civile si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti.

2. Eventuali termini o condizioni presenti nell’unione civile si hanno per non apposti.

Art. 7.

(Contenuto del contratto)

1. Ciascun contraente dell’unione civile ha il dovere di collaborare alla vita di coppia, in ragione delle proprie capacità e possibilità.

Art. 8.

(Regime patrimoniale)

1. Salvo diversa volontà espressa dalle parti, ciascun contraente dell’unione civile è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa.

2. Salvo diversa volontà espressa dalle parti dell’unione civile, le stesse sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti, entro limiti ragionevoli, per soddisfare le esigenze della vita di coppia.
3. I contraenti dell’unione civile possono scegliere tra i seguenti regimi patrimoniali:

a) la comunione legale, come regolata dal libro I, titolo VI, capo VI, sezione III, del codice civile;

b) la comunione convenzionale, come regolata dal libro I, titolo VI, capo VI, sezione IV, del codice civile.

4. Il regime patrimoniale scelto ai sensi del comma 3 è annotato a margine dell’iscrizione nel registro dello stato civile.

5. Qualora i contraenti dell’unione civile non abbiano previsto diversamente, il regime patrimoniale legale è la separazione dei beni. In tale caso si applicano le norme del libro I, titolo VI, capo VI, sezione V, del codice civile.

Art. 9.

(Modifica delle convenzioni sul
regime patrimoniale)

1. Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nell’unione civile sono modificati, a pena di nullità, secondo le stesse procedure di cui all’articolo 4 e sono opponibili ai terzi solo a decorrere dalla data della loro annotazione nei registri dello stato civile.

Art. 10.

(Malattia e decisioni successive alla morte)

1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro primo, titolo XII, capo primo, del codice civile, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, sono adottate dall’altro contraente un’unione civile, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato.

2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte di natura religiosa o morale, le modalità di svolgimento della cerimonia funebre, la scelta del luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il corpo del defunto sono adottate dall’altro contraente di un’unione civile, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato.

Art. 11.

(Diritti successori)

1. Nella successione legittima, disciplinata dal libro II, titolo II, capo II, del codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi al contraente legato al defunto da un’unione civile iscritta nel registro dello stato civile.

2. Al contraente di un’unione civile che sopravvive è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che l’arredano, se di proprietà del defunto o comuni, sia in caso di successione legittima sia testamentaria, per la durata di un anno.

Art. 12.

(Diritto al lavoro)

1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo di preferenza per l’inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche ai contraenti un’unione civile, costituita da almeno due anni.

2. Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di preferenza nello svolgimento di un pubblico concorso, a parità di condizioni la stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti un’unione civile, costituita da almeno due anni.

Art. 13.

(Militari e forze dell’ordine)

1. Gli esoneri, le agevolazioni, le dispense e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell’ordine connesse con l’appartenenza ad un nucleo familiare, sono estesi, senza limite alcuno, ai contraenti di un’unione civile, costituita da almeno due anni.

Art. 14.

(Disciplina fiscale e previdenziale)

1. La disciplina fiscale, in particolare le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni e gli assegni di sostentamento previsti dalle norme vigenti statali, regionali e comunali, che derivano dall’appartenenza di un soggetto ad un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge, è estesa di diritto alle persone legate da un’unione civile iscritta nel registro dello stato civile e costituita da almeno due anni.

2. La disciplina previdenziale e pensionistica, ivi compresa la pensione di reversibilità, che deriva dall’appartenenza ad un determinato nucleo familiare, è estesa di diritto alle persone legate da un’unione civile iscritta nel registro dello stato civile da almeno due anni, rispetto al momento in cui matura il diritto al trattamento pensionistico o previdenziale.
3. Sono estesi di diritto alle persone legate da un’unione civile iscritta da almeno due anni nel registro dello stato civile, tutti gli altri diritti comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alla sussistenza di un’attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva e dai contratti individuali o atipici.

Art. 15.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Le parti di un’unione civile hanno reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi in relazione all’assistenza sanitaria e penitenziaria.


Sezione III

Scioglimento dell’unione civile

Art. 16.

