PROPOSTA DI LEGGE
Modifica dell’articolo 106 del codice civile, in materia di celebrazione del matrimonio civile
Presentata il 22 gennaio 1999
PROGETTO DI LEGGE - N. 5589
Onorevoli Colleghi!
Una più partecipe attenzione alla vita della famiglia non può prescindere da un approccio più moderno al momento che determina formalmente la nascita di questa istituzione: il matrimonio e le forme della sua celebrazione. Da più parti ci giungono sollecitazioni a trasformare anche il matrimonio civile da un puro atto formale e freddo davanti all’ufficiale di stato civile ad un momento in cui la celebrazione rappresenti un momento di felicità e di affermazione di libertà sia per gli attori che per l’officiante.
L’attuale formulazione dell’articolo 106 del codice civile impone che il matrimonio sia celebrato «nella casa comunale», vincolando coloro che scelgono questo rito alla celebrazione negli spazi riconosciuti come sede propria del comune. Il comune di Roma ha potuto aprire una sala a ciò deputata, in sostituzione della “Sala Bianca” in Campidoglio, perché dispone di un composito, numeroso e pregevole, sotto il profilo storico e architettonico, patrimonio edilizio tutto riconducibile alla dizione «casa comunale». Tutto questo però non è nelle possibilità di tutte le altre amministrazioni comunali. Molte dispongono di una unica sede, in edifici anonimi e non sempre in ottimo stato di manutenzione. D’altra parte, l’iniziativa di sindaci, come quello di Bagno a Ripoli (oggetto di una trasmissione televisiva di RAI2), che hanno fatto richiesta di poter celebrare i matrimonî fuori dalla casa comunale, non sono state accolte dal Ministero di grazia e giustizia (Direzione affari civili e professioni) con la motivazione che le uniche eccezioni alla celebrazione nella sede propria sono tassativamente previste dall’articolo 110 del codice civile, a garanzia della certezza del luogo e della pubblicità della celebrazione.
Si determina in questo modo una disparità di trattamento tra le amministrazioni comunali «ricche» e quelle «povere» di edifici significativi, sotto il profilo artistico o storico, e tra le coppie che scelgono il matrimonio civile in alternativa al matrimonio concordatario, non essendo quest’ultimo vincolato a nessun luogo di celebrazione, pur svolgendo il sacerdote officiante le veci dell’ufficiale di stato civile per gli effetti civilistici del matrimonio. Né, d’altra parte, abolendo il vincolo della celebrazione nella casa comunale viene meno il requisito della pubblicità, garantito dalla pubblicazione mediante affissione alla porta della casa comunale, come stabilito dagli articoli 93 e seguenti del codice civile, permettendo invece la celebrazione in locali magari più spaziosi e adeguati. Per raggiungere questo risultato è necessario modificare l’articolo 106 del codice civile sopprimendo il vincolo di celebrazione nella casa comunale e permettendo così ai sindaci e agli sposi di scegliere il luogo, per loro significativo, ove celebrare il matrimonio; spetterà alle amministrazioni comunali organizzare nel miglior modo possibile l’esercizio di questa funzione trasformando quello che era un onere in un onore.
La presente proposta di legge è composta da un unico articolo, che consiste nella modifica dello stesso articolo 106 del codice civile.
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1
- L’articolo 106 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Articolo 106 (Luogo della celebrazione) - Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione».