Messe, preghiere, benedizioni e visite pastorali nella scuola pubblica

PREMESSA
STORIA E NORMATIVA
COSA SI PUÒ FARE
ALTRI CASI DI RITIFUORI LUOGO

PREMESSA

La giurisprudenza vieta l’effettuazione di messe, di preghiere e di benedizioni in orario scolastico. Eppure, non esiste forse in Italia un’abitudine più dura da modificare che quella di contrassegnare l’attività educativa con qualche rito religioso. La necessaria premessa è quindi ribadire che queste attività non sono consentite, che dobbiamo cercare di capire su quali basi si cerca di farle svolgere e, infine, di evidenziare cosa si può fare per impedirne l’effettuazione.

STORIA E NORMATIVA

L’organizzazione di riti durante l’orario scolastico, nello stato unitario, è figlia della riforma Gentile del 1923 e della susseguente ri-confessionalizzazione coronata dai Patti Lateranensi sottoscritti nel 1929.

Il mutamento della società italiana avvenuto nel secondo dopoguerra portò molte persone a ritenere che l’esecuzione di riti religiosi durante l’orario scolastico non fosse molto pertinente con i fini educativi che si proponeva la scuola pubblica. Da parte cattolica si cominciò, allora, a cercare nuove strade per continuare a comportarsi come se niente fosse.

In particolare, il DPR 416/74 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica) stabilì, all’articolo 6 (Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva) che «Il consiglio di circolo o di istituto […] ha potere deliberante […] su criterî per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione […] e sulla partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo». Nonostante l’estensore della legge non avesse certo in mente, utilizzando tale formulazione, di consentire l’effettuazione di riti religiosi, si cercò di utilizzare questo grimaldello per attribuire ai consigli di istituto la possibilità di effettuarli, ritenendo gli atti di culto un’«attività scolastica di tipo culturale».

Le modifiche concordatarie del 1984, benché non intervenissero direttamente sulla materia, furono comunque la base di partenza per la stipula di una serie di Intese con le confessioni cristiane di minoranza (Tavola valdese nel 1984, Chiese avventiste nel 1988, Assemblee di Dio nel 1989), nonché con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane (nel 1989). Queste intese, approvate con legge dal Parlamento, prevedono espressamente che le eventuali cerimonie religiose non debbano avvenire durante l’orario scolastico.

Questo elemento di chiarezza fu messo ancora una volta in discussione nel 1992 da una circolare, la numero 13377/544/MS (Partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso) del Ministero della Pubblica Istruzione, all’epoca retto dal democristiano Misasi. Tale circolare prevedeva nuovamente la possibilità di partecipare liberamente, in orario scolastico, a cerimonie religiose in seguito a delibere dei consigli di Circolo e di Istituto, motivandola con la citazione espressa del DPR 416/74.

Un nuovo capovolgimento, e questa volta definitivo, si ebbe già l’anno dopo. A dare il colpo di grazia alle pretese cattoliche fu la sentenza 250/93 del TAR dell’Emilia Romagna (poi confermata dalla sentenza 489/95 del TAR del Veneto e da altre ancora). Questa sentenza sancì l’illegittimità delle delibere di Consigli di circolo che disponevano lo svolgimento di pratiche religiose in orario scolastico, ravvisando che la celebrazione di liturgie o di riti religiosi rappresenta un’attività del tutto estranea alla scuola e alle sue attività istituzionali.

La sentenza spiazzò le gerarchie ecclesiastiche, che reagirono in modo molto astioso. Un primo commento fu rilasciato da mons. Mario Marchesi, direttore dell’Ufficio giuridico della CEI (su SIR n. 310 del 25/6/1993): «Viene spontaneo domandare a questo TAR “laico” chi gli abbia dato l’autorità di qualificare un atto religioso. Chi gli abbia dato la capacità di “escludere” che abbia carattere di attività extrascolastiche e di fatto culturale, un atto richiesto dai cittadini come momento espressivo di cultura religiosa popolare, di “arte” religiosa popolare, di espressione comunitaria di fede popolare, per segnare socialmente determinati momenti dell’attività scolastica. Tutto ciò non costituisce forse quell’indivisibile insieme che è la cultura? […] La logica che sta nel sottofondo della decisione sembra quella del “gerarca” che si arroga il diritto di insegnare e comandare ai suoi sudditi, in fatto di fede, come esso pensa e vuole che sia la qualifica della stessa fede e non gli interessa come essa è realmente e come i cittadini la pensano e la vogliono esprimere. Sembra che alcuni organismi dell’amministrazione pubblica, incaricati di applicare le leggi, pur di raggiungere determinati obiettivi prefissati, attuino veri e propri interventi “manipolativi”, assumendo funzioni che l’ordinamento democratico assegna ad altri».

