PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
DE SIMONE, MASCIA
Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione motivata dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale
Presentata il 14 settembre 2006
Onorevoli Colleghi! - Sono molteplici le forme di intolleranza, di aperta discriminazione, di negazione di diritti, che colpiscono cittadine e cittadini italiani a causa del proprio personale orientamento sessuale. Mentre il dibattito politico, culturale e perfino religioso pone l’accento su un’idea delle differenze e delle diversità intese come arricchimento e stimolo a un’etica dell’accoglienza e della solidarietà; mentre da ogni parte si enfatizza la necessità storicamente matura di allargare gli orizzonti della cittadinanza; mentre cresce il bisogno sociale di una democrazia che ponga al centro i soggetti e le soggettività, nel concreto della odierna vita quotidiana le diversità sono tuttora oggetto di stigmatizzazione e di crudeltà. La cronaca nera, ad esempio, riferisce con crescente frequenza episodi di violenza (spinta talvolta fino al limite della soppressione di una vita) che vedono come vittime gay e lesbiche. Non può non presumersi un rapporto tra ogni singolo episodio di discriminazione e la più complessiva persistenza di una cultura omofoba e, più latamente, razzista, maschilista e sessista.
La presente proposta di legge prevede l’estensione dell’applicazione delle vigenti norme antidiscriminatorie, introdotte dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, includendovi la sanzione di atti di discriminazione di persone a causa del loro personale orientamento sessuale o della loro identità di genere.
Pur nella modestia del suo ambito di applicazione, la normativa qui proposta ha prevalentemente una valenza simbolica, etica e culturale. La violenza e l’intolleranza devono essere interdette e sanzionate sempre, anche e a maggior ragione quando sono esercitate nei confronti di minoranze. Si intende, con la presente proposta di legge, inviare al Paese un messaggio elementare di civiltà e di diritto.
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1
1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o relativi all’identità di genere o all’orientamento sessuale»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o relativi all’identità di genere o all’orientamento sessuale»;
c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o relativi all’identità di genere o all’orientamento sessuale».
2. La rubrica dell’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o relativi all’identità di genere o all’orientamento sessuale».
3. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale».