Disegno di legge n. 4718 del 7 luglio 2000

«Promozione delle terapie antalgiche»

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE N. 4718

d’iniziativa dei senatori

MANCONI, CARELLA e PETTINATO

Promozione delle terapie antalgiche

Comunicato alla Presidenza il 7 luglio 2000

Onorevoli Senatori.

Il presente disegno di legge si propone di favorire il ricorso alle terapie antalgiche, nel presupposto che la cultura medica moderna ha acquisito piena consapevolezza sia degli autonomi caratteri patologici della sintomatologia dolorosa e quindi della necessità di curarla con specifiche terapie, in parallelo a quelle dirette a incidere sull’eziologia della malattia e a guarirla o a modificarne la prognosi, sia della necessità di alleviare con opportune cure antalgiche la sofferenza dei malati incurabili.

 

L’articolo 1 individua, fra i compiti del Servizio sanitario nazionale, quello di assicurare idonee terapie antalgiche sia ai pazienti che presentino sintomatologie dolorose di particolare gravità sia ai pazienti in fase terminale.

L’articolo 2 attribuisce al Ministro della sanità il compito di emanare linee guida, che definiscano le condizioni per il ricorso a queste terapie e i criteri per l’impiego dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti.

L’articolo 3, infine, è diretto a modificare alcune disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che sono attualmente di ostacolo alla realizzazione di terapie antalgiche efficaci.

In particolare viene istituito un elenco di medicinali, contenenti sostanze di cui alle tabelle I, II e III dell’articolo 14 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, specificamente utilizzati nella terapie del dolore, e per i quali vengono previste forme semplificate di ricettazione e deroghe ai limiti di prescrizione e di dosaggio previsti dal comma 3 dell’articolo 43 del predetto testo unico.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

(Oggetto e finalità)
  1. Il Servizio sanitario nazionale assicura la somministrazione di idonee terapie antalgiche ai pazienti che presentino sintomatologie dolorose di particolare gravità e ai pazienti in fase terminale con sintomatologia dolorosa.

Articolo 2

(Linee guida)
  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le linee guida dirette a definire le condizioni per il ricorso alle terapie antalgiche e i criteri per l’impiego di medicinali contenenti sostanze stupefacenti, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1.

Articolo 3

(Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
  1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:
    2. «Art. 14-bis. - 1. Il Ministro della sanità individua un elenco di farmaci contenenti sostanze indicate nelle tabelle I, II e III di cui all’articolo 14, utilizzati nelle terapie antalgiche per i malati affetti da sintomatologie dolorose di particolare gravità e per i malati terminali con sintomatologie dolorose, che usufruiscono della procedura semplificata di cui al comma 2-bis dell’articolo 43.»;

    3. all’articolo 41, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
    4. «d-bis) da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci contenenti sostanze indicate nelle tabelle I, II e III di cui all’articolo 14, accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un medico che ne prescriva l’utilizzazione nell’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da sintomatologia dolorosa grave»;

    5. all’articolo 43:
      1. dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      2. «2-bis. Le ricette per la prescrizione dei farmaci contenuti nell’elenco di cui all’articolo 14-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale e in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale su modello predisposto dal Ministero della sanità, prodotto e distribuito da tipografie autorizzate e completato con il timbro personale del medico.»;

      3. dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      4. «3-bis. I limiti di dosaggio di cui al comma 3 non si applicano ai farmaci contenuti nell’elenco di cui all’articolo 14-bis, che devono essere prescritti secondo le indicazioni recate dalle linee-guida sulle terapie antalgiche. La ricetta deve contenere l’indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo da cui è rilasciata»;

      5. il comma 4 è sostituito dal seguente:
      6. «4. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci contenuti nell’elenco di cui all’articolo 14-bis attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e a detenere la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall’articolo 14 per uso professionale urgente»;

      7. ll comma 6 è abrogato;
    6. all’articolo 45:
      1. il comma 1 è abrogato;
    7. il comma 5 è sostituito dal seguente:
    8. «5. Salvo che il fatto non costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000»;

    9. gli articoli 46, 47 e 48 sono abrogati.