In seguito, il d.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), recependo anche la normativa sottoscritta nelle Intese con le confessioni di minoranza, all’articolo 311 vietò espressamente, nelle classi nelle quali sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi, di svolgere pratiche religiose in occasione dell’insegnamento di altre materie o secondo orari che abbiano comunque effetti discriminanti.

Il quadro delineatosi fu apparentemente rimesso in gioco dal DPR n. 567/1996 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche). In realtà i riti religiosi non furono ricompresi tra le iniziative e le attività oggetto del testo, ma tanto bastò alla lobby cattolica per riproporne una interpretazione simile alla circolare Misasi, già cassata dai TAR, e definitivamente annullata dalla sentenza 2478/99 del TAR del Veneto.

Ulteriore confusione è stata apportata dal Consiglio di Stato nel 2010: pronunciandosi su un ricorso UAAR, ha stabilito che «la visita pastorale non può essere definita attività di culto, né diretta alla cura delle anime secondo la definizione contenuta nell’art. 16 legge n. 222 del 1985, ma assume piuttosto il valore di testimonianza culturale» (cfr. Ultimissima del 13 aprile). Lo stesso Consiglio di Stato ha emesso un parere analogo, recepito in decreto dal presidente della Repubblica, in occasione di un altro ricorso presentato dall’UAAR. in questo caso contro una visita del vescovo di Grosseto (cfr. Ultimissima del 2 dicembre 2011).

Nel 2016 il Tar dell’Emilia, accogliendo un ricorso presentato dall’Uaar insieme a cittadini, insegnanti e Scuola e Costituzione, ha riconfermato che le benedizioni all’interno delle scuole sono illegittime, anche in orario extrascolastico, perché carenti di «universalità». Il Consiglio di Stato ha purtroppo poi ribaltato la sentenza, ma ha quantomeno confermato che, in orario scolastico, le benedizioni non si devono tenere.

Sulla base di questa normativa, nel 2017 una scuola di Palermo ha deciso, sua sponte, di terminare l’effettuazione di preghiere (nonché di togliere una statua della Madonna e una foto del papa).

COSA SI PUÒ FARE

Se questa è la situazione, come mai allora le richieste cattoliche di effettuare riti religiosi negli edifici scolastici continuano imperterrite a essere formulate? Difficile spiegarlo. Si può forse anche dire che i non credenti, non sapendo come muoversi in queste circostanze e forse non sapendo neppure di avere dalla propria parte la legge, con la loro supina accettazione di questi abusi spingono le gerarchie ecclesiastiche a commetterne di nuovi con la complicità degli organi scolastici. 

Cerchiamo quindi di tracciare una breve guida per impedire che si realizzino. Intanto va ribadito che è quasi sempre inutile protestare a voce o per iscritto: in base alle leggi italiane in vigore, le autorità pubbliche non sono tenute a rispondere a semplici proteste o a domande di spiegazione. Invece, non appena si ha notizia che in una classe di una scuola pubblica sono programmate queste attività, bisogna assolutamente mandare subito una diffida al Dirigente scolastico e al Consiglio di Circolo o di Istituto e dargli una scadenza: a tal fine si può utilizzare il modello UAAR di diffida. Nel caso che l’iniziativa sia stata presa dal Preside o da altra persona senza l’autorizzazione del Consiglio di Istituto o di Circolo, è bene chiedere per iscritto che questi organi si esprimano in merito.

Se, nonostante la diffida, il Consiglio di Istituto o di Circolo delibera l’atto di culto in orario scolastico, l’interessato (genitore, alunno maggiorenne, insegnante di quella scuola) può farsi consegnare dalla segreteria una copia della delibera del Consiglio di Istituto o di Circolo (che è l’unico organo competente a programmare le attività della scuola) e/o della circolare che dà agli alunni o alle famiglie le indicazioni per il culto.

