Legge 20 maggio 1970, n. 300
(Statuto dei lavoratori)
(Statuto dei lavoratori)
della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro
e norme sul collocamento
TITOLO I
DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE
DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE
Articolo 1
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge.
(…omissis…)
Articolo 8
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoro.
TITOLO II
DELLA LIBERTÀ SINDACALE
DELLA LIBERTÀ SINDACALE
Articolo 15
È nullo qualsiasi patto o atto diretto a:
- subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca a una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
- licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione a uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.