(Scioglimento dell’unione civile)

1. L’unione civile di solidarietà si scioglie nel caso di morte di una delle parti ovvero nel caso una delle parti contragga matrimonio.

2. Ciascun contraente dell’unione civile ha diritto di farne cessare gli effetti mediante atto scritto notificato all’altra parte a mezzo di ufficiale giudiziario. In questo caso l’unione si scioglie decorsi tre mesi dalla notifica. È nullo l’accordo con il quale le parti escludono l’esistenza di tale diritto, anche quando l’esclusione riguardi entrambi i contraenti.
3. L’ufficiale dello stato civile annota l’avvenuto scioglimento dell’unione civile:

a) in caso di morte o susseguente matrimonio su richiesta di chiunque ne abbia interesse;

b) in caso di scioglimento per mutuo consenso su richiesta congiunta delle parti;
c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento dell’unione su richiesta della parte che ha effettuato la notifica di cui al comma 2, dietro presentazione dell’originale dell’atto notificato.

4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima della annotazione di cui al comma 3.


Art. 17.

(Provvedimenti riguardo ai figli comuni)

1. In caso di scioglimento dell’unione civile, l’affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli comuni della coppia, in caso di disaccordo, sono disposti dal giudice ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile.


Art. 18.

(Effetti patrimoniali dello scioglimento)

1. Con l’unione civile le parti possono regolare le conseguenze economiche dello scioglimento dell’unione stessa.

2. In caso di disaccordo tra le parti la controversia è di competenza del Tribunale.



Sezione IV

Disposizioni relative
al contraente straniero

Art. 19.

(Modifiche all’articolo 30 del testo
unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286)

1. All’articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o un’unione civile»;

b) al comma 1-bis, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o all’unione civile»;
c) al comma 5, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell’unione civile».
d) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

«Il permesso di soggiorno per motivi familiari è concesso alle parti che hanno contratto un’unione civile, quando essa sia costituita da almeno due anni».

Art. 20.

(Modifica all’articolo 5 della legge
5 febbraio 1992, n. 91)

1. All’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Lo straniero o l’apolide, che abbia stipulato un’unione civile da almeno cinque anni con un cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana quando abbia risieduto nello stesso periodo legalmente nel territorio della Repubblica, e purché l’unione stessa non abbia perso per qualsiasi motivo efficacia prima del deposito dell’istanza all’autorità competente a dichiarare l’acquisto della cittadinanza».

Capo III

NORME FINALI

Art. 21.

(Modifiche al codice civile)

1. All’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, le parole: «il coniuge», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il coniuge o la persona legata da un’unione civile».

2. Nel libro I, titolo XII, capo I, del codice civile è premesso il seguente articolo:

«Art. 403-bis. - (Delle persone unite da unione civile). – Ai fini delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, disciplinate dal presente titolo, la persona legata da un’unione civile è equiparata al coniuge».
3. All’articolo 433, primo comma, numero 1), del codice civile, dopo le parole: «il coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o la persona legata da unione civile».

4. All’articolo 438 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La persona che è stata legata da unione civile è tenuta a prestare gli alimenti all’altra parte, fino al termine di due anni dallo scioglimento dell’unione. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa comunque nel momento il cui l’avente diritto contrae matrimonio o una nuova unione civile».

5. All’articolo 2941 del codice civile, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) tra le persone legate da unione civile;».

Art. 22.

(Modifica all’articolo 6 della legge
27 luglio 1978, n. 392)

1. All’articolo 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, nel caso il conduttore sia parte di un’unione civile, gli succede nel contratto la parte superstite dell’unione medesima».

Art. 23.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 307, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto, dell’altra parte di un’unione civile ovvero della persona cui è legato da un’unione di fatto»;
b) all’articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l’altra parte di un’unione civile o l’altra persona cui è legato da un’unione di fatto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore».

Art. 24.

(Modifica all’articolo 199 del codice di procedura penale)

1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I prossimi congiunti o l’altra parte di un’unione civile o la persona legata da un’unione di fatto con l’imputato o con uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre».

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