Le delibere possono comunque sempre essere impugnate davanti al TAR regionale, meglio se con l’aiuto di un’associazione come l’UAAR. Il ricorso dev’essere presentato da un genitore di un alunno interessato dal provvedimento o anche dall’alunno stesso, se maggiorenne; e dev’essere sottoscritto da un avvocato e al costo dell’assistenza del professionista si devono aggiungere le spese per il contributo unificato (518,00 Euro per le cause di valore indeterminabile).

Se il ricorso è presentato almeno due settimane prima della messa o della visita pastorale, può essere chiesta con urgenza al Presidente del TAR la sospensiva del provvedimento, adducendo l’esistenza di un danno grave e irreparabile (nel caso deciso dal TAR del Veneto con sentenza 2478/99 il Tribunale amministrativo ha riconosciuto che lo svolgimento di una messa in orario scolastico poteva recare un grave pregiudizio al ricorrente e ha quindi concesso il provvedimento cautelare); in questo caso il Presidente del TAR può concedere subito la sospensiva.

ALTRI CASI DI RITIFUORI LUOGO

Lo svolgimento di riti religiosi durante l’orario scolastico ha, come già detto, il fine di contrassegnare in modo univoco un ambiente che, salvo ormai rare eccezioni, non la pensa allo stesso modo. Non sorprende quindi che il pressing ecclesiastico si estenda anche al di là degli edificî scolastici.

Tra i principali obbiettivi vi sono soprattutto i luoghi di lavoro. Capita infatti che si svolgano funzioni durante l’orario d’ufficio, grazie alla concessione di un permesso retribuito ai soli dipendenti partecipanti (ad esempio, tra i casi segnalatici, la Corte di Appello di Roma, l’ENEL Produzione di Palermo, l’Agenzia delle Dogane di Roma, l’ANAS di Bologna e l’AMIA di Verona). Capita, ma non è consentito, in quanto vìola lo Statuto dei Lavoratori. Negli Stati Uniti è accaduto anche di peggio: nel 2001 il ministro Ashcroft avviò seminarî di studi biblici al Dipartimento di Giustizia (135 mila dipendenti), cominciando a radunare gruppi di pii funzionari in una sala per pregare e commentare le Sacre Scritture.

La stessa cosa accade anche in quei particolari luoghi di istruzione dove non vige la normativa dell’ora di religione (ad esempio, tra i casi segnalatici, la Scuola di Polizia di Spoleto e le Università di Verona e Bologna).

In particolare, reiterati sono stati i tentativi dell’arcivescovo di Palermo, card. De Giorgi, di organizzare messe in orario di lezione presso la locale università. Nel marzo 2005 la richiesta del circolo UAAR di Palermo di organizzare un sit-in di protesta davanti all’aula magna è stata negata dal questore, il quale si è limitato a permettere un volantinaggio fuori dai cancelli dell’università: tuttavia, le pressioni UAAR sono comunque giunte a buon fine, perché la messa è stata annullata. Per la successiva funzione natalizia, che si è regolarmente svolta, i partecipanti sono stati così obbligati al recupero del permesso, e la stessa cosa è accaduta per la funzione pasquale 2006.

L’UAAR ha elaborato un modello di diffida che il dipendente può inviare al proprio datore di lavoro: chi fosse interessato può richiederlo a soslaicita@uaar.it.

Un altro tipo di pesante ingerenza è rappresentato dalle preghiere di caseggiato: del resto, l’idea che la preghiera abbia una funzione “socializzante” è un concetto così diffuso, anche fuori dall’Italia, che si è dovuti arrivare a un pronunciamento della Corte Suprema degli Stati Uniti e a una delibera della FIFA (la Federazione Internazionale delle Associazioni Calcistiche) per vietare le preghiere negli stadî.

L’illegittimità di erigere i presepi in quanto simbolo di una specifica confessione è stata disinvoltamente aggirata costruendo presepi in quanto simbolo storico della cultura italiana. Per fortuna esistono ancora istituti dove meritori insegnanti o genitori di altre opinioni minacciano il ricorso alle vie legali.

Si ringrazia per la collaborazione:
Comitato Nazionale Scuola e Costituzione

www.scuolaecostituzione.it